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Atto:LEGGE REGIONALE 30 luglio 2021, n. 17
Titolo:Istituzione dell’Itinerario ebraico marchigiano
Pubblicazione:(B.U. 5 agosto 2021, n. 61)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Beni culturali

Sommario





1. La Regione promuove la memoria storica del popolo ebraico nelle Marche, con particolare riferimento alle vicende persecutorie che nei secoli hanno interessato tale popolo, e sostiene interventi di promozione e valorizzazione dei siti storico-culturali ed architettonici ebraici presenti nel territorio regionale.


1. E' istituito l'Itinerario ebraico, quale parte integrante del patrimonio storico, civile e culturale regionale da trasmettere alle future generazioni.
2. Fanno parte dell'itinerario ebraico indicato al comma 1 i comuni elencati nell'allegato A a questa legge.
3. La Giunta regionale, anche su istanza dei comuni interessati e previo parere della Commissione assembleare competente, può integrare l'allegato A con ulteriori comuni.


1. La Regione promuove e concorre a finanziare:
a) itinerari didattico-informativi relativi ai luoghi dell'Itinerario ebraico marchigiano;
b) studi, ricerche e sviluppo delle conoscenze storiche e socio-culturali relative alla presenza della comunità ebraica nelle Marche;
c) manifestazioni storico-culturali, programmi educativi, convegni, seminari, rievocazioni, pubblicazioni, piattaforme digitali, mostre fotografiche, fiere promozionali volti a promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi e gli eventi dell'Itinerario ebraico marchigiano;
d) progetti concernenti la promozione di visite guidate nei luoghi dell'Itinerario ebraico marchigiano;
e) la conservazione del patrimonio indicato all'articolo 1, anche attraverso apposita cartellonistica;
f) altre iniziative finalizzate a promuovere la memoria storica del popolo ebraico nelle Marche, tra le quali possono essere compresi anche progetti relativi alle "pietre d'inciampo";
g) la costituzione di una sezione della biblioteca del Consiglio-Assemblea legislativa regionale dedicata alla memoria del popolo ebraico e consultabile online.



1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, determina i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti all'articolo 3.


1. La Regione, per il coordinamento degli interventi previsti da questa legge, istituisce il Comitato per l'Itinerario ebraico marchigiano.
2. Il Comitato è costituito da:
a) due rappresentanti per provincia designati dai Comuni interessati dall'itinerario;
b) sei Consiglieri regionali, di cui quattro di maggioranza e due di minoranza.

3. Ai lavori del Comitato partecipano, in qualità di invitati permanenti:
a) un rappresentante della comunità ebraica marchigiana scelto dalla stessa comunità;
b) un rappresentante del Tribunale rabbinico del Centro Nord Italia scelto dallo stesso Tribunale.

4. Il Comitato ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno presso gli uffici dell'Assemblea.
5. I componenti del Comitato ricoprono l'incarico a titolo gratuito.


1. In sede di prima applicazione di questa legge la Giunta regionale:
a) determina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4;
b) costituisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, il Comitato di cui all'articolo 5, che resta in carica per la durata della XI legislatura.



1. Al finanziamento degli interventi di questa legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali.
2. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 15.000,00.
3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 1, del bilancio di previsione 2021/2023 e contestuale equivalente incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 05, Programma 02.
4. Per gli anni successivi al 2021 le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Allegati

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