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Atto:LEGGE REGIONALE 13 maggio 2020, n. 18
Titolo:Modifiche urgenti alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 "Istituzione del sistema regionale del servizio civile"
Pubblicazione:(B.U. 21 maggio 2020, n. 42)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Nelle more della riforma organica del sistema regionale del servizio civile, al fine di adeguare le disposizioni regionali a quanto stabilito dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), questa legge detta disposizioni urgenti di modifica della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile).


1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 15/2005 è inserito il seguente:
"2 bis. Possono altresì presentare progetti di servizio civile regionale gli enti pubblici e privati iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), aventi almeno una sede operativa nel territorio regionale.".



1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 15/2005 è inserito il seguente:
"2 bis. Limitatamente ai soggetti impegnati nella realizzazione dei progetti di servizio civile regionale finanziati con fondi UE, il limite di età e gli ulteriori requisiti specifici sono fissati dal relativo programma di finanziamento.".



1. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 15/2005, le parole: "se l'impegno settimanale è quantificato in trenta ore" sono soppresse.


1. In attesa della riforma organica del sistema regionale del servizio civile, l'albo di cui all'articolo 5 della l.r. 15/2005 si compone di un'unica sezione relativa al servizio civile regionale, nella quale sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dalle linee guida di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.