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Atto:LEGGE REGIONALE 25 giugno 2021, n. 13
Titolo:Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Pubblicazione:(B.U. 28 giugno 2021, n. 50)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Al rinnovo delle concessioni del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non si applica l'articolo 38 bis della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio).


1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2020, n. 12 (Disposizioni urgenti per emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconoscimento di debito fuori bilancio), deve essere interpretato nel senso che il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende riferito ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 99 medesimo.


1. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19) la parola "settantadue" è sostituita dalla parola "centoventi".


1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 13/2020 dopo le parole: "La Regione promuove" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto di quanto previsto dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ("Quadro temporaneo"), approvato con Comunicazione (2020)1863 del 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni,".
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 13/2020, le parole: "e il 30 giugno 2021 e comunque" sono soppresse e le parole: "come da ultimo modificato con Comunicazione del 13 ottobre 2020, (2020/C 340 l/01), Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2020/C 340 l/01)" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modifiche ed integrazioni".
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 13/2020, la parola: "sostenuti" è soppressa.
4. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 13/2020, le parole: "compreso tra la data di entrata in vigore di questa legge e il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "indicato alla medesima lettera a)".


1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 13/2020 le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2021".
2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 13/2020 le parole "15 settembre 2021" sono sostituite dalle parole "15 marzo 2022".


1. La Regione sostiene la ripresa delle attività delle microimprese aventi sede legale sul proprio territorio attraverso l'attivazione di un fondo per il microcredito impreditoriale, in conformità al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).
2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità attuative degli interventi previsti al comma 1.
3. L'ammontare del Fondo previsto al comma 1, con questa legge è stabilito, in sede di prima applicazione, nell'ammontare massimo di euro 2.000.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2021/2022.
4. Per l'anno 2021 le risorse sono iscritte, con questa legge, a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01, Titolo 1 per euro 170.00,00 e Titolo 3 per euro 1.830.000,00; per l'anno 2022 a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01, Titolo 3 per euro 2.000.000,00; per gli anni successivi con legge di approvazione del bilancio.
5. A decorrere dal 2023 i recuperi dei prestiti concessi verranno iscritti al Titolo 5 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio sulla base della rendicontazione del soggetto gestore.


1. Al prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie del bilancio di previsione 2021/2023 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa indicate nella Tabella 1 "Variazioni alle entrate del bilancio 2021/2023", allegata a questa legge.
2. Al prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli del bilancio di previsione 2021/2023 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa indicate nella Tabella 2 "Variazioni alle spese del bilancio 2021/2023", allegata a questa legge.


1. Alla Tabella E, allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021), sono apportate le variazioni di cui alla Tabella 3 "Variazioni alla Tabella E allegata alla legge regionale 53/2020", allegata a questa legge.
2. Alla Tabella A (Allegato 16) alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021-2023), sono apportate le variazioni di cui alla Tabella 4 "Variazioni alla Tabella A allegata alla legge regionale 54/2020", allegata a questa legge.
3. All'allegato d) alla Nota Integrativa (Allegato 20) della l.r. 54/2020 (Bilancio di previsione 2021-2023), sono apportate le variazioni di cui alla Tabella 5 "Variazioni all'allegato d) alla Nota Integrativa (Allegato 20) della l.r. 54/2020", allegata a questa legge.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.


1. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle variazioni autorizzate da questa legge si fa fronte con le riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2021/2023 e con le variazioni iscritte nello stato di previsione dell'entrata, come risulta dagli allegati a questa legge.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

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