Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 luglio 1977, n. 27
Titolo:Costituzione di un fondo per l'erogazione di contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi sia nella fase dell'approvvigionamento sia nella fase di vendita delle merci rifinanziamento della L.R. 21.5.1975, n. 41.
Pubblicazione:( B.U. 27 luglio 1977, n. 44 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 100, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Sommario





Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 - quarto comma - della legge regionale 21.5.1975, n. 41 è autorizzata la ulteriore spesa di L. 450 milioni.
L'onere relativo al pagamento dei contributi previsti dal precedente comma è stanziato a carico del capitolo 2612501 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 la cui dotazione di competenza e di cassa si stabilisce rispettivamente in L. 450 milioni e L. 750 milioni.
Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge si provvede con la disponibilità del "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti" capitolo 2147001 del bilancio 1976, utilizzato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19.5.1976 n. 335 e della legge 27.2.1955, n. 64; lo stanziamento del capitolo 1700203 del bilancio 1977 "Fondo di riserva per sopperire alle eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa" è contestualmente ridotto di L. 450 milioni.
Il termine della presentazione della domanda diretta a ottenere i contributi di cui alla presente legge è stabilito in 120 giorni dalla data della sua entrata in vigore pur restando gli altri termini e le modalità fissate con l'art. 6 della legge regionale 21.5.1975, n. 41.