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Atto:LEGGE REGIONALE 23 luglio 2020, n. 32
Titolo:Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 "Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani"
Pubblicazione:(B.U. 30 luglio 2020, n. 68)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani) è aggiunto il seguente:
"5 bis. Le Unioni montane attuano altresì la programmazione regionale in materia di sviluppo sociale ed economico e di valorizzazione dei servizi ecosistemici nei territori degli enti aderenti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.".



1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 35/2013 è inserito il seguente:
"Art. 5 bis (Partecipazione all'Unione montana già costituita)
1. Possono chiedere di partecipare all'Unione montana già costituita:
a) i Comuni appartenuti a Comunità montane anche non confinanti con il territorio dell' Unione;
b) i Comuni montani e parzialmente montani con popolazione non superiore a 10.000 abitanti confinanti con il territorio dell'Unione;
c) i Comuni non montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, confinanti con il territorio dell'Unione.
2. L'istanza è rivolta al Consiglio dell'Unione montana, il quale si esprime entro un mese dal ricevimento della domanda di partecipazione. Decorso tale termine la domanda si considera accolta. L'eventuale provvedimento di diniego contiene le motivazioni per le quali l'istanza è stata respinta.
3. La partecipazione diventa effettiva a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è accolta la domanda o è decorso il termine di cui al comma 2.
4. La Regione nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 19 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) individua specifiche forme di premialità per le Unioni che nell'anno precedente hanno completato con esito positivo il processo di aggregazione di nuovi comuni e disincentivi per quelle che non hanno concluso il processo medesimo.
5. L'effettiva partecipazione all'Unione montana è subordinata all'approvazione dello statuto da parte del Consiglio comunale del Comune richiedente.".



1. Sono abrogati:
a) il comma 2 bis dell'articolo 7 della l.r. 35/2013;
b) il comma 7 dell'articolo 36 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014).



1. Le disposizioni di questa legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.


1. Da questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.