Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 5 agosto 2020, n. 44
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (interventi della regione per il riavvio delle attivitŕ edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016), cosě come modificata dalla legge regionale 28 maggio 2020, n. 19
Pubblicazione:(B.U. 6 agosto 2020, n. 71)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Disposizioni generali
Note:

Errata corrige in BUR n. 80 del 3 settembre 2020.


Sommario





1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è aggiunto il seguente periodo:
"Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte Terza dello stesso Codice, i medesimi interventi sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico elaborato congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140,141 e 141 bis del Codice, ovvero nei casi e nei limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, destinato a confluire nel piano paesaggistico.".



1. Dopo il comma 3 quinquies dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016), come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile", come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2 e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016"), è aggiunto il seguente:
"3 sexies. La delocalizzazione di cui al comma 3 quinquies in aree sottoposte a vincolo paesaggistico è consentita, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico elaborato congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del suddetto decreto, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 140, 141 e 141 bis del citato decreto, ovvero nei casi e nei limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.".



1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.