Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 16 settembre 2021, n. 25
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 (Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica)
Pubblicazione:(B.U. 23 settembre 2021, n. 72)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Il titolo della legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 (Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica) è sostituito dal seguente: "Circuito storico, culturale, artistico, musicale e produttivo della fisarmonica".


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 22/2016 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 la Regione in particolare riconosce e valorizza:
a) il Comune di Castelfidardo quale "Città della fisarmonica";
b) i Comuni di Camerano, Loreto, Mondolfo, Numana, Osimo e Recanati quali luoghi particolarmente legati alla storia, alla cultura, alla tradizione e alla produzione della fisarmonica.
1 ter. Ai fini di questa legge per fisarmonica si intende qualunque tipo di fisarmonica, compresa quella diatonica.".



1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 22/2016 dopo le parole: "produzioni cinematografiche" sono inserite le seguenti: ", discografiche e digitali".
2. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 22/2016 sono aggiunte le seguenti:
"f bis) la creazione di una rete tematica dei luoghi legati alla storia, alla cultura, alla tradizione e alla produzione della fisarmonica, da valorizzare mediante un apposito itinerario turistico-culturale, al fine di valorizzare anche le peculiarità del territorio e che metta in rete, in maniera integrata, i suddetti luoghi;
f ter) la valorizzazione della cultura artigianale della produzione della fisarmonica;
f quater) la valorizzazione e la promozione della fisarmonica e della tradizione musicale e artigianale in Italia e all'estero, in collaborazione con i Comuni di cui all'articolo 1, anche attraverso le Associazioni dei marchigiani nel mondo, gli Istituti di cultura e gemellaggi con Enti territoriali;
f quinquies) la realizzazione di mostre e esposizioni, anche a carattere permanente, convegni e manifestazioni dedicati alla fisarmonica, nonché ai personaggi, artigiani e aziende che si sono distinti nel corso della storia a livello artigianale, imprenditoriale e culturale nella realizzazione o nello studio della fisarmonica;
f sexies) la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle giovani generazioni, al fine di trasmettere e tramandare la tradizione musicale e produtti.va della fisarmonica, mediante laboratori, visite alle aziende e stage;
f septies) il potenziamento dell'uso di prodotti multimediali e interattivi, con sviluppo dell'offerta culturale e turistica marchigiana sui siti web e sui canali social.".



1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 22/2016 è inserito il seguente:
"Art. 2 bis. (Giornata regionale della fisarmonica)
1. Per le finalità indicate all'articolo 1 è istituita la Giornata regionale della fisarmonica al fine di mantenere viva e promuovere la tradizione della fisarmonica, da celebrarsi ogni anno, in una data definita dalla Giunta regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove l'organizzazione di convegni, eventi, spettacoli e ogni altra iniziativa ritenuta idonea per il conseguimento delle finalità di questa legge da effettuarsi, a rotazione, in uno dei Comuni di cui al comma 1 bis dell'articolo 1.".



1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 22/2016 dopo le parole: "La Regione sostiene" sono inserite le seguenti: "e riconosce come eccellenza regionale".
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 22/2016 dopo le parole: "ulteriori iniziative promozionali" sono inserite le seguenti: ", anche realizzate nel corso di tutto l'anno,".


1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 22/2016 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, previo parere della competente Commissione assembleare, il Program.ma annuale degli interventi previsti da questa legge, sentiti:
a) il Comune di Castelfidardo quale soggetto che esercita un ruolo centrale nella raccolta, nella sintesi e nella rappresentanza delle istanze del territorio;
b) i Comuni indicati alla lettera b) del comma 1 bis dell'articolo 1.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 22/2016, come modificato da questo articolo, è inserito il seguente:
"1 bis. La Regione, attraverso il Programma annuale, concede incentivi ai Comuni di cui al comma 1 bis dell'articolo 1, per progetti singoli o associati relativi agli interventi e alle finalità di questa legge.".

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 22/2016 le parole: "articoli 2, 3 e 4," sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 2 bis, 3 e 4,".
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 22/2016 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Gli interventi previsti da questa legge sono attuati nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.".



1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, adegua il "Programma degli interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica" per l'anno 2020/2021 alle disposizioni di questa legge.


1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalle lettere da f bis) a f septies) del comma 2 dell'articolo 2 e dall'articolo 2 bis della l.r. 22/2016 come modificati dagli articoli 3 e 4 di questa legge, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2021 iscritta in aumento degli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"; per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante contestuale equivalente riduzio.ne degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali".
3. L'autorizzazione di spesa della l.r. 22/2016 approvata nella tabella A allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021-2023), è incrementata di euro 50.000,00 per l'annualità 2021.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.