Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 2 luglio 2020, n. 26
Titolo:Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 "Disciplina delle attivitŕ professionali nei settori del turismo e del tempo libero"
Pubblicazione:(B.U. 9 luglio 2020, n. 61)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Professioni - Mestieri

Sommario





1. L'articolo 35 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività professionali nei settori del Turismo e del Tempo libero) è sostituito dal seguente:
"Art. 35 (Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina)
1. La professione di aspirante guida si articola su due livelli:
a) l'aspirante guida con qualifica di primo livello può svolgere le attività di cui all'articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina) con esclusione dell'insegnamento e accompagnamento su ghiacciai, ascensioni sci-alpinistiche, escursioni sciistiche e cascate di ghiaccio;
b) l'aspirante guida con qualifica di secondo livello può svolgere le attività di cui all'articolo 2 della legge 6/1989 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno relativamente all'accompagnamento sui ghiacciai.
2. L'abilitazione tecnica di aspirante guida, su entrambi i livelli, si consegue mediante frequenza degli appositi corsi istituiti secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) nel rispetto dello standard formativo approvato con delibera della Giunta regionale ed il superamento dei relativi esami di idoneità.
3. L'abilitazione tecnica di guida alpina - maestro di alpinismo si consegue, previa abilitazione tecnica di aspirante guida con qualifica di secondo livello, mediante frequenza degli appositi corsi istituiti secondo le modalità di cui all'articolo 23 della legge 81/1991 nel rispetto dello standard formativo approvato con delibera della Giunta regionale ed il superamento dei relativi esami di idoneità.
4. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano compiuto diciotto anni ed assolto agli obblighi scolastici previsti per legge.
5. L'aspirante guida può essere ammesso al corso per l'abilitazione all'esercizio della professione con qualifica di secondo livello dopo aver conseguito l'abilitazione con qualifica di primo livello. Sono ammessi ai corsi per l'abilitazione di guida alpina - maestro di alpinismo gli aspiranti guida che abbiano acquisito l'abilitazione con qualifica di secondo livello e che abbiano espletato l'esercizio della professione per almeno due anni.
6. L'aspirante guida con qualifica di secondo livello dovrà conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro i termini previsti dalla legge 6/1989, pena la decadenza all'esercizio della professione.
7. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di aspirante guida e di guida alpina previste in questo articolo è nominata con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente, d'intesa con il Collegio regionale delle guide ed è composta da un esperto in materia giuridica e dal presidente del Collegio regionale delle guide alpine. La Commissione è presieduta dal dirigente della medesima struttura organizzativa regionale competente.
8. La valutazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 23 della legge 81/1991 per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina - maestro di alpinismo spetta a una sottocommissione nominata con le modalità di cui al comma 7, composta da tre guide alpine-maestro di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 6/1989.
9. Ai componenti della Commissione e della sottocommissione estranei all'Amministrazione regionale spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi previsti dalla l.r. 20/1984 e successive modificazioni.
10. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide e sulla base dei criteri didattici da questo elaborati nello standard formativo approvato con delibera della Giunta regionale, definisce i programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame.".



1. I commi 2 e 3 dell'articolo 38 della l.r. 4/1996 sono abrogati.


1. I commi 2 e 3 dell'articolo 39 della l.r. 4/1996 sono sostituiti dai seguenti:
"2. La Regione provvede alla formazione e all'abilitazione degli accompagnatori di media montagna. L'aggiornamento professionale è organizzato dal Collegio regionale delle guide alpine secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).
3. La Giunta regionale ogni tre anni provvede ad aggiornare le zone montane ove è prevista l'attività degli accompagnatori di media montagna.".



1. Il comma 1 dell'articolo 39 bis della l.r. 4/1996 è sostituito dal seguente:
"1. L'abilitazione tecnica per accompagnatore di media montagna necessaria per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 39 si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi organizzati dalla Regione in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine nel rispetto dello standard formativo approvato con delibera della Giunta regionale ed il superamento dei relativi esami di idoneità volti ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza dei territori montani.".

2. Il comma 2 dell'articolo 39 bis della l.r. 4/1996 è abrogato.
3. Il comma 3 dell'articolo 39 bis della l.r. 4/1996 è sostituito dal seguente:
"3. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione tecnica è nominata con la procedura prevista al comma 7 dell'articolo 35 ed è composta da un esperto in materia giuridica e dal presidente del Collegio regionale delle guide alpine. La Commissione è presieduta dal dirigente della medesima struttura organizzativa regionale competente.".



1. Dopo l'articolo 39 bis della l.r. 4/1996 è inserito il seguente:
"Art. 39 ter (Specializzazioni della professione di accompagnatore di media montagna)
1. Gli accompagnatori di media montagna possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi, le specializzazioni definite dal Collegio regionale delle guide alpine.".



1. L'articolo 40 della l.r. 4/1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Promozione e diffusione dell'alpinismo)
1. Al fine di agevolare i compiti istituzionali del Collegio regionale delle guide alpine e specificatamente per l'opera prestata in operazioni di soccorso, di protezione civile, per la promozione della diffusione dell'alpinismo e dell'escursionismo, l'attrezzatura di vie ferrate, sentieri attrezzati e vie di arrampicata, la Regione può concedere contributi al Collegio stesso sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale.".



1. La rubrica dell'articolo 54 della l.r. 4/1996 è sostituita dalla seguente: "Scuole di alpinismo e di sci alpinismo".
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 54 della l.r. 4/1996 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 6/1989.
2. Le scuole di cui al comma 1, disciplinate dall'articolo 19 della legge 6/1989, possono essere organizzate in forma singola o associata e sono autorizzate dal dirigente del servizio istruzione, formazione e orientamento. Sono composte da iscritti nell'albo regionale delle guide alpine e nell'elenco degli accompagnatori di media montagna e sono dirette da una guida alpina, maestro di alpinismo iscritta al medesimo albo regionale.".

3. Il comma 4 dell'articolo 54 della l.r. 4/1996 è abrogato.


1. Da questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.