Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 23 agosto 1977, n. 31
Titolo:Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di caccia e pesca.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 agosto 1977, n. 51)
Stato:Abrogata
Tema: FINANZA
Settore:SANZIONI AMMINISTRATIVE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria previste per le violazioni di leggi regionali nonché di leggi statali riguardanti le materie della caccia e pesca in applicazione della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706, si osservano le disposizioni contenute nella presente legge.
Restano ferme le norme concernenti le sanzioni aventi specifica natura di risarcimento del danno o di rimissione in pristino nonché le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie regionali.

Art. 2

L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente articolo è delegata alle province.
Continua a essere di competenza della Regione la definizione dei processi verbali la cui trattazione si è già iniziata con la contestazione o la notifica ai trasgressori, avvenute fino al giorno precedente l'entrata in vigore della presente legge.
Nei casi di accertata inerzia, di immotivato inadempimento rispetto agli obblighi di legge, di inosservanza delle direttive regionali, la giunta regionale propone al consiglio i necessari provvedimenti sostitutivi, dopo la scadenza del termine fissata all'ente delegato, con formale diffida, per la adozione degli atti e la regolarizzazione dell'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 3

I proventi delle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca sono iscritti in un apposito capitolo del bilancio di previsione dell'entrata della Regione Marche.
I pagamenti sono effettuati mediante versamento nell'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Marche.
I proventi sono destinati annualmente a opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio ittico e faunistico delle Marche, secondo le indicazioni dei programmi regionali, nonché alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente delega, mediante assegnazioni alle amministrazioni provinciali.
Con proprio provvedimento la giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione dei fondi alle province previo riparto tra le medesime delle spese sostenute per la notifica e gli atti esecutivi derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 4

Le violazioni di cui al precedente articolo 1 sono accertate mediante processo verbale dalle guardie giurate appositamente incaricate dall'amministrazione provinciale.
Restano ferme le competenze attribuite dalle leggi dello Stato agli organi e agenti di polizia.
Non è ammesso il sequestro o la confisca di beni, strumenti o mezzi impiegati per le violazioni soggette alle sanzioni amministrative di cui alla presente legge.
Sono fatti salvi i provvedimenti di sospensione, ritiro e revoca delle autorizzazioni amministrative previste dalle leggi statali e regionali.

Art. 5

Il processo verbale di accertamento contiene:
a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante nonché l'ufficio o il comando di appartenenza;
c) le generalità del trasgressore;
d) l'individuazione degli eventuali obbligati in solido;
e) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo nonché dei mezzi e strumenti impiegati dal trasgressore;
f) l'indicazione delle norme violate;
g) la dichiarazione resa dal trasgressore, di volersi avvalere della facoltà di presentare all'ufficio o comando dal quale il verbalizzante dipende, scritti difensivi;
h) la dichiarazione di avvenuta consegna al trasgressore della copia del processo verbale;
i) ogni altra eventuale dichiarazione del trasgressore nonché l'indicazione delle generalità di persone in grado di rendere testimonianze sui fatti oggetto della violazione.

Il processo verbale è inoltrato all'ufficio o comando da cui dipende il verbalizzante.
I processi verbali redatti dalle guardie giurate di cui al primo comma del presente articolo sono trasmessi direttamente all'amministrazione provinciale.

Art. 6

La contestazione personale della violazione è immediata.
In caso di mancata contestazione l'ufficio o comando da cui il verbalizzante dipende provvede, entro novanta giorni dall'accertamento, a notificare al trasgressore il processo verbale in via amministrativa o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei luoghi di cui agli articoli 139, 145 e 146 del codice di procedura civile.
Nei casi previsti dagli articoli 140, 141 e 143 del codice di procedura civile, la notificazione avviene a mezzo dell'ufficiale giudiziario.
La omessa notificazione nel termine prescritto dal secondo comma del presente articolo estingue l'obbligazione del pagamento della somma dovuta.
Entro il termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione il trasgressore può far pervenire scritti difensivi, in carta legale, direttamente o mediante lettera raccomandata, all'ufficio o comando di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 5.

Art. 7

Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione è ammesso, nei limiti previsti dalla legge statale 24.12.1975, n. 706, il pagamento, con effetto liberatorio, con una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, maggiorata delle spese preventivamente fissate dalle province da versarsi nei modi di cui al secondo comma dell'art. 3.
Il trasgressore che abbia effettuato il pagamento di cui al comma precedente è tenuto, entro i 30 giorni successivi al termine di cui allo stesso comma, a presentare all'ufficio o comando di cui al secondo e terzo comma dell'art. 5, l'attestazione del versamento sul cc postale intestato alla Regione Marche della somma pagata a titolo di oblazione.

Art. 8

Quando l'oblazione non sia consentita, oppure siano decorsi i termini di cui al secondo comma dell'articolo precedente e non sia intervenuto il pagamento della terza parte del massimo della sanzione, l'ufficio o comando, previsti dal secondo e terzo comma del precedente art. 5, trasmette senza indugio il rapporto e tutta la relativa documentazione nonché la prova dell'avvenuta notificazione del verbale di accertamento della violazione al presidente dell'amministrazione provinciale competente entro il cui territorio è stata commessa l'inflazione.
Il processo verbale di accertamento con la relativa documentazione è sottoposto all'esame di una commissione di tre consiglieri provinciali eletti dai rispettivi consigli con voto limitato. I consiglieri istruttori sono assistiti da un segretario designato dalla giunta tra gli impiegati della amministrazione provinciale.

Art. 9

Il presidente dell’amministrazione provinciale, visto il parere dei consiglieri istruttori, che in base al processo verbale e agli scritti difensivi accertano la sussistenza della trasgressione, determina con ordinanza motivata l’ammontare della sanzione amministrativa entro i limiti del minimo e del massimo stabiliti dalla norma violata e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, al trasgressore e alle persone obbligate in solido.
Nella determinazione dell’ammontare delle sanzioni si tiene conto della gravità della violazione desunta dalle modalità dell’azione, dall’entità del danno o del pericolo cagionato, nonché dai precedenti del trasgressore.
L’ingiunzione di pagamento, che costituisce titolo esecutivo, fissa un termine, non inferiore a trenta giorni, per il pagamento da effettuarsi ai sensi del secondo comma del precedente art. 3.
In caso di mancato versamento entro i termini prescritti il presidente dell’amministrazione provinciale esercita l’azione esecutiva ai sensi del quarto comma dell’art. 8 della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.
Il presidente dell’amministrazione provinciale pronuncia l’archiviazione dei rapporti e delle denunce di trasgressione sia nel caso che dagli atti non risultino prove sufficienti dell’esistenza della trasgressione o della attribuibilità di essa ai denunciati, sia nel caso che dagli atti medesimi risultino elementi tali da far necessariamente ritenere l’assenza di volontarietà nel fatto medesimo. Il provvedimento di archiviazione è motivato.

Art. 10

I dati per la valutazione dei precedenti del trasgressore di cui al secondo comma del precedente articolo sono raccolti in uno schedario generale tenuto presso l'assessorato regionale competente per le materie della caccia e pesca.
A richiesta, l'assessorato di cui al comma precedente rilascia alle province interessate un attestato contenente i precedenti del trasgressore.
A tal fine i provvedimenti d'irrogazione delle sanzioni nonché gli eventuali giudizi di opposizione e delle conseguenti pronunce definitive sono comunicati, per la trascrizione, all'assessorato di cui al precedente comma.

Art. 11

I proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge affluiscono ad apposito capitolo che si istituisce negli stati di previsione delle entrate per gli anni 1977 e successivi avente la denominazione " Proventi delle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca".
In corrispondenza dell'accertamento delle entrate di cui al comma precedente, sono iscritte a carico del correlativo capitolo, che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la denominazione "Contributi alle amministrazioni provinciali per la esecuzione di opere di tutela dell'ambiente e per lo sviluppo del patrimonio ittico e faunistico nelle Marche", somme di pari importo.

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.