Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 27
Titolo:Modifiche norme terzo settore: legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale) e legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)
Pubblicazione:(B.U. 4 novembre 2021, n. 87)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Volontariato e associazionismo

Sommario





1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale) è sostituito dal seguente:
"1. La Regione istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale aventi sede nel proprio territorio, al quale possono essere iscritte le associazioni di cui all'articolo 2, costituite ai sensi dell'articolo 3." .



1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) è sostituito dal seguente:
"2. Le organizzazioni di volontariato assumono la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle proprie finalità, compatibilmente con lo scopo solidaristico. Si considera altresì organizzazione di volontariato, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sul terzo settore, ogni ente di coordinamento o federazione di organismi di volontariato.".



1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.