Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2021, n. 34
Titolo:Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale
Pubblicazione:(B.U. 3 dicembre 2021, n. 100)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Sommario





1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è inserito il seguente:
"Art. 1 bis (Consiglieri con disabilità fisiche o sensoriali)
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio adotta le misure necessarie per consentire ai Consiglieri regionali con disabilità fisiche o sensoriali l'esercizio del mandato.
2. Le misure previste al comma 1 comprendono specifiche forme e modalità di assistenza personale.".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 23/1995, dopo le parole: "è ridotta del 50 per cento." sono inserite le seguenti: "Nel computo del reddito lordo da lavoro di cui all'alinea precedente non sono inclusi i compensi per prestazioni professionali formalmente costituite prima della proclamazione a Consigliere regionale.".


1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) le parole: "In tale ultima ipotesi, ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) il richiedente presenta l'ISEE simulato utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS. Tale ISEE simulato ha il valore di autodichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000." sono soppresse.
2. Al comma 1 ter dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 le parole: "Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del comma 1, il richiedente presenta l'ISEE simulato utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS. Tale ISEE simulato ha il valore di autodichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000." sono soppresse.


1. Il comma 8 ter dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è sostituito dal seguente:
"8 ter. Gli interventi previsti in questo articolo costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'ultimo periodo della lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 3 del d.p.r. 380/2001.".



1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"), dopo la parola "definire" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto della disciplina di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio,".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 22/2011, è inserito il seguente:
"1 bis. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui alle lettere b) e b bis) del comma 1 sono individuati ed attuati dai Comuni nel rispetto dei regimi di tutela previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché in conformità al piano paesaggistico approvato ai sensi degli articoli 135 e 143 del medesimo decreto ovvero, in mancanza di tale strumento, al piano paesistico ambientale regionale ed alle condizioni previamente stabilite, per le aree ed i beni sottoposti a vincolo paesaggistico, mediante apposito accordo tra la Regione e il Ministero della Cultura.".



1. All'inizio del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016), le parole: "Il Consiglio comunale" sono sostituite dalle parole: "Il Comune".


1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 (Recepimento dello schema di Regolamento edilizio (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia", 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22), la parola: "compatibili" è sostituita dalla parola: "incompatibili".


1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 2021, n. 10 (Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili) le parole: "La CER può essere costituita su iniziativa di uno o più enti locali," sono sostituite dalle seguenti: "La CER può essere costituita anche su iniziativa di uno o più enti locali,".


1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano) le parole: "ed è annotata al registro delle imprese della Camera di commercio" sono soppresse.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 19/2021 sono aggiunte in fine le parole seguenti: "nel rispetto della disciplina contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".


1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche), dopo le parole "maggiormente rappresentative a livello regionale", sono inserite le seguenti: "e i competenti Uffici del Ministero della cultura".
2. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 22/2021, dopo le parole "di cui all'articolo 16", sono inserite le seguenti: "e nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico".
3. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 22/2021, dopo le parole "di cui all'articolo 16", sono inserite le seguenti: "e nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico".
4. Al comma 5 dell'articolo 58 della l.r. 22/2021, dopo le parole "il Comune", sono inserite le seguenti: ", sentito il soprintendente,".
5. Al comma 3 dell'articolo 75 della l.r. 22/2021, dopo le parole "nell'ambito della loro potestà normativa, approvano," sono inserite le seguenti: "sentito il soprintendente,".


1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) è prorogato al 31 luglio 2023.


1. Il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 è abrogato.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.