Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 3 agosto 1977, n. 30
Titolo:Esercizio venatorio nella Regione Marche per l'annata 1977/78
Pubblicazione:(B.u.r. 5 agosto 1977, n. 45)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Tutti i titolari di licenza di caccia rilasciata a norma del T.U. delle leggi sulla caccia 5.6.1939, n. 1016 e successive modificazioni possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Marche a parità di diritti e di doveri, nell'osservanza delle norme della presente legge.

Art. 2

Ai fini della tutela della selvaggina e delle colture agricole, il territorio della Regione è sottoposto a regime di caccia controllata con le limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di capi di cui agli articoli seguenti.

Art. 3

Le specie di selvaggina per le quali è consentito l'esercizio venatorio sono le seguenti:
- mammiferi: cinghiale, donnola, lepre comune, volpe, coniglio selvatico e puzzola;
- uccelli: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, beccofrosone, calandra, cappellaccia, cesena, chiurlo, codone, colombaccio, colombella, combattente, cornacchia grigia, coturnice, croccolone, fagiano, fischione, folaga, fringuello, frosone, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano, ghiandaia, marzaiola, merlo, mestolone, morette, moriglione, prispolone, pantane, passero, passera mattugia, passera oltremontana, pavoncella, peppola, pernice rossa, pettegola, piro piro, pispola, pittima reale, pittima minore, piviere dorato, porciglione, quaglia, rigogolo, starna, storno, strillozzo, taccola, tordela, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora, totano moro, tottavilla, verdone, voltolino, zigoli.

I mammiferi e gli uccelli non compresi nell'elenco suddetto, fatta eccezione per i topi, le arvicole e le talpe nonché per il gatto domestico vagante a una distanza superiore ai centocinquanta metri dalle abitazioni, devono considerarsi protetti a tutti gli effetti.
E' vietato il commercio di esemplari sia vivi che morti, appartenenti alle specie non comprese nell'elenco di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelli muniti di speciale contrassegno di importazione o di allevamento.

Art. 4

La caccia alla selvaggina migratoria elencata all'art. 3 della presente legge è consentita il 28 agosto, il 4 e l'11 settembre 1977. Dal 3 ottobre al 31 dicembre 1977 e dal 20 febbraio al 31 marzo 1978 la caccia alla selvaggina migratoria è consentita tutti i giorni della settimana.
In tutti gli altri periodi la caccia alla selvaggina migratoria è consentita per tre giornate su cinque per ogni settimana a scelta del cacciatore rispettando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
Dall'1 gennaio l'esercizio venatorio è limitato alle seguenti specie e nei periodi indicati:
- germano, fringuello e folaga fino al 28 febbraio;
- colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, allodola, calandra, cappellaccia, tottavilla, passeri, cornacchia grigia, taccola, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri indicati nel precedente art. 3 fino al 31 marzo 1978.

La caccia alla selvaggina stanziale elencata all'art. 3 della presente legge è consentita nei giorni 28 agosto, 4 e 11 settembre 1977, dal 12 settembre al 4 dicembre 1977 per tre giornate su cinque per ogni settimana a scelta del cacciatore rispettando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
La caccia alla coturnice è consentita dal 9 di ottobre al 4 dicembre 1977. Nei casi di accertata presenza di numerosi voli di coturnice, il comitato provinciale della caccia competente per territorio può vietare l'esercizio venatorio, nelle zone interessate fino al 9 ottobre e successivamente dal 4 dicembre.
La caccia al cinghiale è consentita con l'ausilio del cane dall'1 novembre 1977 al 31 gennaio 1978.
La caccia da appostamenti fissi e temporanei con richiami può essere esercitata nelle giornate di caccia consentite alla selvaggina migratoria.
La settimana venatoria ha inizio nel giorno di lunedì.

Art. 5

L'esercizio venatorio nella giornata ha inizio un'ora prima della levata del sole e termina un'ora dopo il tramonto.
La caccia alla beccaccia è consentita dalla levata del sole al tramonto.

Art. 6

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di caccia, di abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a) selvaggina stanziale protetta: due capi di cui una lepre;
b) selvaggina migratoria: quaglie e tortore: 10 capi complessivi; tordi, tordele, merli e cesene: 30 capi complessivi; trampolieri: 8 capi complessivi; palmipedi: 8 capi complessivi; colombacci e colombelle: 10 capi complessivi; beccacce: 3 capi.

Il numero massimo dei capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alla lettera b) non può superare complessivamente i 30 capi.
Per le altre specie, il numero massimo complessivo consentito è di 30 capi.
Ai sensi del D.M. 22.11.1976 è vietato l'uso dei bocconi avvelenati per il controllo degli animali predatori selvatici.

Art. 7

Negli appostamenti fissi, la cui autorizzazione viene in ogni caso rilasciata annualmente dai comitati provinciali per la caccia in conformità alle norme previste dal T.U. approvato con R.D. 5.6.1939, n. 1016 e successive modificazioni, è vietata l'apposizione di "tabelle" per la delimitazione delle "zone di rispetto".
I comitati provinciali della caccia possono vietare gli impianti di appostamenti fissi lungo le linee di affilo della selvaggina nonché sui valichi montani e collinari ed entro un raggio di 1.000 metri attorno a essi.

Art. 8

Le riserve di caccia sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dalla presente legge. Per le riserve di caccia a carattere turistico gestite da enti pubblici, la caccia al fagiano è consentita tutti i giorni dal 28 agosto al 31 dicembre 1977, rispettando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
L'esercizio della caccia nelle riserve è subordinato al possesso da parte del cacciatore del tesserino previsto dall'art. 10 della presente legge.
I comitati provinciali della caccia competenti per territorio provvedono a consegnare alle direzioni delle riserve di caccia a carattere turistico, gestite da enti pubblici, un congruo numero di tesserini in conto deposito il cui pagamento dovrà essere regolarizzato mensilmente dalla direzione medesima.
In occasione dell'apertura nella regione delle oasi di protezione costituite ai sensi dell'art. 67 bis del T.U. delle leggi sulla caccia e successive integrazioni, le oasi stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva a vantaggio dei cacciatori residenti nelle province nel cui territorio siano situati terreni delimitanti con le oasi suddette, ferma restando la tabellazione di queste ultime.

Art. 9

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma prima dell'apertura della caccia sono consentiti dal 10 al 24 agosto.
Dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale è vietato l'uso dei cani da seguito e assimilati a eccezione di quanto previsto dall'art. 4 della presente legge per la caccia al cinghiale per le zone indicate dai comitati provinciali della caccia nonché per il controllo degli animali predatori.
I comitati provinciali della caccia della regione, tenuto conto delle particolari esigenze di carattere tecnico - faunistiche di ciascuna provincia e soprattutto della tutela delle colture agricole, possono limitare l'uso del cane da ferma dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale.

Art. 10

Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 10 della L.R. 9 agosto 1976, n. 22 come modificata dagli artt. 1, 2 e 3 della L.R. 5 ottobre 1976, n. 30 ad eccezione del costo del tesserino che è elevato a L. 2.000.

Art. 11

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto, oltre alle sanzioni previste dal T.U. delle leggi sulla caccia, all'immediato ritiro del tesserino di caccia controllata per tutta la stagione venatoria per le sottoindicate infrazioni:
- rifiuto di esibire il tesserino di caccia controllata;
- esercizio di caccia per un numero di giornate superiore a quello consentito settimanalmente;
- esercizio di caccia nelle giornate di silenzio venatorio;
- mancata annotazione sul tesserino del giorno, del numero e specie di selvaggina abbattuta;
- caccia a rastrello effettuata da più di quattro persone;
- abbattimento di selvaggina, non elencata nell'art. 3 della presente legge;
- caccia della selvaggina nelle oasi di protezione e rifugio, zone di ripopolamento e bandite;
- caccia alla stanziale in periodi non consentiti;
- esercizio di caccia di notte;
- esercizio di caccia con mezzi vietati;
- caccia su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve.


Art. 12

I comitati provinciali della caccia pubblicano, con propria deliberazione, entro l'1 luglio 1977, il calendario venatorio della provincia relativo all'intera annata venatoria 1977/1978 in applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 13

Il presidente della giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia e su proposta degli stessi, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può limitare e vietare l'esercizio venatorio per zone o per specie stabilite, qualora per calamità naturali o artificiali risulti gravemente compromessa la consistenza faunistica.

Art. 14

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.

Allegati

Fac-simile del tesserino per l'esercizio della caccia nel territorio delle province della regione Marche per l'annata venatoria 1977-1978.


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