Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 10 agosto 2020, n. 8
Titolo:Modifiche degli articoli 6 e 13 del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 (disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attivitŕ venatoria”)
Pubblicazione:(B.U. 13 agosto 2020, n. 73)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attivitŕ venatoria
Note:

Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 1238 del 05/08/2020.


Sommario





1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 (Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'), è sostituita dalla seguente:
c) "la valutazione e gli interventi di prevenzione dei danni prodotti dal cinghiale all'agricoltura, nonché la definizione progettuale e la valutazione dell'efficacia delle attività di prevenzione dei danni;"

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 del r.r. 3/2012, le parole: "nelle zone A e Be nella zona C" sono sostituite dalle seguenti: "nelle zone A, B e C" e le parole: "approvato dal Comitato di gestione di ciascun ATC entro il 30 novembre dell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: ". L'ATC, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, trasmette il regolamento attuativo adottato dal Comitato di gestione alla struttura organizzativa regionale competente che lo approva, apportando le eventuali modifiche e integrazioni, entro il 30 novembre".


1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 13 del r.r. 3/2012, le parole "approvato dal Comitato di gestione di ciascun ATC entro il 30 novembre dell'anno precedente" sono sostituite dalle parole: ". L'ATC, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, trasmette il regolamento attuativo adottato dal Comitato di gestione alla struttura organizzativa regionale competente che lo approva, apportando le eventuali modifiche e integrazioni, entro il 30 novembre".