Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 10 giugno 2020, n. 22
Titolo:Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2020, n. 4 "Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche" e alla legge regionale 5 marzo 2020, n. 9 "Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari"
Pubblicazione:(B.U. 18 giugno 2020, n. 53)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti

Sommario





1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2020, n. 4 (Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche) le parole: "nelle forme dell'autocompostaggio, del compostaggio di prossimità e del compostaggio di comunità" sono soppresse.
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 4/2020 le parole: "le forme di compostaggio di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "l'autocompostaggio ed il compostaggio di comunità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2".


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2020, n. 9 (Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari) sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Il divieto di cui al comma 1 si applica nel territorio regionale dal giorno successivo all'approvazione del piano regionale di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006, che tiene conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.
1 ter. Sino alla data di entrata in vigore del piano regionale di cui al comma 1 bis resta valido nel territorio regionale il divieto di spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi previsto dalla medesima lettera c) del comma 4 dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006.".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9/2020 dopo la parola: "derivazioni" sono inserite le seguenti: "e il piano regionale di utilizzazione di cui al comma 1 bis dell'articolo 1".


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.