Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2020, n. 50
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 “Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche”, cosě come modificata dalla legge regionale 5 agosto 2020, n. 45
Pubblicazione:(B.U. 17 dicembre 2020, n. 107)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche), così come sostituito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 45 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche") è sostituito dal seguente:
"1. L'autorizzazione sismica richiesta per gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 è rilasciata dalla struttura tecnica regionale competente secondo i termini e le modalità previsti dai commi 2 e 2bis dell'articolo 94 del medesimo d.p.r..".

2. Il comma 1 bis dell'articolo 8 della l.r. 1/2018, così come introdotto dal comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 45/2020 è sostituito dal seguente:
"1 bis. Per gli interventi di messa in sicurezza con opere non definitive realizzate in regime di somma urgenza di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e rientranti nella tipologia di cui al comma 1, eseguiti dagli enti pubblici o per lavori privati ad essi assimilabili, non è necessaria la preventiva autorizzazione sismica della struttura tecnica regionale competente in conformità alle disposizioni relative alle costruzioni temporanee e provvisorie contenute nel punto 2.4.1. del Capitolo 2 dell'Allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni.''.

3. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 1/2018 le parole: "Entro quarantacinque giorni dalla presenta?zione della richiesta di cui al comma 1," sono soppresse e le parole: "il responsabile" sono sostituite dalle seguenti: "Il responsabile".
4. Il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:
"6. Il provvedimento autorizzatorio conclusivo del procedimento, laddove esistente, e il provvedimento di diniego sono comunicati mediante il sistema informativo integrato ai soggetti interessati.".



1. Al comma 4 dell'articolo 8 bis della l.r. 1/2018 la parola: "pubblicamente" è soppressa.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bi?lancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.