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Atto:LEGGE REGIONALE 28 maggio 2020, n. 19
Titolo:Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attivitŕ edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile", come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2 e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016"
Pubblicazione:(B.U. 4 giugno 2020, n. 47)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole "gli stessi non risultino utilizzati prima del 1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "gli stessi risultino inutilizzati almeno dal 1° gennaio 2018".


1. Il comma 9 bis dell'articolo 4 della l.r. 22/2009, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2, è sostituito dal seguente:
"9 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 36 del d.p.r. 380/2001 si applicano anche agli interventi previsti da questa legge e realizzati senza titolo abilitativo o in difformità da esso, ma che risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi interventi sia al momento della presentazione della relativa domanda.".



1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2009 le parole: "non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "non oltre il 31 dicembre 2022".


1. Dopo il comma 3 quater dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016) è aggiunto il seguente:
"3 quinquies. Per gli edifici rurali danneggiati dagli eventi sismici e siti su aree di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e i cui proprietari non abbiano i requisiti di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) qualora la loro ristrutturazione edilizia o ricostruzione sull'area di sedime non sia tecnicamente possibile in quanto la medesima ricada in aree interessate da pericolosità elevata o molto elevata, come individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente o da altri strumenti di pianificazione approvati dalle Autorità competenti, é consentita la delocalizzazione previo parere favorevole delle stesse Autorità e del Comune territorialmente competente. La ricostruzione può essere autorizzata dal Comune, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 13/1990, nell'ambito dei fondi della medesima proprietà, in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche individuati tra quelli edificabili dallo strumento urbanistico, incluse le zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, anche ove altrimenti denominate. Le disposizioni di questo comma si applicano anche alle aree, individuate al comma 2 dell'articolo 22 dell'Ordinanza del Commissario straordinario 7 aprile 2017 n. 19, come modificata dall'Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 85, adottate in attuazione del d.l. 189/2016, caratterizzate da instabilità, ancorché non cartografate, purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto all'ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee.".



1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.