Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 9 luglio 2020, n. 29
Titolo:Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua"
Pubblicazione:(B.U. 16 luglio 2020, n. 63)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Difesa del suolo - Risorse idriche - Bonifica

Sommario





1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua) è inserito il seguente:
"Art. 1 bis (Contratti di Fiume)
1. Per il raggiungimento delle finalità indicate al comma 1 dell'articolo 1 e degli obiettivi previsti nella Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e nella Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la Regione, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, riconosce, promuove e sostiene i contratti di fiume previsti all'articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata diretti alla tutela e corretta gestione delle risorse idriche, alla valorizzazione, anche sotto il profilo storico-culturale, dei territori fluviali e allo sviluppo sostenibile delle aree interessate, unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico.
2. La Regione promuove altresì il ruolo dei contratti di Fiume di cui al comma 1 nello sviluppo di azioni coordinate tra gli strumenti di pianificazione, per favorire l'integrazione delle diverse politiche regionali.".



1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 31/2012 le parole: "Le Province approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione approva".
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 31/2012 è sostituito dal seguente:
"2. I progetti generali di gestione definiscono interventi integrati in grado di garantire contestualmente la mitigazione del rischio idrogeologico, anche mediante lo svolgimento delle attività di controllo e polizia idraulica, il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua nonché la tutela degli ecosistemi e della biodiversità. Tali interventi integrati possono essere individuati sulla base dei contenuti dei programmi di azione proposti dai contratti di fiume di cui all'articolo 1bis, presenti nel territorio regionale.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 31/2012 è inserito il seguente:
"3 bis. Le linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione, di cui al comma 3, sono aggiornate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, con periodicità di norma triennale.".

4. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 31/2012 le parole: "Provincia competente" sono sostituite dalla seguente: "Regione".
5. Al comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 31/2012 le parole: "Provincia competente" sono sostituite dalla seguente: "Regione".
6. Dopo il comma 8 dell'articolo 2 della l.r. 31/2012 è inserito il seguente:
"8 bis. Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, lo svolgimento delle attività di manutenzione dei corsi d'acqua e di gestione della vegetazione ripariale, la Regione direttamente o gli enti locali, singoli o associati nelle forme previste dalla legislazione statale vigente in materia, possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati, individuando i tratti di fiume sui quali operare.".



1. La Giunta regionale con proprio atto, sentita la Commissione assembleare competente, anche avvalendosi di organismi regionali a carattere tecnico già istituiti, adegua le linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 31/2012, come modificato dall'articolo 2, alle disposizioni normative contenute in questa legge, al fine di recepire le modalità organizzative e procedimentali dei contratti di fiume esistenti, in coerenza con le direttive e gli orientamenti nazionali, uniformandone lo sviluppo e la loro attuazione.
2. La Giunta regionale adotta l'atto di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.


1. Per promuovere in ambito regionale lo sviluppo e garantire l'attuazione dei contratti di fiume, la Regione concede contributi secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale con proprio atto entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.


1. I programmi regionali inerenti i Fondi strutturali e di investimento europei attuano gli interventi previsti da questa legge compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.


1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) quanti e quali manifesti di intenti sono promossi;
b) quanti contratti di fiume sono stati avviati e/o conclusi e con quali eventuali altri ambiti territoriali;
c) quali sono i soggetti partecipanti per ciascun contratto di fiume;
d) quanti e quali interventi sono stati previsti in ciascun piano di azione;
e) quanti interventi sono stati realizzati tra quelli previsti nei piani di azione;
f) eventuali altri soggetti coinvolti;
g) quali azioni di controllo e monitoraggio sono state realizzate sull'impiego delle risorse finanziarie e sugli effetti delle azioni intraprese;
h) quali criticità sono state rilevate.



1. Al finanziamento delle finalità e degli interventi previsti da questa legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali.
2. Limitatamente alle risorse regionali, per l'attuazione degli interventi di promozione ed attuazione dei contratti di fiume di cui all'articolo 4 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa massima di euro 30.000,00.
3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 2 si provvede, per l'anno 2021, mediante incremento per euro 30.000,00 degli stanziamenti iscritti nella Missione 9, Programma 01, ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 1, del bilancio di previsione 2020/2022.
4. A decorrere dagli anni successivi al 2021, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.