Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 30 luglio 2020, n. 34
Titolo:

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”

Pubblicazione:(B.U. 6 agosto 2020, n. 71)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:

Abrogata dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, a decorrere dalla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, i riferimenti all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), alle zone territoriali dell'ASUR e alle aree vaste dell'ASUR contenuti nella normativa regionale si intendono effettuati alle Aziende sanitarie territoriali ovvero, nel caso in cui rilevi la competenza territoriale, all'Azienda sanitaria territoriale competente per territorio.

Testo della l.r. 30 luglio 2020, n. 34, alla data di promulgazione della l.r. 8 agosto 2022, n. 19


Sommario





1. All'allegato A alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), da ultimo modificata dalla l.r. 43/2019, alla voce "Area vasta territoriale n. 3", le parole: "Apiro" e "Poggio San Vicino" sono soppresse.
2. All'allegato A alla l.r. 13/2003, da ultimo modificata dalla l.r. 43/2019, alla voce "Area vasta territoriale n. 2", tra le parole "Ancona" e "Arcevia " è inserita la seguente: "Apiro"; tra le parole " Poggio San Marcello " e "Polverigi " è inserita la seguente: "Poggio San Vicino".


1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, riorganizza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la rete dei servizi sanitari e socio-sanitari e adotta i provvedimenti attuativi conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.


1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.