Atto: | LEGGE REGIONALE 30 luglio 2020, n. 34 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” |
Pubblicazione: | (B.U. 6 agosto 2020, n. 71) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19. |
Sommario
Art. 2 (Disposizioni transitorie)
Art. 3 (Invarianza finanziaria)
1. All'allegato A alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), da ultimo modificata dalla l.r. 43/2019, alla voce "Area vasta territoriale n. 3", le parole: "Apiro" e "Poggio San Vicino" sono soppresse.
2. All'allegato A alla l.r. 13/2003, da ultimo modificata dalla l.r. 43/2019, alla voce "Area vasta territoriale n. 2", tra le parole "Ancona" e "Arcevia " è inserita la seguente: "Apiro"; tra le parole " Poggio San Marcello " e "Polverigi " è inserita la seguente: "Poggio San Vicino".
1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, riorganizza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la rete dei servizi sanitari e socio-sanitari e adotta i provvedimenti attuativi conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.
1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.