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Atto:LEGGE REGIONALE 10 giugno 2020, n. 21
Titolo:Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Garante regionale dei diritti della persona"
Pubblicazione:(B.U. 18 giugno 2020, n. 53)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali

Sommario





1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 bis della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), introdotto dall'articolo 6 della l.r. 11/2020, è inserito il seguente:
"1 bis. La deliberazione indicata al comma 1 è assunta previa contestazione degli addebiti e contraddittorio con l'interessato.".



1. Al comma 2 dell'articolo 14 bis della l.r. 23/2008, introdotto dall'articolo 8 della l.r. 11/2020, le parole: "residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati" sono sostituite dalle seguenti: "residenti o temporaneamente dimoranti o domiciliate nel territorio regionale, che siano vittime di reato in particolare di uno dei reati".
2. Il comma 3 dell'articolo 14 bis della l.r. 23/2008, introdotto dall'articolo 8 della l.r. 11/2020, è sostituito dal seguente:
"3. Ai fini dell'individuazione delle funzioni del Garante previste in questo Capo, per vittima di reato si intende qualsiasi persona fisica offesa dal reato, che, se minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata, ovvero se deceduta, è sostituita ex lege dai soggetti indicati dall'articolo 90 del Codice di procedura penale.".



1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.