Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 2 agosto 2021, n. 19 |
Titolo: | Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato marchigiano |
Pubblicazione: | (B.U. 5 agosto 2021, n. 61) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | ARTIGIANATO - INDUSTRIA |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
TITOLO I
Principi generali
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Ambito di applicazione)
TITOLO II Stato giuridico dell'Impresa artigiana
CAPO I Disciplina giuridica dell'impresa artigiana
Art. 3 (Definizione di imprenditore artigiano)
Art. 4 (Definizione di impresa artigiana)
Art. 5 (Esercizio dell'impresa artigiana)
Art. 6 (Limiti dimensionali)
Art. 7 (Consorzi e società consortili)
Art. 8 (Albo regionale delle imprese artigiane)
Art. 9 (Effetti dell'iscrizione all'Albo)
Art. 10 (Procedure a richiesta di parte)
Art. 11 (Procedure d'ufficio)
Art. 12 (Cancellazione dall'Albo)
CAPO II Commissione regionale per l'artigianato
Art. 13 (Commissione regionale per l'artigianato)
Art. 14 (Funzioni)
Art. 15 (Ricorsi)
TITOLO III Rafforzamento e valorizzazione del sistema delle imprese artigianali
CAPO I Misure di incentivazione e di sostegno alle Imprese artigiane
Art. 16 (Interventi regionali)
Art. 17 (Politiche di sviluppo per l'artigianato)
CAPO II Trasmissione e diffusione delle conoscenze
Art. 18 (Maestro artigiano)
Art. 19 (Bottega scuola)
Art. 20 (Interventi sui processi di qualità)
CAPO III Artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico
Art. 21 (Artigianato artistico, tipico e tradizionale)
Art. 22 (Artigianato storico)
Art. 23 (Contrassegno di qualità)
Art. 24 (Centri regionali di assistenza alle imprese)
TITOLO IV Sanzioni
Art. 25 (Sanzioni amministrative)
Art. 26 (Applicazione e riscossione delle sanzioni)
TITOLO V Disposizioni finali
Art. 27 (Norme transitorie e finali)
Art. 28 (Clausola valutativa)
Art. 29 (Modifiche e abrogazioni)
Art. 30 (Norma finanziaria)
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Ambito di applicazione)
TITOLO II Stato giuridico dell'Impresa artigiana
CAPO I Disciplina giuridica dell'impresa artigiana
Art. 3 (Definizione di imprenditore artigiano)
Art. 4 (Definizione di impresa artigiana)
Art. 5 (Esercizio dell'impresa artigiana)
Art. 6 (Limiti dimensionali)
Art. 7 (Consorzi e società consortili)
Art. 8 (Albo regionale delle imprese artigiane)
Art. 9 (Effetti dell'iscrizione all'Albo)
Art. 10 (Procedure a richiesta di parte)
Art. 11 (Procedure d'ufficio)
Art. 12 (Cancellazione dall'Albo)
CAPO II Commissione regionale per l'artigianato
Art. 13 (Commissione regionale per l'artigianato)
Art. 14 (Funzioni)
Art. 15 (Ricorsi)
TITOLO III Rafforzamento e valorizzazione del sistema delle imprese artigianali
CAPO I Misure di incentivazione e di sostegno alle Imprese artigiane
Art. 16 (Interventi regionali)
Art. 17 (Politiche di sviluppo per l'artigianato)
CAPO II Trasmissione e diffusione delle conoscenze
Art. 18 (Maestro artigiano)
Art. 19 (Bottega scuola)
Art. 20 (Interventi sui processi di qualità)
CAPO III Artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico
Art. 21 (Artigianato artistico, tipico e tradizionale)
Art. 22 (Artigianato storico)
Art. 23 (Contrassegno di qualità)
Art. 24 (Centri regionali di assistenza alle imprese)
TITOLO IV Sanzioni
Art. 25 (Sanzioni amministrative)
Art. 26 (Applicazione e riscossione delle sanzioni)
TITOLO V Disposizioni finali
Art. 27 (Norme transitorie e finali)
Art. 28 (Clausola valutativa)
Art. 29 (Modifiche e abrogazioni)
Art. 30 (Norma finanziaria)
Principi generali
1. La Regione, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, degli articoli 45, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione, riconosce la funzione sociale e il ruolo economico dell'artigianato nel territorio marchigiano e ne promuove lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela nelle sue diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, attraverso politiche volte allo sviluppo d'impresa, all'accesso al credito, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e organizzativo, alla formazione e alla promozione delle produzioni.
2. La Regione promuove la cultura e i saperi artigianali, come basi fondamentali per la generazione di uno spirito imprenditoriale autonomo, per la rigenerazione di competenze flessibili all'attività produttiva e commerciale, per contribuire alla tutela delle identità locali delle comunità marchigiane. Favorisce al tempo stesso l'innovazione, la trasformazione e la contaminazione tra competenze tradizionali e competenze innovative per consentire alle imprese artigiane di rispondere al meglio ai nuovi bisogni sociali.
3. La Regione, con il concorso degli enti locali, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata Camera di commercio, e delle associazioni di rappresentanza dell'artigianato, persegue il raggiungimento delle finalità di cui a questa legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
1. Le disposizioni di questa legge si applicano alle imprese artigiane come definite al Titolo II, Capo I.
Stato giuridico dell'Impresa artigiana
Disciplina giuridica dell'impresa artigiana
1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e del suo esercizio.
3. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative di settore.
1. E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, è in possesso dei seguenti requisiti:
a) ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione e di trasformazione di beni, anche semilavorati, o attività di prestazioni di servizi;
b) è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano e, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all'articolo 230 bis del codice civile e dei conviventi di cui all'articolo 230 ter del codice civile, dei soci di cui all'articolo 5 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale;
c) rispetta i limiti dimensionali di cui all'articolo 6.
2. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
1. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale.
2. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:
a) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
b) nelle società in accomandita semplice, ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale, il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
d) nelle società a responsabilità limitata pluripersonale, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società;
e) nelle società cooperative, la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
3. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote delle società di cui al comma 2, l'impresa mantiene la qualifica di impresa artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
4. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure, se non espressamente vietato dalla normativa vigente, in forma itinerante o su posteggio.
5. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o per lo svolgimento di attività amministrative e di gestione.
6. Le imprese artigiane possono esercitare l'attività anche nella stessa sede di altre attività artigiane purché mantengano l'autonomia aziendale e gestionale.
7. L'attività artigiana può anche essere organizzata in forma di coworking laddove pur mantenendo il requisito di cui al comma 6, sussistono vantaggi nella condivisione di spazi, macchinari e servizi comuni, per sinergie di mercato e condivisione di conoscenze e competenze.
8. Per la vendita nei locali di produzione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni strumentali o complementari all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali.
1. L'impresa artigiana può avvalersi della prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura): un massimo di trentadue dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 13, può ridurre i limiti dimensionali nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.
3. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:
a) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
b) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
c) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
d) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
e) non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;
f) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
4. Le imprese artigiane che per esigenze produttive superano nel corso dell'anno solare i limiti di cui ai commi 1 e 2, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e per non più del 20 per cento, mantengono l'iscrizione all'albo regionale delle imprese artigiane di cui all'articolo 8.
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in una separata sezione dell'albo delle imprese artigiane.
2. I contributi previsti da questa legge possono essere concessi anche a consorzi e società consortili cui partecipano, oltre ad imprese artigiane, anche micro, piccole e medie imprese non artigiane, purché in numero non superiore ad un terzo del totale delle imprese partecipanti al consorzio e alla società consortile, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
1. Le imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 e i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 7 sono tenuti ad iscriversi all'albo regionale delle imprese artigiane, di seguito denominato Albo. All'interno dell'Albo sono individuate apposite sezioni separate, nelle quali sono iscritti rispettivamente:
a) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato);
b) le imprese appartenenti al settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
c) le imprese che esercitano l'attività di artigianato digitale.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui al comma 1, la Giunta regionale individua le attività rientranti nel settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale nonché le attività appartenenti all'artigianato digitale.
3. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria ed è annotata al registro delle imprese della Camera di commercio; possono, altresì, iscriversi le società a responsabilità limitata pluripersonale.
4. L'esercizio delle funzioni inerenti la tenuta dell'Albo è svolto dalla Camera di commercio, sulla base di apposita convenzione stipulata dalla Regione previa intesa con la Camera di commercio medesima.
5. Fino all'adozione della convenzione di cui al comma 4 le funzioni inerenti la tenuta dell'Albo sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di artigianato.
6. In caso d'invalidità, di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), di morte, o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa artigiana può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 3, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dal convivente di cui all'articolo 230 ter del codice civile, dal componente di unione civile di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione anche nei casi in cui all'imprenditore artigiano sia affiancato l'amministratore di sostegno di cui all'articolo 404 del codice civile.
8. Ai fini dell'integrazione informatica della tenuta dell'Albo delle imprese artigiane con il registro delle imprese la Regione stipula apposita convenzione con la Camera di commercio.
1. L'iscrizione all'Albo è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
2. L'iscrizione all'Albo produce, altresì, gli effetti previsti dalla normativa vigente ai fini previdenziali e assistenziali per l'imprenditore artigiano.
1. L'iscrizione nell'Albo, le modifiche e le cancellazioni sono determinate dalla presentazione alla struttura organizzativa regionale competente di una comunicazione del legale rappresentante dell'impresa, da effettuare con procedura esclusivamente telematica e integrata con la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico - professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
2. La Giunta regionale è competente a determinare, nel rispetto e in coerenza con la disciplina del registro delle imprese, le procedure per l'iscrizione e la cancellazione delle imprese dall'Albo.
3. La comunicazione per l'iscrizione nell'Albo deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa artigiana e produce effetti dalla data della sua presentazione sussistendone tutti i presupposti di legge. Le altre comunicazioni di cui al comma 1, da presentare entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento determinante la modifica o la cancellazione, devono contenere la relativa dichiarazione e producono effetti dalla data dell'evento medesimo.
4. Il legale rappresentante dell'impresa, con le modalità di cui al comma 1, comunica altresì, entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, le modificazioni nello stato di fatto o di diritto dell'impresa nonché la cessazione dell'attività.
5. La comunicazione di cui al comma 1 è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di impresa artigiana di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.
6. La struttura regionale competente in materia di artigianato valuta la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sulla base delle comunicazioni fornite dagli interessati e, in caso di esito negativo dell'istruttoria di cui al comma 5, provvede alla cancellazione dall'Albo entro il termine di novanta giorni dalla data di cui ai commi 3 e 4, salva l'eventuale sospensione del termine, comunque non superiore a trenta giorni, per motivate esigenze istruttorie.
7. Il provvedimento di cancellazione dall'Albo, che accerta la mancanza fin dall'origine dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, produce effetti dalla data di presentazione ed è notificato all'impresa entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso.
8. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le modalità per la costituzione e la tenuta dell'Albo, in particolare per quanto concerne la presentazione delle comunicazioni di cui al comma 3.
9. La Regione trasmette ai Comuni in cui hanno sede le imprese artigiane l'elenco delle iscrizioni, modifiche e cancellazioni.
10. La Regione dispone accertamenti e controlli in relazione alle comunicazioni presentate e adotta gli eventuali provvedimenti che ne derivano, anche avvalendosi del Comune competente secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
11. Con le modalità di cui al comma 6, la Regione procede altresì ad accertamenti e adotta i conseguenti provvedimenti d'ufficio qualora venga a conoscenza, direttamente o su segnalazione di altri enti o Amministrazioni, del possesso dei requisiti artigiani da parte di soggetti non iscritti nell'Albo o di eventi rilevanti ai fini della modifica o della cancellazione di soggetti iscritti.
12. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 2, gli imprenditori artigiani possono avvalersi dei centri regionali di assistenza alle imprese di cui all'articolo 24, che rilasciano le certificazioni in merito alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo e delle condizioni per la modifica o la cancellazione.
13. L'importo dei diritti di segreteria per iscrizioni, modifiche e certificazioni è quello dovuto nella misura stabilita dalla normativa statale. Il pagamento dei diritti di segreteria per iscrizioni e modifiche non è dovuto nel caso in cui tali diritti siano già stati corrisposti per l'effettuazione della comunicazione unica o di altri analoghi adempimenti previsti per le imprese dalla legislazione statale vigente.
1. Acquisita la documentazione ed esperite le opportune verifiche, anche sulla base degli elementi istruttori e di accertamento forniti dal comune o da altre pubbliche amministrazioni competenti in materia di vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva e nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, la struttura regionale competente iscrive d'ufficio le imprese che, pur essendone tenute, non hanno presentato la comunicazione prevista al comma 1 dell'articolo 10, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 25 e ne dà formale comunicazione agli interessati.
2. La procedura di cui al comma 1 viene applicata anche alle ipotesi di modifica o cancellazione d'ufficio dei provvedimenti d'iscrizione.
3. La struttura regionale competente in materia di artigianato, trasmette copia della decisione di cui ai commi 1 e 2 agli interessati, alla competente sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all'ente e all'autorità che hanno effettuato la segnalazione.
4. La struttura regionale competente in materia di artigianato può, in qualsiasi momento, esperire accertamenti d'ufficio, anche al di fuori delle ipotesi previste al comma 1.
1. Salvo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 10, la struttura regionale competente in materia di artigianato, su richiesta dell'interessato o in attuazione delle procedure di cui all'articolo 11, dispone la cancellazione dall'Albo delle imprese che hanno cessato la propria attività o hanno perso i requisiti necessari per l'iscrizione.
2. La cancellazione dall'Albo di cui al comma 1 ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.
Commissione regionale per l'artigianato
1. La Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione, è un organo amministrativo regionale di rappresentanza e di tutela dell'artigianato ed ha sede presso la Giunta regionale.
2. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta:
a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di artigianato o da un suo delegato permanente;
b) da quattro esperti in materia di artigianato, designati singolarmente da ciascuna delle organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale, facenti parte del CNEL e operanti nella Regione, in ragione di un rappresentante per ciascuna di esse;
c) un esperto in materia di artigianato artistico, tipico e tradizionale designato congiuntamente dalle organizzazioni di cui alla lettera b).
3. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.
4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di artigianato.
5. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza.
6. La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.
7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
8. I componenti decadono dall'ufficio in caso di mancata partecipazione non giustificata per tre riunioni consecutive.
9. In caso di decadenza, dimissioni o cessazione, per qualunque motivo, di alcuno dei componenti, alla sua sostituzione si provvede con le modalità di cui al comma 2.
10. La Giunta regionale vigila sul funzionamento della Commissione ed in caso di accertata impossibilità di funzionamento o di gravi e reiterate irregolarità provvede, previa diffida ad adempiere, a nominare un commissario ad acta, che svolge le sue funzioni a titolo gratuito e resta in carica fino all'insediamento del nuovo organo.
1. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
a) decide sui ricorsi proposti contro le decisioni della struttura regionale competente in materia di artigianato, in materia di tenuta dell'Albo, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale nonché in materia di attribuzione del titolo di maestro artigiano di cui all'articolo 18;
b) emana direttive al fine di garantire la gestione dell'Albo secondo criteri omogenei in armonia con le procedure attinenti al registro delle imprese;
c) esprime pareri su tematiche generali attinenti all'artigianato sottoposte al suo esame;
d) esprime parere in ordine alle modalità di riconoscimento del titolo di maestro artigiano e bottega scuola;
e) svolge gli altri compiti a essa demandati dalla Giunta regionale o attribuiti con legge regionale.
2. Ai componenti della Commissione spettano le indennità e i rimborsi spese di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).
1. Contro i provvedimenti della struttura regionale competente in materia di artigianato relativi all'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo è ammesso ricorso in via amministrativa davanti alla Commissione entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso. Oltre agli interessati sono legittimati al ricorso anche le pubbliche amministrazioni e i terzi interessati che avendo riscontrato l'inesistenza dei requisiti previsti agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 ne abbiano fatto segnalazione.
2. Le decisioni sui ricorsi amministrativi assunte dalla Commissione sono notificate ai soggetti interessati e comunicate anche agli organismi che hanno effettuato la segnalazione.
3. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio.
4. Contro i provvedimenti di cancellazione dall'Albo il ricorso ha effetto sospensivo.
Rafforzamento e valorizzazione del sistema delle imprese artigianali
Misure di incentivazione e di sostegno
alle Imprese artigiane
1. La Giunta regionale, sentite le associazioni di rappresentanza dell'artigianato e la competente Commissione assembleare, individua:
a) gli ambiti prioritari di intervento e i settori oggetto di interventi specifici, ivi compresi quelli concernenti l'artigianato artistico e tradizionale, le lavorazioni innovative e le attività a valore artigiano;
b) le tipologie di interventi e le relative modalità di finanziamento;
c) le forme di semplificazione amministrativa, che possono comprendere anche interventi di digitalizzazione delle procedure, per la riduzione degli oneri a carico delle imprese artigiane;
d) i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 17.
2. La Regione riconosce l'EBAM - Ente Bilaterale Artigianato delle Marche quale strumento di valorizzazione e supporto alle imprese artigiane.
1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, la Giunta regionale individua apposite misure di sostegno volte a favorire:
a) la nascita e lo sviluppo di nuove imprese artigiane;
b) la costituzione di attività in coworking tra artigiani, fablabs e artigianato digitale, di cui al comma 7 dell'articolo 5;
c) il sostegno ai processi di innovazione delle imprese artigiane, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione, riorganizzazione e modernizzazione dei processi produttivi aziendali, lo sviluppo di nuovi prodotti o di nuovi concetti produttivi;
d) l'ammodernamento strutturale e tecnologico delle imprese artigiane;
e) il sostegno all'artigianato artistico e tradizionale, salvaguardando le competenze e le professionalità nonché il trasferimento e la continuità d'impresa;
f) il sostegno a tutte le forme di collaborazione tra imprese al fine di promuovere interazioni anche in ambito di filiera produttiva;
g) l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane, sostenendo l'operatività e la razionalizzazione del sistema dei confidi quale strumento per lo sviluppo imprenditoriale marchigiano e di efficace raccordo tra banche e imprese, anche tramite l'abbattimento degli interessi e dei costi di garanzia;
h) progetti di promozione dei settori produttivi regionali e animazione economica;
i) progetti per il riuso di immobili dismessi tramite l'acquisto e loro ristrutturazione;
l) progetti per l'efficientamento dei laboratori.
2. La Giunta regionale, inoltre:
a) promuove iniziative finalizzate al recupero di antichi mestieri artigiani della regione a rischio di estinzione;
b) sostiene la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale degli artigiani e dei lavoratori coinvolti nei processi di crescita aziendale anche per il conseguimento del titolo di maestro artigiano;
c) favorisce la valorizzazione a fini turistici dell'artigianato al fine di incrementare e differenziare l'offerta turistica regionale;
d) favorisce la continuità e il ricambio generazionale dell'impresa artigiana;
e) promuove processi di internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali anche digitali e le iniziative di marketing e comunicazione.
Trasmissione e diffusione delle conoscenze
1. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla struttura regionale competente in materia di artigianato, su richiesta dell'interessato, al titolare dell'impresa artigiana ovvero al socio lavoratore della stessa.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato e le associazioni di rappresentanza dell'artigianato, stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione del titolo di maestro artigiano, anche sulla base dei seguenti requisiti minimi:
a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio lavoratore dell'impresa artigiana;
b) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere.
3. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato è istituito l'elenco regionale dei soggetti in possesso del titolo di maestro artigiano.
4. Il titolo di maestro artigiano è annotato nell'Albo.
5. Il titolo di maestro artigiano può essere utilizzato, affiancato al nome dell'impresa, sull'insegna e sul logo aziendale.
1. Le imprese nelle quali opera un maestro artigiano possono essere individuate come bottega scuola e riconosciute, nel rispetto della vigente normativa, anche nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro e possono essere soggetti di convenzione per la gestione di attività formative nell'ambito dei programmi della formazione professionale.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento delle botteghe scuola.
1. La Regione promuove:
a) la collaborazione organica delle imprese artigiane e delle associazioni di categoria con le scuole, gli istituti di formazione, le università, i centri di ricerca per promuovere, selezionare e coltivare talenti, da avviare verso percorsi di artigianato artistico e innovativo;
b) un sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, anche attraverso l'instaurazione di specifici accordi, caratterizzato da un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro mediante esperienze in assetto lavorativo, di tirocinio e apprendistato;
c) la costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema educativo, economico e della ricerca che intendono promuovere un sistema di integrazione tra la conoscenza scientifica e il lavoro artigiano;
d) percorsi di formazione con i maestri artigiani.
Artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico
1. La Giunta regionale tutela, valorizza e promuove le lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che manifestano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavorazione e ai luoghi di origine.
2. Ai fini di questa legge sono considerate:
a) lavorazioni artistiche: le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel rispetto compatibile della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione e lavorazioni di diagnostica e restauro di beni culturali;
b) lavorazioni tipiche e tradizionali: le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, individua le attività di cui ai commi 1 e 2 con apposita deliberazione, che ne approva l'elenco.
4. La Giunta regionale sostiene l'attività delle imprese dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, singole o associate, comprese nell'elenco di cui al comma 3, disponendo contributi per:
a) l'ammodernamento, la ristrutturazione, il ripristino e il mantenimento delle strutture e delle attrezzature utilizzate;
b) l'avvio di nuove imprese;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, brevetti;
d) il trasferimento, la rilocalizzazione o l'insediamento di nuove attività in centri storici;
e) interventi di ricerca ed innovazione specifici per l'artigianato artistico e tradizionale;
f) la commercializzazione di prodotti.
5. La Giunta regionale promuove l'artigianato artistico, tipico e tradizionale con le modalità individuate in apposite disposizioni annuali.
1. La Regione, al fine di salvaguardare il proprio patrimonio storico, artistico, sociale e culturale, promuove iniziative per la valorizzazione delle imprese artigiane storiche in esercizio da almeno quaranta anni.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, incentiva, in collaborazione con i comuni, le iniziative per l'individuazione e la valorizzazione delle imprese storiche e per il sostegno delle relative attività.
3. Presso la Giunta regionale è istituito il registro regionale delle imprese artigiane storiche in cui sono iscritte le imprese di cui al comma 1.
4. Le imprese iscritte nel registro di cui al comma 3 possono fregiarsi di un contrassegno grafico, definito nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche dalla Giunta regionale e riportante la dicitura impresa artigiana storica che può essere seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, artistica o tradizionale e completata con l'eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene.
5. Le imprese artigiane storiche che ottengono l'iscrizione e l'assegnazione del contrassegno di cui ai commi 3 e 4 possono richiedere alla Camera di commercio di avvalersi della dicitura nell'annotazione all'Albo.
6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale determina i requisiti e le procedure per l'iscrizione al registro regionale di cui al comma 3 nonché la forma, le caratteristiche tecniche ed estetiche e le modalità d'uso del contrassegno di cui al comma 4.
1. Al fine di conservare e di tramandare le lavorazioni dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, individuate, la Giunta regionale approva appositi disciplinari di produzione che descrivono e definiscono sia i materiali impiegati, sia le particolarità delle tecniche produttive nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.
2. La Giunta regionale definisce, con apposita deliberazione, il contrassegno di qualità delle produzioni artistiche, tipiche e tradizionali di cui al comma 1 e il relativo disciplinare d'uso.
3. Nel disciplinare sono fissate le condizioni per la concessione in uso dello stesso alle singole imprese artigiane, la modalità di esercizio della vigilanza e i casi di revoca.
4. Gli atti di cui al comma 1 sono adottati su proposta di apposite commissioni, nominate dalla Giunta regionale. Ai componenti delle commissioni spettano le indennità e i rimborsi spese di cui alla l.r. 20/1984.
1. Al fine di semplificare il rapporto tra l'amministrazione pubblica e le imprese, la Regione accredita i centri regionali di assistenza alle imprese, costituiti da soggetti privati e operanti a livello regionale, mediante l'iscrizione in un elenco tenuto dalla struttura organizzativa regionale competente.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'accreditamento di cui al comma 1 e per la vigilanza sui centri, nonché per l'affidamento ai centri accreditati di compiti istruttori e di certificazione che non comportano attività discrezionali.
Sanzioni
1. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 750,00 a euro 5.000,00 chiunque, essendovi tenuto in base alle disposizioni previste da questa legge, omette l'iscrizione dell'impresa all'Albo;
b) da euro 103,00 a euro 1.032,00 chiunque, essendovi tenuto in base alle disposizioni previste da questa legge, omette la comunicazione delle seguenti modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa artigiana:
1) modifica attività artigiana;
2) iscrizione attività secondaria artigiana;
3) sospensione attività artigiana;
4) cessazione parte attività artigiana;
5) modifica ditta;
6) modifica denominazione;
7) modifica sede;
8) modifica insegna;
9) modifica domicilio socio di società di persone;
10) modifiche responsabili tecnici titolare/socio lavorante;
11) cancellazione dell'impresa;
12) annotazione recesso socio;
13) annotazione decesso socio;
14) annotazione esclusione socio;
15) inclusione socio con indicazione se partecipante o meno;
16) passaggio da socio lavorante a non lavorante e viceversa;
17) trasformazione di natura giuridica dell'impresa;
18) apertura/chiusura unità locale dell'impresa artigiana;
19) superamento dei limiti dimensionali dell'impresa artigiana;
c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 l'uso illecito, da parte di un'impresa non iscritta all'Albo, di riferimenti all'artigianato nella denominazione della ditta o ragione sociale o insegna o marchio;
d) da euro 500,00 a euro 3.000,00 l'utilizzo del titolo di maestro artigiano di cui all'articolo 18 da parte di chi non è in possesso del titolo;
e) da euro 750,00 a euro 5.000,00 l'utilizzo del contrassegno di cui al comma 2 dell'articolo 23, da parte di soggetti non iscritti nel registro regionale delle imprese artigiane storiche, oppure l'utilizzo di un contrassegno non corrispondente al modello predisposto dalla Giunta regionale.
2. Quando le comunicazioni di cui alla lettera b) del comma 1, avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti al comma 3 dell'articolo 10, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo.
1. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
Disposizioni finali
1. La Commissione regionale per l'artigianato prevista dalla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) continua a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.
3. La Giunta regionale conclude le procedure finalizzate alla stipula della convenzione prevista al comma 4 dell'articolo 8 entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge.
1. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire la promozione, la diffusione e lo sviluppo del sistema artigiano marchigiano.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio regionale-Assemblea legislativa una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di partecipazione alle misure offerte, le eventuali collaborazioni attivate tra scuole, università, centri di ricerca ed imprese artigiane, i percorsi formativi attivati con i maestri artigiani nelle botteghe scuola nonché le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, imprese artigiane e associazioni del settore dell'artigianato.
4. Qualora entro il termine di cui al comma 2 la Giunta regionale non abbia proceduto all'attuazione di questo articolo ne riferisce, entro i successivi trenta giorni, direttamente al Consiglio regionale-Assemblea legislativa presentando una relazione che indichi le motivazioni del ritardo nell'attuazione nonché le difficoltà insorte.
5. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste da questo articolo.
1. Il titolo della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) è sostituito dal seguente: "Partecipazioni societarie della Regione".
2. Della l.r. 20/2003 sono abrogati: il Titolo I; il Titolo II, tranne l'articolo 25 bis; il Titolo III; il Titolo IV.
3. Sono altresì abrogati:
a) l'articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 1 (Modificazioni delle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono il potere regolamentare alla Giunta regionale);
b) l'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Assestamento del bilancio 2004);
c) l'articolo 21 della legge regionale 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio 2005);
d) la legge regionale 6 novembre 2007, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 "Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione");
e) la legge regionale 24 ottobre 2008, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 "Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione");
f) l'articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010);
g) l'articolo 29 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010);
h) il Capo V (Modifiche alla l.r. 20/2003 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) e gli articoli da 10 a 24 della legge regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011);
i) l'articolo 17 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento di bilancio 2011);
l) l'articolo 16 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione (Legge Finanziaria 2013);
m) l'articolo 42 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa);
n) l'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni urgenti di adeguamento dell'ordinamento regionale).
1. Per le finalità di questa legge è istituito il fondo per lo sviluppo dell'artigianato marchigiano a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e artigianato" dello stato di previsione della spesa del bilancio.
2. In sede di prima applicazione, per il finanziamento del fondo per lo sviluppo dell'artigianato marchigiano di cui al comma 1, con questa legge, è autorizzata per l'anno 2022 a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e artigianato" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023 la spesa massima complessiva di euro 4.548.000,00 di cui euro 1.248.000,00 al Titolo 1 ed euro 3.300.000,00 al Titolo 2.
3. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalla contestuale riduzione delle risorse regionali già iscritte nell'anno 2022 a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 1 "Industria, PMI e artigianato" del bilancio di previsione 2021/2023 per complessivi euro 4.548.000,00 di cui euro 1.248.000,00 iscritti al Titolo 1 ed euro 3.300.000,00 iscritti al Titolo 2.
4. All'attuazione degli interventi previsti da questa legge si provvede anche con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili, anche in corso d'anno, da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 1, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
5. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.
6. Per effetto del comma 3 l'autorizzazione di spesa prevista nell'anno 2022 nella Tabella A allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021/2023), per la l.r. 20/2003, è ridotta di euro 4.548.000,00.
7. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.
8. I contributi previsti da questa legge sono concessi nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.