Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 2 luglio 2020, n. 24 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27. "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale" |
Pubblicazione: | (B.U. 3 luglio 2020, n. 59) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Elezioni |
Sommario
Art. 1 (Modifica all'articolo 10 della l.r. 27/2004)
Art. 2 (Introduzione dell'articolo 10 bis nella l.r. 27/2004)
Art. 3 (Modifica all'articolo 11 della l.r. 27/2004)
Art. 4 (Abrogazione)
Art. 5 (Disposizioni transitorie)
Art. 2 (Introduzione dell'articolo 10 bis nella l.r. 27/2004)
Art. 3 (Modifica all'articolo 11 della l.r. 27/2004)
Art. 4 (Abrogazione)
Art. 5 (Disposizioni transitorie)
1. Al comma 3 bis dell'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La corrispondenza della lista con una forza politica presente in Consiglio regionale è certificata dal Presidente del relativo Gruppo consiliare.".
1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 27/2004 è inserito il seguente:
"Art. 10 bis (Limiti di candidatura nelle liste provinciali)
1. I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidati nelle liste provinciali di cui all'articolo 10.
2. I candidati alla carica di consigliere regionale non possono essere presentati in più di una sola delle circoscrizioni elettorali indicate al comma 1 dell'articolo 6.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste provinciali, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, sentiti i rappresentanti di lista:
a) cancella le candidature presentate in violazione del limite previsto al comma 1;
b) cancella le candidature eccedenti il limite indicato al comma 2 partendo dalla lista presentata per ultima.
4. L'Ufficio centrale regionale rinvia agli Uffici centrali circoscrizionali le liste stesse, modificate ai sensi del comma 3, entro le dodici ore successive al loro ricevimento.".
1. Al comma 3 bis dell'articolo 11 della l.r. 27/2004, dopo le parole: "per le parti compatibili" sono inserite le seguenti: "e deve, in particolare, contenere l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura medesima, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale".
1. Il comma 7 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004 è abrogato.
1. Le disposizioni previste dall'articolo 10 bis della l.r. 27/2004, nel testo introdotto dall'articolo 2, e l'abrogazione indicata all'articolo 4 di questa legge si applicano alle elezioni regionali relative alla XII Legislatura.
2. Ai fini della prevenzione e della riduzione del contagio da Covid-19, nel corso del procedimento elettorale relativo alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale nell'anno 2020 il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste di candidati, indicato al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004, è ridotto ad un quarto.