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Atto:LEGGE REGIONALE 5 agosto 2021, n. 20
Titolo:Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza
Pubblicazione:(B.U. 12 agosto 2021, n. 63)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attivitŕ culturali – Celebrazioni

Sommario





1. E' istituita la Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza, in memoria delle vittime della tragedia avvenuta a Corinaldo nel 2018.
2. La Giornata regionale del divertimento in sicurezza è celebrata l'8 dicembre di ogni anno.


1. La Regione, in occasione della Giornata regionale del divertimento in sicurezza:
a) promuove e organizza iniziative dirette ad informare e sensibilizzare la comunità regionale, e in particolare i giovani, sul tema del divertimento in sicurezza, nonché a commemorare le vittime della tragedia di Corinaldo del 2018;
b) sostiene con contributi la realizzazione di iniziative connesse alla medesima giornata promosse da associazioni costituitesi al fine di ricordare le vittime della tragedia di Corinaldo e di sensibilizzare la comunità tutta verso il tema della salvaguardia della legalità e del diritto al divertimento in sicurezza.

2. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale organizza le iniziative indicate alla lettera a) del comma 1 e determina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi indicati alla lettera b) del medesimo comma.


1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 10.000,00.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale incremento dello stanziamento iscritto nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.