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Atto:LEGGE REGIONALE 23 luglio 1977, n. 29
Titolo:Finanziamento della propaganda turistica per l'esercizio finanziario 1977.
Pubblicazione:(B.u.r. 27 luglio 1977, n. 44)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7, e dall'art. 76, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

La Regione attua, nel triennio 1977/1979, un programma di interventi concernenti la promozione sulle aree di origine del flusso turistico nell'ambito delle indicazioni individuate dall'art. 1 della legge 24.9.1974, n. 28.
Gli enti turistici sub-regionali possono essere chiamati a collaborare alla attuazione della promozione proiettiva che è di esclusiva competenza regionale e provvedono, a carico dei rispettivi bilanci, alla promozione di accoglienza e alla predisposizione di offerte speciali atte a caratterizzare lharticolazione delle singole aree secondo le esigenze espresse dai segmenti di mercato.

Art. 2

Per l'attuazione del programma di cui al primo comma del precedente articolo, è autorizzata per il triennio 1977/1979 la spesa complessiva di L. 1.800 milioni di cui L. 600 milioni per l'anno 1977; le quote relative agli anni 1978 e 1979 saranno determinate con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
I fondi occorrenti al pagamento delle spese di cui al comma precedente sono stanziati per l'anno 1977 a carico del capitolo 1613301 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 "Spesa per la propaganda turistica", il cui stanziamento di cassa è stabilito in pari importo.
Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede, per l'anno 1977, mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1700101 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" - partita n. 9 elenco n. 3 - per L. 200.000.000, e del capitolo 1700105 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente finanziate con impiego dell'avanzo di amministrazione" - partita n. 5, elenco n. 7 - per L. 400.000.000.
Per gli anni successivi, si provvederà con le entrate tributarie della Regione.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.