Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 30 luglio 2021, n. 18 |
Titolo: | Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale |
Pubblicazione: | (B.U. 5 agosto 2021, n. 61) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Ordinamento degli uffici e del personale |
Sommario
Art. 1 (Oggetto e finalità)
CAPO I Disposizioni generali
Art. 2 (Principi di organizzazione)
Art. 3 (Strumenti di programmazione e monitoraggio)
Art. 4 (Funzioni della Giunta regionale)
Art. 5 (Responsabilità e valutazione)
Art. 6 (Poteri sostitutivi e di autotutela)
Art. 7 (Rapporti tra Giunta regionale e Consiglio-Assemblea legislativa regionale)
Art. 8 (Composizione di comitati e commissioni)
CAPO II Organizzazione
Art. 9 (Struttura organizzativa)
Art. 10 (Segreteria generale)
Art. 11 (Attribuzioni del segretario generale)
Art. 12 (Dipartimenti)
Art. 13 (Direzioni)
Art. 14 (Settori)
Art. 15 (Funzioni dirigenziali comuni)
Art. 16 (Attribuzioni dei direttori di dipartimento)
Art. 17 (Attribuzioni dei dirigenti di direzione)
Art. 18 (Attribuzioni dei dirigenti di settore)
Art. 19 (Unità di progetto)
Art. 20 (Comitato di coordinamento)
Art. 21 (Posizioni non dirigenziali)
CAPO III Strutture di diretta collaborazione del Presidente e della Giunta regionale
Art. 22 (Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale)
Art. 23 (Portavoce del Presidente della Giunta regionale)
CAPO IV Organismi di supporto del Presidente e della Giunta regionale
Art. 24 (Organismo Interno di Valutazione)
Art. 25 (Incarichi di collaborazione e convenzioni con organismi di ricerca)
Art. 26 (Comitato tecnico per la legislazione)
Art. 27 (Incarichi di collaborazione presso la Presidenza della Giunta regionale)
Art. 28 (Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale)
Art. 29 (Addetti alla guida di autovetture)
CAPO V Personale regionale
Art. 30 (Disciplina del rapporto di lavoro e responsabilità dei dipendenti regionali)
Art. 31 (Pianificazione del fabbisogno del personale e dotazioni organiche)
Art. 32 (Rapporti con le organizzazioni sindacali)
Art. 33 (Responsabilità dei procedimenti)
Art. 34 (Codice di comportamento)
Art. 35 (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)
Art. 36 (Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione e aggiornamento e riqualificazione professionale)
Art. 37 (Attuazione del welfare aziendale)
CAPO VI Qualifiche e incarichi dirigenziali
Art. 38 (Qualifica dirigenziale)
Art. 39 (Accesso alla qualifica dirigenziale)
Art. 40 (Incarico di segretario generale)
Art. 41 (Incarichi dirigenziali)
Art. 42 (Rotazione e mobilità dei dirigenti)
Art. 43 (Funzioni vicarie)
Art. 44 (Comitato dei garanti)
CAPO VII Norme transitorie e finali
Art. 45 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 46 (Abrogazioni)
Art. 47 (Disposizione finanziaria)
Art. 48 (Dichiarazione d'urgenza)
CAPO I Disposizioni generali
Art. 2 (Principi di organizzazione)
Art. 3 (Strumenti di programmazione e monitoraggio)
Art. 4 (Funzioni della Giunta regionale)
Art. 5 (Responsabilità e valutazione)
Art. 6 (Poteri sostitutivi e di autotutela)
Art. 7 (Rapporti tra Giunta regionale e Consiglio-Assemblea legislativa regionale)
Art. 8 (Composizione di comitati e commissioni)
CAPO II Organizzazione
Art. 9 (Struttura organizzativa)
Art. 10 (Segreteria generale)
Art. 11 (Attribuzioni del segretario generale)
Art. 12 (Dipartimenti)
Art. 13 (Direzioni)
Art. 14 (Settori)
Art. 15 (Funzioni dirigenziali comuni)
Art. 16 (Attribuzioni dei direttori di dipartimento)
Art. 17 (Attribuzioni dei dirigenti di direzione)
Art. 18 (Attribuzioni dei dirigenti di settore)
Art. 19 (Unità di progetto)
Art. 20 (Comitato di coordinamento)
Art. 21 (Posizioni non dirigenziali)
CAPO III Strutture di diretta collaborazione del Presidente e della Giunta regionale
Art. 22 (Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale)
Art. 23 (Portavoce del Presidente della Giunta regionale)
CAPO IV Organismi di supporto del Presidente e della Giunta regionale
Art. 24 (Organismo Interno di Valutazione)
Art. 25 (Incarichi di collaborazione e convenzioni con organismi di ricerca)
Art. 26 (Comitato tecnico per la legislazione)
Art. 27 (Incarichi di collaborazione presso la Presidenza della Giunta regionale)
Art. 28 (Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale)
Art. 29 (Addetti alla guida di autovetture)
CAPO V Personale regionale
Art. 30 (Disciplina del rapporto di lavoro e responsabilità dei dipendenti regionali)
Art. 31 (Pianificazione del fabbisogno del personale e dotazioni organiche)
Art. 32 (Rapporti con le organizzazioni sindacali)
Art. 33 (Responsabilità dei procedimenti)
Art. 34 (Codice di comportamento)
Art. 35 (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)
Art. 36 (Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione e aggiornamento e riqualificazione professionale)
Art. 37 (Attuazione del welfare aziendale)
CAPO VI Qualifiche e incarichi dirigenziali
Art. 38 (Qualifica dirigenziale)
Art. 39 (Accesso alla qualifica dirigenziale)
Art. 40 (Incarico di segretario generale)
Art. 41 (Incarichi dirigenziali)
Art. 42 (Rotazione e mobilità dei dirigenti)
Art. 43 (Funzioni vicarie)
Art. 44 (Comitato dei garanti)
CAPO VII Norme transitorie e finali
Art. 45 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 46 (Abrogazioni)
Art. 47 (Disposizione finanziaria)
Art. 48 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La Regione, con questa legge, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, detta disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Giunta regionale al fine di accrescere l'efficienza delle strutture amministrative e di migliorare l'impiego del personale e in modo da assicurare:
a) la separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo dalle funzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
b) la funzionalità dell'azione amministrativa, la misurabilità degli obiettivi e la flessibilità delle forme organizzative nel perseguimento dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità delle attività gestionali, nonché della verificabilità dei risultati dell'attività amministrativa;
c) l'unitarietà di conduzione e l'integrazione funzionale delle strutture organizzative;
d) l'imparzialità, la trasparenza e la tempestività dell'azione amministrativa;
e) la responsabilità nel conseguimento dei risultati;
f) la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa;
g) la formazione permanente del personale, anche dirigenziale, per garantire una elevata qualità dell'azione amministrativa, la motivazione all'innovazione organizzativa e a un continuo e coerente aggiornamento professionale;
h) il rispetto della parità e delle pari opportunità tra donne e uomini nell'organizzazione interna dell'amministrazione e l'applicazione di condizioni uniformi di trattamento tra lavoratrici e lavoratori;
i) la crescita digitale per sviluppare le competenze informatiche e il cambiamento delle strategie organizzative anche al fine di potenziare la flessibilità organizzativa nell'ottica del miglioramento dei risultati e della maggiore produttività;
l) la promozione del welfare aziendale.
Disposizioni generali
1. La Regione, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, garantisce:
a) la trasparenza della performance organizzativa e individuale, mediante l'accessibilità alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione anche attraverso lo strumento della pubblicazione nel proprio sito istituzionale;
b) la promozione della legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
2. Il funzionamento dell'organizzazione amministrativa delle strutture della Giunta regionale è improntato alla collegialità operativa, alla partecipazione e alla responsabilizzazione del personale, nonché alla massima comunicazione interna ed esterna anche mediante l'implementazione di un sistema informativo regionale integrato.
3. Il Presidente e la Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi e ai programmi adottati.
4. Le strutture organizzative di cui al comma 1 dell'articolo 9 operano in modo coordinato, assicurando il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate, utilizzando il metodo della programmazione, coerentemente con l'indirizzo politico-amministrativo del Presidente e della Giunta regionale.
5. I soggetti che dirigono le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 9 assumono, secondo le rispettive competenze, le determinazioni per l'organizzazione delle medesime e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
6. Il Presidente e la Giunta regionale non possono revocare, riformare, riservare, avocare a sé o altrimenti adottare atti e provvedimenti di competenza dei dirigenti delle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 9, fermi restando i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o di ritardo previsti dall'articolo 6.
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di questa legge, i seguenti atti sono assunti come strumenti per l'attuazione della programmazione, del monitoraggio dell'attività amministrativa e del miglioramento continuo della performance organizzativa:
a) il Piano e la Relazione sulla performance;
b) il programma annuale della digitalizzazione e della semplificazione;
c) i report e la relazione relativi all'attuazione della programmazione;
d) l'Agenda normativa della Giunta regionale.
2. Il Piano e la Relazione sulla performance di cui alla lettera a) del comma 1 sono predisposti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
3. Il programma annuale della digitalizzazione e della semplificazione, di cui alla lettera b) del comma 1, si conforma ai principi e alle linee guida del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione e monitora lo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa).
4. I report e la relazione di cui alla lettera c) del comma 1, elaborati in coerenza con gli strumenti di programmazione generali e settoriali, indicano lo stato di attuazione delle strategie di programmazione e costituiscono uno strumento di monitoraggio per il miglioramento continuo dell'attuazione delle strategie medesime. I report e la relazione sono predisposti con cadenza almeno semestrale.
5. L'Agenda normativa di cui alla lettera d) del comma 1 individua gli atti normativi da sottoporre all'analisi di impatto di regolamentazione di cui alla l.r. 3/2015, in coerenza con le priorità definite dalle linee programmatiche di governo e dagli atti programmatori regionali. L'Agenda è aggiornata con cadenza annuale.
6. In aggiunta agli strumenti di cui al comma 1, la Giunta regionale può utilizzare a fini di monitoraggio le relazioni, formulate in base alle previsioni delle clausole valutative, che la medesima Giunta trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa regionale, sullo stato di attuazione e sugli effetti delle leggi regionali.
1. La Giunta regionale assume ogni determinazione al fine di assicurare l'attuazione delle finalità di questa legge.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la Giunta regionale:
a) approva le proposte di atti normativi;
b) approva gli atti regolamentari di sua competenza, ai sensi di quanto previsto dalle leggi regionali di settore;
c) approva gli atti applicativi e di indirizzo;
d) definisce gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
e) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi e ai programmi adottati;
f) approva le proposte di atto di competenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e le richieste di parere alle Commissioni assembleari, al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, rispettivamente di cui alle leggi regionali 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), e 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL));
g) adotta e presenta in Consiglio-Assemblea legislativa regionale i documenti finanziari e contabili necessari per la gestione;
h) determina i criteri e le modalità generali in materia di ausili finanziari, nonché le tariffe, i canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
i) provvede alle nomine e alle designazioni di sua competenza;
l) propone al Presidente della Giunta regionale l'adozione di ogni atto necessario per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale o nazionale al verificarsi degli eventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);
m) adotta ogni altro atto di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 28 dello Statuto regionale.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione, la Giunta regionale:
a) nomina il segretario generale;
b) istituisce le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 9, con l'indicazione delle materie di competenza, secondo criteri di omogeneità e di integrazione funzionale;
c) conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali;
d) istituisce le unità di progetto di cui all'articolo 19;
e) istituisce le posizioni non dirigenziali di cui all'articolo 21;
f) assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali alla segreteria generale e ai dipartimenti;
g) definisce le direttive per la contrattazione decentrata, nomina la delegazione di parte pubblica per la contrattazione e autorizza la sottoscrizione dei contratti e degli accordi decentrati;
h) approva il piano triennale del fabbisogno del personale e, in particolare, la disciplina relativa alle procedure selettive per l'accesso dall'esterno e per la progressione di carriera nel sistema di classificazione del personale;
i) approva le modalità di funzionamento degli organi disciplinari;
l) adotta il Piano e la Relazione sulla performance di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, nonché il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
m) approva il Piano triennale di azioni positive ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), con il quale individua misure specifiche per eliminare le forme di discriminazione eventualmente rilevate;
n) approva il programma annuale della digitalizzazione e della semplificazione e l'Agenda normativa di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 3;
o) definisce le funzioni dell'ufficiale rogante, le funzioni del datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché quelle del Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e del responsabile della Protezione dati ai sensi del GDPR-Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
p) approva gli indirizzi di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), al fine di assicurare il raccordo tecnico-operativo tra la Regione, l'Agenzia regionale sanitaria (ARS), l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e le Aziende ospedaliere;
q) approva gli indirizzi in materia di vigilanza sui propri enti, aziende e agenzie, nonché sulle società partecipate sottoposte a direzione e coordinamento, ai sensi di quanto disposto dal Capo IX, Titolo V, Libro V, del codice civile, nonché ai sensi della normativa statale e regionale vigente;
r) approva gli indirizzi per gli enti, le aziende e le agenzie operanti nelle materie di competenza della Regione, relativi alla disciplina delle procedure per la valutazione del personale dei medesimi e, in particolare, per l'individuazione delle fasce di merito;
s) definisce l'organizzazione delle strutture preposte agli adempimenti conseguenti a dichiarazioni dello stato di emergenza, nonché alla predisposizione e attuazione di programmi di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, nel rispetto di eventuali leggi speciali in materia;
t) disciplina, nel rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del Comparto delle Funzioni locali, l'attuazione della promozione del welfare aziendale;
u) adotta ogni misura volta all'attuazione delle previsioni normative e contrattuali in materia di lavoro, anche nella modalità di lavoro agile;
v) adotta ogni ulteriore atto necessario allo svolgimento dei suoi compiti di organizzazione.
4. Le deliberazioni della Giunta regionale sono adottate su proposta del segretario generale o dei direttori di dipartimento. La Giunta regionale può assumere sia determinazioni in assenza di proposte sia determinazioni diverse dalle proposte stesse. In tali casi le determinazioni della Giunta sono trasmesse al segretario o al dirigente competente per la predisposizione delle relative proposte di atto.
5. Le proposte di atto di competenza della Giunta regionale e del suo Presidente contengono il parere del dirigente della struttura organizzativa di cui al comma 1 dell'articolo 9, in relazione alla legittimità e alla regolarità tecnica delle stesse. Nel caso in cui tale parere sia sottoscritto da un dirigente di settore afferente a una direzione, il dirigente di direzione vi appone il visto.
6. L'organo di valutazione di cui all'articolo 24 verifica almeno annualmente, nell'ambito dei compiti assegnati dal d.lgs. 150/2009, la rispondenza delle determinazioni organizzative di cui a questo articolo alle finalità di cui all'articolo 1, anche allo scopo di fornire alla Giunta elementi per l'adozione di eventuali interventi correttivi e delle misure necessarie nei confronti dei responsabili della gestione.
1. I dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.
2. Ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione della retribuzione di risultato, del conferimento e dell'eventuale revoca degli incarichi, le prestazioni del segretario generale, dei dirigenti e del personale dipendente sono soggette a valutazione annuale sulla base del sistema definito ai sensi del d.lgs. 150/2009.
3. In caso di valutazione negativa dei direttori di dipartimento o dei dirigenti di direzione o di settore, la Giunta regionale, in relazione alla gravità dei casi, può, previa contestazione e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e dal CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali, revocare l'incarico ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del medesimo CCNL.
4. In caso di valutazione negativa del segretario generale, la Giunta regionale, in relazione alla gravità dei casi, può, previa contestazione, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 21 del d.lgs. 165/2001, risolvere il contratto come previsto al comma 6 dell'articolo 40.
5. I provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati sentito il Comitato dei garanti di cui all'articolo 44.
1. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi per i casi di inerzia o di ritardo nell'adozione di un atto da parte di un dirigente regionale, la Giunta regionale provvede ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La Giunta regionale disciplina le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, nonché le modalità di esercizio del potere di autotutela anche al fine dell'annullamento degli atti dei dirigenti per motivi di legittimità.
1. L'organizzazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale è disciplinata da apposite norme, secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale deliberano, nell'ambito delle rispettive competenze, la disciplina delle procedure per la valutazione del personale.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale possono raggiungere intese per regolare i rapporti in materia di personale.
4. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale può usufruire del patrocinio dell'Avvocatura regionale in base ad apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.
1. Al fine di garantire l'attuazione del principio di pari opportunità tra donne e uomini, i comitati e le commissioni previsti da questa legge sono composti da entrambi i generi.
Organizzazione
1. L'organizzazione amministrativa della Giunta regionale è articolata in una segreteria generale, in dipartimenti, direzioni e settori.
2. La segreteria generale costituisce la struttura di vertice dell'amministrazione. I dipartimenti sono strutture organizzative apicali che assicurano l'esercizio organico e integrato delle funzioni delle strutture dirigenziali che da essi dipendono.
3. Nell'ambito della segreteria e dei dipartimenti sono istituiti le direzioni e i settori. Nell'ambito delle direzioni sono istituiti i settori.
4. La Giunta regionale istituisce i dipartimenti e le direzioni in relazione al livello di complessità, eterogeneità e intersettorialità delle funzioni attribuite, del grado di innovazione organizzativa, tecnologica e del sistema delle competenze professionali richiesto in relazione agli obiettivi strategici dell'amministrazione e in relazione ai settori di intervento.
5. In base ai criteri di cui al comma 4, la Giunta regionale può prevedere, nell'ambito di alcuni dipartimenti, l'istituzione di soli settori.
6. In aggiunta alle disposizioni concernenti le strutture organizzative di cui al comma 1, questo Capo contiene le disposizioni concernenti le unità di progetto di cui all'articolo 19, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 e le posizioni non dirigenziali di cui all'articolo 21.
1. La segreteria generale assicura l'esercizio organico e integrato delle funzioni da parte di tutte le strutture della Giunta regionale.
2. Nell'ambito della segreteria generale possono essere istituite direzioni e settori tra i quali quelli concernenti lo svolgimento di funzioni di controllo e ispettive, nonché la vicesegreteria generale. Nell'ambito della segreteria generale è altresì individuato il Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in attuazione della legge 190/2012.
3. Nell'esecuzione dei compiti di organizzazione e gestione della propria struttura, il segretario generale provvede a:
a) assegnare le risorse umane, finanziarie e strumentali alle strutture dirigenziali che dipendono dalla segreteria generale ed esercitare direttamente le attività gestionali che ritiene di riservarsi per motivate esigenze di funzionalità;
b) coordinare e indirizzare l'attività dei dirigenti assegnati alla segreteria generale stessa;
c) adottare le direttive necessarie per un uniforme esercizio del potere di organizzazione e di gestione del personale da parte dei dirigenti assegnati alle rispettive strutture;
d) nominare e revocare le posizioni non dirigenziali;
e) esercitare i poteri sostitutivi secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 6.
1. Il segretario generale è la figura di vertice dell'organizzazione amministrativa della Giunta regionale.
2. Il segretario, oltre a svolgere le funzioni dirigenziali comuni di cui all'articolo 15, propone alla Giunta regionale gli atti concernenti:
a) la definizione degli obiettivi e delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione con il concorso del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20;
b) l'istituzione dei dipartimenti e, sentito il direttore di dipartimento in cui queste si collocano, delle direzioni;
c) l'istituzione, sentito il Comitato di coordinamento, dei settori e delle posizioni non dirigenziali;
d) l'indicazione delle materie di competenza dei dipartimenti, anche in relazione a quanto richiesto dall'attuazione di leggi e di disposizioni europee e, sentito il direttore del dipartimento medesimo, delle materie di competenza delle direzioni e dei settori, nonché delle attribuzioni delle posizioni non dirigenziali;
e) l'assegnazione tra la segreteria generale e i dipartimenti delle risorse finanziarie, umane e strumentali;
f) la nomina e la revoca degli incarichi dirigenziali dei direttori di dipartimento e del vice-segretario;
g) la nomina e la revoca, informato il Comitato di coordinamento, degli incarichi dirigenziali dei dirigenti di direzione e di settore;
h) l'istituzione, sentito il Comitato di coordinamento, delle unità di progetto di cui all'articolo 19 e l'affidamento della direzione delle medesime unità;
i) l'individuazione del Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in attuazione della legge 190/2012, nonché del Responsabile per la protezione dei dati ai sensi del GDPR - Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE e del direttore di dipartimento che deve svolgere la funzione di datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008;
l) l'approvazione, sentito il Comitato di coordinamento:
1) del Piano e della Relazione sulla performance di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3;
2) del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012;
3) del Programma annuale della digitalizzazione e della semplificazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3;
4) dell'Agenda normativa di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3.
3. Il segretario generale, nello svolgimento degli adempimenti di cui alle lettere c), g) e h) del comma 2, può avvalersi della collaborazione dei direttori di dipartimento, per quanto di loro competenza.
4. Il segretario generale, inoltre:
a) definisce le attività e le procedure che richiedono la collaborazione di più strutture anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro;
b) coordina l'attività dei direttori di dipartimento;
c) presenta alla Giunta regionale la relazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3;
d) propone gli altri atti da adottarsi da parte della Giunta regionale e del suo Presidente ed esprime il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica degli stessi per le materie di competenza;
e) adotta ogni altro atto necessario ad assicurare l'esercizio organico e integrato delle funzioni delle strutture della Giunta regionale.
1. I dipartimenti sono strutture organizzative apicali volte all'assolvimento coordinato di un complesso articolato di macro competenze per aree di attività omogenee.
2. Ai dipartimenti sono preposti dirigenti, con funzioni di direttore di dipartimento. Nell'ambito dei dipartimenti sono istituiti le direzioni e i settori, ovvero, ai sensi del comma 5 dell'articolo 9, solo i settori.
3. La Giunta regionale non può istituire un numero di dipartimenti superiore a dieci.
1. Le direzioni sono strutture organizzative volte all'assolvimento coordinato di un complesso articolato di competenze omogenee per singole aree di attività, di livello immediatamente inferiore ai dipartimenti.
2. Alle direzioni sono preposti i dirigenti. Nell'ambito delle direzioni sono istituiti i settori.
3. I dirigenti di direzione svolgono le attività di competenza secondo gli indirizzi e con le modalità fissati dal direttore di dipartimento o dal segretario generale.
4. Nel caso in cui le attività di cui al comma 3 coinvolgano più strutture, gli indirizzi e le modalità sono fissati dal segretario generale, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 11.
1. I settori sono strutture organizzative di livello immediatamente inferiore rispetto alle direzioni volte all'assolvimento coordinato di un complesso omogeneo di competenze.
2. La Giunta regionale istituisce i settori nell'ambito della segreteria generale, dei dipartimenti e delle direzioni, determinandone l'ambito operativo. A ogni settore è preposto un dirigente.
3. I dirigenti di settore svolgono le attività di competenza secondo gli indirizzi e con le modalità fissati dal dirigente sovraordinato.
4. Nel caso in cui le attività di cui al comma 3 coinvolgano più strutture, gli indirizzi e le modalità sono fissati dal segretario generale, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 11.
1. I dirigenti sono responsabili direttamente dell'attività amministrativa e ne assicurano la coerenza e il buon funzionamento. Nell'adozione degli atti di natura non autoritativa i dirigenti agiscono secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. I medesimi sono altresì responsabili della gestione e del conseguimento degli obiettivi loro assegnati, promuovono le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti.
2. Spetta ai dirigenti:
a) l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
b) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
c) la stipula dei contratti, comprese le transazioni previste dall'articolo 1965 del codice civile, e le convenzioni.
3. I dirigenti assicurano il perseguimento degli obiettivi programmati secondo le direttive generali definite dalla Giunta regionale.
4. Al fine di assicurare il coordinamento e la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati:
a) il segretario generale convoca la conferenza dei dirigenti afferenti alla segreteria generale e del personale assegnato alla medesima;
b) i direttori di dipartimento convocano la conferenza dei dirigenti afferenti al dipartimento e del personale assegnato al medesimo;
c) i dirigenti di direzione convocano la conferenza dei dirigenti afferenti alla direzione e del personale assegnato alla medesima;
d) i dirigenti di settore convocano la conferenza del personale assegnato al settore.
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 15, i direttori di dipartimento, in particolare:
a) propongono gli atti da adottarsi da parte della Giunta regionale e del suo Presidente ed esprimono il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica degli stessi per le materie di competenza;
b) assegnano le risorse umane, finanziarie e strumentali alle strutture dirigenziali che da essi direttamente dipendono, ed esercitano direttamente le attività gestionali che ritengono di riservarsi per motivate esigenze di funzionalità;
c) coordinano ed indirizzano l'attività dei dirigenti assegnati al dipartimento;
d) adottano le direttive necessarie per un uniforme esercizio del potere di organizzazione e di gestione del personale da parte dei dirigenti assegnati alle rispettive strutture;
e) coadiuvano il segretario generale nell'istituzione delle direzioni nell'ambito del dipartimento nonché nell'individuazione degli ambiti di competenza delle stesse direzioni, dei settori, e delle attribuzioni delle posizioni non dirigenziali;
f) nominano e revocano le posizioni non dirigenziali afferenti al dipartimento;
g) esercitano i poteri sostitutivi secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 6;
h) redigono con cadenza almeno semestrale, il report sull'attuazione della programmazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3.
2. I direttori di dipartimento, per lo svolgimento dei compiti afferenti ai lavori del comitato di coordinamento, possono avvalersi della collaborazione, per quanto di loro competenza, dei dirigenti di direzione e dei dirigenti di settore che afferiscono al dipartimento medesimo.
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 15, i dirigenti di direzione, in particolare:
a) esprimono il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica sugli atti rientranti nelle competenze loro assegnate;
b) assegnano le risorse umane, finanziarie e strumentali alle strutture dirigenziali che dipendono direttamente da essi, ed esercitano le attività gestionali che ritengono di riservarsi per motivate esigenze di funzionalità;
c) coordinano ed indirizzano l'attività dei dirigenti assegnati alla direzione;
d) formulano proposte ai direttori di dipartimento o al segretario generale in merito all'individuazione degli ambiti di competenza dei settori afferenti alla propria direzione, nonché in merito all'istituzione e definizione delle attribuzioni, nella medesima, delle posizioni non dirigenziali;
e) coadiuvano, per quanto di competenza, i direttori del dipartimento cui afferiscono in merito allo svolgimento delle attività del Comitato relative all'istituzione dei settori e delle posizioni non dirigenziali comprese nella direzione;
f) collaborano con i direttori di dipartimento cui afferiscono nella realizzazione delle attività di monitoraggio della programmazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3, nonché nello svolgimento eventuale delle altre attività come previsto dal comma 2 dell'articolo 16.
1. Oltre a quanto previsto nell'articolo 15, i dirigenti di settore esprimono il parere di legittimità e di regolarità tecnica sugli atti rientranti nelle competenze loro assegnate.
2. I dirigenti di settore formulano proposte ai direttori di dipartimento, ai dirigenti di direzione o al segretario generale, in merito alle posizioni non dirigenziali da istituire nelle proprie strutture nonché nella definizione delle attribuzioni delle medesime posizioni.
3. I dirigenti di settore collaborano con i direttori di dipartimento o con i dirigenti di direzione cui afferiscono nella realizzazione delle attività di monitoraggio della programmazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3, nonché nello svolgimento eventuale delle altre attività come previsto dal comma 2 dell'articolo 16.
1. Al fine di potenziare il coordinamento necessario alla effettiva realizzazione di interventi e progetti che coinvolgono strutture diverse, la Giunta regionale può istituire, in via temporanea, apposite unità di progetto.
2. Le unità di progetto sono costituite con le risorse disponibili per lo svolgimento di funzioni e compiti specifici o per la gestione e realizzazione di specifici progetti, previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della Regione.
3. Le attività delle unità di progetto sono svolte con le modalità fissate dal Segretario generale, sentito il Comitato di coordinamento.
4. La Giunta regionale può affidare la gestione diretta delle unità di progetto di cui al comma 1 ai direttori di dipartimento, ai dirigenti di direzione o di settore. La durata delle unità è correlata al completamento dei progetti o dei compiti specifici per cui sono state istituite.
5. I provvedimenti di organizzazione di cui al comma 3 disciplinano gli obiettivi da perseguire e i tempi prestabiliti, nonché le modalità di verifica degli stati di avanzamento.
6. Il perseguimento degli obiettivi è accertato attraverso le attività di monitoraggio della programmazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3.
7. L'incarico di direzione dell'unità di progetto non comporta alcuna retribuzione aggiuntiva fatta salva la valutazione dell'attività svolta in sede di erogazione della retribuzione di risultato.
1. Al fine di promuovere l'omogeneità di conduzione e l'integrazione funzionale delle strutture organizzative della Giunta regionale è istituito il Comitato di coordinamento composto dal segretario generale e dai direttori di dipartimento.
2. Il Comitato è convocato e presieduto dal segretario generale. Il segretario generale può invitare i dirigenti di direzione e di settore alle riunioni del Comitato per relazionare su puntuali questioni all'esame del Comitato medesimo.
3. Il Comitato concorre con il segretario generale alla formulazione delle proposte relative alla definizione degli obiettivi e delle direttive generali per l'implementazione dell'attività amministrativa e al coordinamento delle attività per il miglioramento e la semplificazione delle procedure.
4. Il Comitato, in particolare:
a) coadiuva il segretario generale nella proposta di istituzione dei settori di cui all'articolo 14 e delle posizioni non dirigenziali di cui all'articolo 21;
b) coadiuva il segretario nell'individuazione delle attività e delle procedure che richiedono l'apporto e la collaborazione di più dipartimenti, direzioni o settori al fine della istituzione delle unità di progetto di cui all'articolo 19;
c) concorre con il segretario generale alla elaborazione del Piano e della Relazione sulla performance di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, alla elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012, nonché alla elaborazione del Programma annuale della digitalizzazione e della semplificazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3;
d) concorre con il segretario generale alla elaborazione della relazione sulla base dei report dei direttori di dipartimento nonché alla predisposizione dell'Agenda normativa di cui rispettivamente alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3;
e) con il supporto dell'organismo interno di valutazione, procede alla valutazione dei dirigenti di direzione e di settore;
f) concorre con il segretario generale all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti delle strutture organizzative regionali anche al fine dell'elaborazione dei provvedimenti di programmazione triennale del fabbisogno del personale e di individuazione dei profili professionali.
5. Il segretario può sottoporre all'attenzione del Comitato ogni atto o questione per i quali sia necessario la condivisione collegiale o l'esercizio organico e integrato delle funzioni.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato si avvale della struttura organizzativa afferente alla segreteria generale.
1. Nell'ambito della segreteria generale e delle strutture dirigenziali possono essere istituite posizioni non dirigenziali secondo quanto previsto dalla normativa vigente nonché dal CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali.
2. Nel rispetto di quanto previsto dalla medesima normativa e dallo stesso contratto, tali figure possono essere delegate, dal dirigente nel cui ambito è collocata la posizione, anche in considerazione della graduazione delle posizioni organizzative medesime, alla firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna. Non è comunque consentita la delega della firma del parere di legittimità e di regolarità tecnica degli atti da presentare all'approvazione della Giunta regionale.
3. Alle posizioni non dirigenziali può essere conferita delega per la partecipazione alle conferenze dei servizi anche di natura decisoria. L'atto di delega contiene le determinazioni del dirigente delegante relative alla decisione oggetto della conferenza.
4. Le posizioni non dirigenziali sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 3 dell'articolo 4.
5. Gli incarichi per le posizioni di cui a questo articolo sono conferiti dal segretario generale e dai direttori di dipartimento, a seguito di procedura di interpello nella quale si tiene conto delle attitudini, della professionalità e delle esperienze maturate dai dipendenti.
Strutture di diretta collaborazione del Presidente e della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale può nominare un Capo di Gabinetto che, oltre a svolgere specifici compiti ad esso assegnati dal Presidente, collabora nella cura delle relazioni esterne del Presidente e della Giunta regionale, in particolare nei rapporti con il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con lo Stato, con gli enti locali e con gli altri enti pubblici.
2. Il Gabinetto del Presidente si avvale del personale della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni affidategli.
3. L'incarico è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata di diritto privato nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 39, a persone di comprovata competenza e professionalità, anche estranee all'amministrazione regionale, tenendo altresì conto della natura fiduciaria dell'incarico stesso. L'incarico cessa contestualmente a quello dell'ufficio del Presidente che lo ha nominato.
4. Al contratto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 40.
5. Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico omnicomprensivo, definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure di vertice della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
1. Il Presidente della Giunta regionale può nominare un portavoce, con compiti di diretta collaborazione, ai fini della gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
2. L'incarico di portavoce è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata di diritto privato e cessa contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente. I contenuti del contratto sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.
3. Al portavoce spetta un trattamento economico omnicomprensivo, non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura minima prevista dal CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali.
4. Ai fini di un migliore coordinamento delle attività politico-istituzionali del Presidente nelle relazioni con soggetti esterni e con gli organi di comunicazione, il portavoce può operare in collaborazione con il Gabinetto del Presidente.
Organismi di supporto del Presidente e della Giunta regionale
1. Allo scopo di verificare l'imparzialità e l'efficienza dell'azione regionale e di sovrintendere al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità, è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Organismo Interno di Valutazione (OIV), di cui all'articolo 14 del d.lgs. 150/2009.
2. L'OIV è composto da tre membri esterni all'amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'OIV dura in carica un triennio, può essere rinnovato una sola volta, ed esercita in particolare le funzioni di:
a) controllo strategico delle attività poste in essere dalla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
b) supporto alla Giunta regionale nel processo di valutazione del segretario generale e dei direttori di dipartimento attraverso la determinazione del grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi e individuali, nonché supporto al Comitato di coordinamento nel processo di valutazione dei dirigenti di direzione e di settore attraverso la determinazione del grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi e individuali;
c) supporto alla Giunta regionale nel processo di valutazione dei direttori delle agenzie regionali attraverso la determinazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché supporto nel processo di valutazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale);
d) partecipazione al procedimento di valutazione dei direttori generali degli enti del Servizio Sanitario regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 13/2003. In tale caso è integrato dal segretario generale e da un dirigente delle strutture competenti in materia di sanità;
e) verifica della correttezza metodologica del processo di valutazione.
4. L'incarico di componente dell'OIV è conferito esclusivamente a soggetti di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione pubblica, (Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione). Non possono essere nominati i soggetti indicati al comma 8 dell'articolo 14 del d.lgs. 150/2009 nonché coloro che nei cinque anni precedenti la designazione hanno ricoperto tali incarichi. Non possono, altresì, essere nominati, coloro che nei cinque anni precedenti la designazione hanno svolto funzioni di amministratori degli enti, delle agenzie regionali e di società partecipate della Regione e coloro che sono stati dipendenti della Regione.
5. L'OIV opera in modo autonomo e risponde direttamente al Presidente della Giunta.
6. Con deliberazione della Giunta regionale è individuato e assegnato il contingente di personale di cui l'OIV può avvalersi e sono dettate norme per il funzionamento e per i rapporti con le altre strutture della Giunta.
1. La Giunta regionale, per lo svolgimento dei propri compiti in ordine alla programmazione, può disporre, nel rispetto della normativa vigente, che siano affidate attività di studio, ricerca e consulenza a docenti universitari, professionisti ed altri esperti dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.
2. I provvedimenti di incarico devono contenere l'indicazione dello specifico oggetto della prestazione, delle modalità di espletamento, del termine, dell'ammontare del compenso previsto, delle modalità di verifica dei risultati, nonché delle strutture di riferimento.
3. I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui inerisce l'incarico.
4. La Giunta regionale può inoltre avvalersi della collaborazione a titolo consultivo di comitati o gruppi di lavoro da essa costituiti e composti da dipendenti regionali e da esperti di particolare qualificazione estranei all'amministrazione regionale. Gli incarichi ai componenti estranei all'amministrazione regionale sono conferiti con le modalità previste dai commi 1, 2 e 3.
5. Con il provvedimento di istituzione di cui al comma 4, la Giunta regionale determina, per ogni comitato o gruppo di lavoro, la composizione e la durata, comunque non superiore a quella della legislatura.
6. La Giunta regionale può altresì stipulare accordi e convenzioni con università, istituti ed enti di particolare rilievo in settori scientifici e culturali specifici ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990.
7. I consulenti, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell'azione delle strutture organizzative di cui al Capo II, né sostituirsi ad esse.
1. Per coadiuvare il Presidente e la Giunta regionale nella elaborazione delle iniziative legislative e regolamentari di competenza e nell'esame e nella valutazione delle questioni di rilievo istituzionale, nonché nell'analisi tecnico normativa degli atti normativi proposti, è istituito il Comitato tecnico-consultivo per la legislazione.
2. Il Comitato è composto da non più di cinque esperti, estranei all'amministrazione regionale, scelti tra specialisti qualificati in discipline giuridiche di interesse regionale, nominati con le procedure previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 25.
3. Il Comitato cessa le sue funzioni con la nomina del nuovo Comitato.
1. Il Presidente della Giunta regionale può conferire fino a tre incarichi a persone estranee all'amministrazione regionale di riconosciuta e specifica competenza ed esperienza nell'ambito delle politiche istituzionali della Regione. Gli incaricati rispondono del loro operato al Presidente della Giunta regionale.
2. Gli incarichi, conferiti con contratto di lavoro privato di tipo subordinato o libero professionale, non possono superare l'anno finanziario, possono essere rinnovati e cessano, comunque, contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente che li ha conferiti.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta il compenso annuo, omnicomprensivo, non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale, incrementato dalla retribuzione di posizione, nella misura minima prevista dal CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni locali.
4. Il Presidente della Giunta regionale può inoltre avvalersi della consulenza di esperti ai quali compete il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
5. I consulenti individuati, nello svolgimento dei compiti assegnati, non possono interferire nell'azione delle strutture organizzative di cui al Capo II, né sostituirsi ad esse.
6. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di consulenza previsti da questo articolo.
1. Per l'espletamento delle attività di collaborazio.ne personale al Presidente, al Vicepresidente della Giunta regionale e agli Assessori sono istituite le segreterie particolari i cui organici non possono eccedere:
a) quattro unità per il Presidente della Giunta regionale;
b) tre unità per il Vicepresidente e gli Assessori.
2. Per le specifiche funzioni di segreteria connesse all'incarico di soggetto attuatore, commissario o vice commissario per gli interventi di ricostruzione conseguenti a eventi sismici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il numero degli addetti previsto dalla lettera a) del comma 1 o il numero dei soggetti esterni all'amministrazione previsto al comma 8, può essere elevato di una unità.
3. Le segreterie di cui al comma 1, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell'azione delle strutture organizzative di cui al Capo II, né sostituirsi ad esse.
4. La Giunta regionale provvede, su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente e degli Assessori, alla determinazione degli organici e alla nomina dei responsabili e del personale addetto.
5. Alle segreterie possono essere assegnati:
a) dipendenti regionali;
b) dipendenti di altre amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del d.lgs. 165/2001 o dipendenti di enti e aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nel limite massimo di un'unità per ciascuna delle segreterie indicate al comma 1 o di due unità ove non venga richiesta l'assegnazione di personale esterno ai sensi del comma 8.
6. Il trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale indicato in questo articolo è determinato, previo accordo con le organizzazioni sindacali, dalla Giunta regionale in relazione alle funzioni svolte, nel rispetto dei limiti massimi di valore dei diversi istituti previsti dal CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali e dallo specifico contratto decentrato integrativo, in misura equivalente:
a) al valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione, il quale è rivalutato in relazione agli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale con le medesime modalità e termini;
b) ai compensi relativi agli istituti contrattuali regolati dalla specifica contrattazione decentrata e definiti nel suddetto accordo sindacale, con particolare riferimento a: premi correlati alla performance organizzativa e individuale, indennità condizioni di lavoro, indennità di turno, indennità di reperibilità, compensi relativi al trattamento per le attività prestate in giorno festivo o di riposo settimanale, compensi per specifiche responsabilità, ivi inclusi i corrispondenti oneri a carico dell'amministrazione;
c) ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario espletate e attestate nelle forme ordinarie.
7. In alternativa ai compensi indicati alle lettere b) e c) del comma 6, al personale che è designato responsabile di segreteria, che possiede i requisiti per essere inquadrato in categoria D, può essere attribuito un compenso commisurato alla retribuzione di posizioni non dirigenziali, nei limiti stabiliti dal CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali e nella misura determinata dalla Giunta regionale. In nessun caso possono essere corrisposti trattamenti economici equivalenti a quelli previsti per la dirigenza regionale.
8. Una unità di personale addetta a ciascuna segreteria può essere scelta tra persone esterne all'amministrazione e alla stessa unità può essere affidato anche l'incarico di responsabile. Il relativo rapporto è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.
9. In deroga alla composizione delle segreterie di cui al comma 1 e ferma restando la spesa massima complessiva prevista per l'unità di cui al comma 8, possono essere individuate, in luogo della medesima unità, due unità di personale esterno all'amministrazione, con le quali sono instaurati due rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo parziale, con prestazioni lavorative pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno.
10. La Giunta regionale può nominare responsabile della segreteria anche una delle due unità di cui al comma 9.
11. I buoni pasto sono corrisposti secondo la disciplina prevista per il restante personale regionale. Il regime del trattamento di trasferta applicato è quello disciplinato dal CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali.
12. Il personale delle segreterie di cui a questo articolo rientra nel computo complessivo dei dipendenti della Giunta regionale e del Consiglio-Assemblea legislativa regionale rispetto al quale può essere elevato il limite massimo imposto delle prestazioni di lavoro straordinario dal CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali.
13. Il personale regionale assegnato alle segreterie di cui a questo articolo è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Il personale di altre pubbliche amministrazioni o di enti e aziende privati è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti. In caso di incompatibilità, è utilizzato in posizione di comando.
14. Il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni o da enti e aziende privati non in posizione di comando, può optare per il trattamento economico di cui al comma 6, senza riconoscimento dell'anzianità di servizio.
15. Gli incarichi di cui a questo articolo che non possono superare la durata della legislatura cessano contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente o dei singoli componenti della Giunta regionale che li hanno proposti.
1. Il personale addetto alla guida di autovetture è destinato in via prioritaria all'assolvimento delle esigenze di mobilità connesse ai compiti istituzionali dei componenti della Giunta regionale. A tale personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 11, 12 dell'articolo 28.
2. Nell'assegnazione del personale di cui al comma 1, definita con ordine di servizio adottato dal dirigente competente in materia di personale, si dà precedenza ai dipendenti regionali a tempo indeterminato della Giunta regionale con qualifica di autista. In caso di carenza nell'organico di dipendenti in possesso di tale qualifica, trova applicazione la lettera b) del comma 5 dell'articolo 28.
Personale regionale
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione regionale è disciplinato dalle norme statali vigenti in materia di pubblico impiego, dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, dai contratti collettivi nazionali relativi al personale del Comparto e dell'Area della dirigenza delle Funzioni locali e dalle norme di questa legge.
2. Ai dipendenti regionali si applicano, in merito all'incompatibilità, le disposizioni di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165/2001. I criteri e le modalità per lo svolgimento degli incarichi di cui al medesimo articolo sono stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Ferma restando la definizione dei doveri dei dipendenti a opera del codice di comportamento di cui all'articolo 34, ai medesimi si applicano altresì la normativa vigente e le disposizioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare. I dipendenti sono tenuti altresì al rispetto delle norme in materia di responsabilità civile, amministrativa e contabile di cui alle vigenti norme statali.
1. La spesa complessiva per il personale regionale, distinta per il personale della Giunta e del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, è stabilita nella legge di approvazione del bilancio pluriennale.
2. In relazione ai vincoli di spesa stabiliti nella legge di bilancio e nelle analoghe disposizioni di legge dello Stato, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, ferma restando la più ampia mobilità del personale, definiscono le rispettive dotazioni organiche.
1. Il sistema delle relazioni sindacali è definito dai CCNL relativi al personale del Comparto e dell'Area delle Funzioni locali e dai contratti decentrati integrativi.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, le procedure e le modalità di svolgimento della partecipazione sindacale nell'ambito regionale sono definite da appositi protocolli d'intesa.
1. Al personale con responsabilità del procedimento si applicano le disposizioni di cui al Capo II della leg.ge 241/1990 e all'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività Amministrativa Regionale).
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, sentite le rappresentanze sindacali e le associazioni di utenti e consumatori, adottano congiuntamente un codice di comportamento per i dipendenti della Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 54 del d.lgs. 165/2001.
2. Il codice è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione. Il dipendente ne è portato a conoscenza al momento dell'assunzione.
3. Il dirigente della struttura organizzativa competente in materia di personale organizza attività di formazione per la conoscenza e la corretta applicazione del codice.
1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), istituito ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 165/2001, assume, unificandole, le funzioni del Comitato pari opportunità e del Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing.
2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe le rappresentanze.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale definiscono d'intesa la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la presidenza del CUG.
4. Il CUG è costituito con decreto del segretario generale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
5. Per la partecipazione al CUG non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.
6. Nel CUG è garantita la presenza di entrambi i generi assicurando che ciascuno di essi sia rappresentato in misura pari alla metà con arrotondamento all'unità inferiore, garantendo comunque l'alternanza di genere.
1. La scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione è la struttura organizzativa che assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale.
2. Le attività formative della scuola possono essere estese anche agli enti strumentali della Regione e, mediante apposite convenzioni che regolano i rapporti economici, anche ad altre pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del d.lgs. 165/2001.
3. Per assicurare le attività di programmazione regionale e il loro raccordo con quelle dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, nonché con quelle dell'Unione europea, la partecipazione alle attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale regionale può essere estesa al personale di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni.
4. L'organizzazione e la gestione dei corsi è effettuata direttamente dalla scuola, che a tal fine può avvalersi della collaborazione professionale di esperti, istituti e università.
5. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione l'organizzazione e il funzionamento della scuola.
6. La Giunta regionale approva il piano triennale delle attività formative del personale dipendente. Il piano è soggetto ad aggiornamento annuale.
1. Ai fini dell'attuazione della lettera t) del comma 3 dell'articolo 4 e ai sensi dell'articolo 72 del CCNL del personale del Comparto Funzioni locali, la Giunta regionale può, previa convenzione, sostenere le iniziative di natura assistenziale e sociale a favore dei propri dipendenti ivi comprese quelle poste in essere dalle associazioni dei dipendenti medesimi, nel rispetto degli specifici stanziamenti di bilancio.
Qualifiche e incarichi dirigenziali
1. La dirigenza regionale è ordinata in un'unica qualifica ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.
2. Ai dirigenti sono affidati, secondo le norme di questa legge e del CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali, gli incarichi di:
a) direttore di dipartimento;
b) dirigente di direzione;
c) dirigente di settore.
3. Gli incarichi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 costituiscono incarichi dirigenziali di strutture organizzative complesse ai sensi del comma 5 dell'articolo 27 del CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali del 23 dicembre 1999, come modificato dall'articolo 24 del CCNL del 22 febbraio 2006.
1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene a seguito di concorso pubblico.
2. Le modalità di accesso e le procedure di selezione sono definite nel bando di concorso, secondo i criteri stabiliti con deliberazione di Giunta regionale e sono in ogni caso intese a valutare le capacità dirigenziali dei candidati e la specifica competenza in relazione alle posizioni da ricoprire.
3. Tenuto conto di quanto previsto al comma 2, il bando di concorso stabilisce i requisiti per l'accesso, che in ogni caso ricomprendono:
a) il possesso della laurea o del diploma di laurea conseguente ad un corso di durata quadriennale o della laurea specialistica, oppure magistrale, attinenti alla posizione da ricoprire;
b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico e aziende pubbliche, maturati in posizioni per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea conseguente a un corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica ovvero di laurea magistrale. Per le strutture private i cinque anni di esperienza devono essere maturati in posizioni dirigenziali.
4. Nel bando di concorso sono inoltre previsti i titoli da valutare, tra i quali vanno valorizzate le esperienze professionali nella qualifica dirigenziale maturate nella pubblica amministrazione.
1. A inizio legislatura la Giunta regionale conferisce l'incarico di segretario generale.
2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito entro centoventi giorni dall'insediamento della Giunta regionale, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. L'incarico cessa in ogni caso all'atto del conferimento del nuovo incarico di segretario generale.
3. L'incarico può essere conferito a soggetti interni o esterni all'amministrazione regionale in possesso di laurea specialistica o magistrale o di diploma di laurea di durata almeno quadriennale, che abbiano svolto attività in organismi o enti pubblici o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.
4. Il provvedimento di incarico di segretario generale è adottato con riferimento ai requisiti di cui al comma 3, e ai requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 41, senza necessità di valutazioni comparative.
5. Il trattamento economico è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure di vertice della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
6. I contenuti del contratto di cui al comma 2, ivi comprese le cause di risoluzione anticipata e di recesso, sono definiti con provvedimento della Giunta regionale. In ogni caso, tra le cause di risoluzione anticipata, è compresa quella del mancato raggiungimento degli obiettivi.
7. Il conferimento dell'incarico a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.
8. La posizione di segretario generale non rientra nel computo della dotazione organica dei dirigenti della Giunta regionale.
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del segretario generale, ai sensi delle lettere f) e g) del comma 2 dell'articolo 11.
2. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto, nel rispetto delle disposizioni vigenti e del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni locali:
a) della natura e delle caratteristiche della posizione da ricoprire e dei programmi e progetti da realizzare;
b) delle attitudini, della formazione culturale e delle capacità professionali;
c) del curriculum professionale;
d) dei risultati conseguiti in precedenti incarichi.
3. Per il conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali si applica quanto previsto dalla normativa di settore vigente e dal CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni locali.
4. Nell'ambito della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale, gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001, a dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, entro il limite del 10 per cento della stessa dotazione.
5. Entro il limite del 10 per cento della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti ai soggetti indicati dal comma 6 dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001 in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti nella medesima disposizione.
6. Ferma restando la dotazione organica complessiva dei dirigenti, il quoziente derivante dall'applicazione delle singole percentuali previste dai commi 4 e 5, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.
7. Gli incarichi di cui al comma 4 possono essere aumentati fino al 18 per cento, con contestuale diminuzione della percentuale fissata al comma 5.
8. Il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dei commi 4 e 5 a dipendenti di pubbliche amministrazioni determina il collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 3 in merito al conferimento e la durata degli incarichi, nel caso in cui la Giunta regionale, nelle more dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza dell'incarico, non intenda, anche in assenza di valutazione negativa, riconfermare lo stesso incarico in scadenza, può conferire al dirigente un altro incarico anche di valore economico inferiore, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale della dirigenza dell'Area Funzioni locali.
10. I direttori di dipartimento, i dirigenti di direzione e di settore possono ricoprire ad interim altri incarichi dirigenziali, nel rispetto delle norme del CCNL dell'Area delle Funzioni locali e della contrattazione integrativa.
11. Il trattamento economico per gli incarichi conferiti ai sensi di questo articolo è determinato in corrispondenza a quello previsto per le posizioni da ricoprire, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva della dirigenza dell'Area delle Funzioni locali. Nei casi di cui al comma 10, per i dirigenti di dipartimento e di settore, la retribuzione di posizione tiene conto della complessità di tutti gli incarichi conferiti.
12. Ai dirigenti della Giunta regionale possono essere conferiti incarichi dirigenziali presso gli enti strumentali, nel rispetto della normativa vigente. Il dirigente è collocato in posizione di distacco per tutta la durata dell'incarico.
1. Per assicurare la migliore funzionalità della struttura organizzativa e un ottimale utilizzo delle risorse nonché per prevenire i fenomeni di corruzione, l'assegnazione degli incarichi dirigenziali è informata al principio della rotazione, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità e competenze professionali, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico, nonché dell'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa.
2. La Regione assicura altresì la massima mobilità tra i dirigenti della Giunta regionale, i dirigenti del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e quelli degli enti strumentali.
1. I dirigenti individuano, nell'ambito del dipartimento o della direzione loro assegnati o di appartenenza, i dirigenti incaricati di svolgere le funzioni vicarie in caso di loro assenza temporanea o impedimento.
2. Le funzioni di segretario generale possono essere temporaneamente attribuite, in mancanza del titolare e in attesa dell'espletamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
1. Il Comitato dei garanti, istituito nel rispetto del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni locali e dei principi del d.lgs. 165/2001, è un organismo di garanzia per i dirigenti che ha il compito di esprimere pareri sui provvedimenti conseguenti a responsabilità dirigenziale.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale definisce le modalità di scelta e di nomina dei componenti del Comitato, nonché il suo funzionamento.
3. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.
4. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale può avvalersi, previa intesa, del Comitato di cui al comma 1.
5. Il Comitato dei garanti opera anche per gli enti dipendenti dalla Regione.
Norme transitorie e finali
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale provvede alla costituzione delle strutture organizzative e al conferimento degli incarichi dirigenziali di preposizione alle medesime strutture.
2. Fino alla completa costituzione delle strutture previste da questa legge, continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle strutture esistenti contenute nelle leggi abrogate.
3. Gli atti di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 3, sono approvati a inizio legislatura. In sede di prima attuazione i medesimi atti sono approvati entro il 31 dicembre 2021.
4. Il Comitato dei garanti di cui all'articolo 44 è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.
5. La Giunta regionale adotta gli ulteriori atti necessari all'attuazione di questa legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima. Nelle more dell'adozione degli atti, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 5 bis e 6 dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001 si applicano anche agli enti strumentali della Regione.
7. Restano validi i contratti, gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate da questa legge. Continuano altresì ad applicarsi, dopo la data di entrata in vigore di questa legge, gli atti di Giunta regionale adottati ai sensi delle disposizioni previgenti che risultano compatibili con le disposizioni della legge medesima.
8. Le graduatorie delle procedure selettive per l'assunzione di personale restano efficaci per il periodo previsto dalle leggi dello Stato e possono essere utilizzate per la copertura dei posti che si rendessero vacanti e disponibili secondo la normativa vigente.
9. Per il personale regionale inquadrato con la legge regionale 17 gennaio 1991, n. 1 (Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato in servizio presso la Regione Marche), e la legge regionale 23 luglio 1996, n. 27 (Nuove disposizioni concernenti l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato in servizio presso la Regione Marche), il periodo di servizio prestato o riconosciuto nell'ente di provenienza è considerato, ai soli fini dei concorsi e delle progressioni, come effettuato alle dipendenze della Regione.
10. Nel caso di incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), si applica quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 2017, n.15 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale).
11. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa) è inserito il seguente:
"Art. 22 bis (Semplificazioni procedurali e trasparenza)
1. Fermi restando i diversi termini di efficacia previsti per gli atti soggetti a pubblicazione o a comunicazione o previsti dagli atti stessi, i decreti dei dirigenti regionali non possono essere eseguiti prima del loro inserimento nel sistema informativo integrato regionale secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.".
12. Tutti i riferimenti alla legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), nonché alle altre disposizioni legislative regionali inerenti all'organizzazione amministrativa abrogate da questa legge si intendono alla stessa riferiti.
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 8 agosto 1997, n. 54 (Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli Enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari);
b) 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), fatto salvo il comma 15 dell'articolo 40;
c) 13 maggio 2004, n. 10 (Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull'organizzazione e sul personale della Regione e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sulla riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale);
d) 23 febbraio 2005, n. 14 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull'organizzazione e sul personale della Regione);
e) 1 agosto 2005, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione"), a eccezione degli articoli 30 e 31;
f) 2 marzo 2009, n. 4 (Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione");
g) 15 maggio 2019, n. 12 (Modifiche della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione");
h) 31 luglio 2019, n. 23 (Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione").
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 30 (Assestamento del Bilancio 2001);
b) l'articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2002, n. 6 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2002);
c) i commi 2 e 3 dell'articolo 2 e l'articolo 6 della legge regionale 12 maggio 2003, n. 7 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali. Semplificazione del sistema normativo regionale e modificazioni di leggi regionali);
d) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 12 maggio 2003, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull'organizzazione e personale della Regione e disposizioni in materia di personale addetto all'attività vivaistica, forestale e agricola regionale);
e) l'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 1 (Modificazioni delle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono il potere regolamentare alla Giunta regionale);
f) l'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007);
g) l'articolo 33 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008);
h) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale" e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari");
i) il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009);
l) il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010);
m) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 33 (Modifiche alle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione, 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari" e 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale");
n) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale");
o) gli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione);
p) l'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 2012, n. 17 (Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della regione");
q) l'articolo 28 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012);
r) l'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge Finanziaria 2013);
s) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 14 ottobre 2013, n. 33 (Misure organizzative per il contenimento della spesa. Modifica delle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione" e 14 maggio 2012, n. 12 "Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche - SUAM");
t) l'articolo 20 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014);
u) l'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regiona.li" e alle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione" e 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale");
v) l'articolo 22 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazio.ne amministrativa);
z) l'articolo 5 della legge regionale 8 ottobre 2015, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari", alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione" e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale");
aa) l'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 32 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale);
bb) gli articoli 3 e 6 della legge regionale 1 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni urgenti di adeguamento dell'ordinamento regionale);
cc) l'articolo 6, commi 1, 2, 3, 8, 11, 1 periodo, della legge regionale 20 febbraio 2017, n. 5 (Ulteriori disposizioni per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in materia di organizzazione e di assetto idrogeologico);
dd) l'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 2017, n. 15 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale);
ee) il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 4 dicembre 2017, n. 34 (Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019);
ff) l'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 18 (Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari", 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010");
gg) l'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 43 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale).
3. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:
a) 16 luglio 1992, n. 32 (Organizzazione e funzionamento della scuola di formazione del personale regionale);
b) 28 ottobre 2004, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'ufficiale rogante della regione).
4. Sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate da questa legge.
1. All'attuazione di questa legge si provvede nei limiti delle risorse già iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa a carico delle Missioni, dei Programmi e dei Titoli di riferimento.
2. Alla copertura della spesa derivante da questa legge si provvede annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione triennale nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.