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Atto:LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2021, n. 37
Titolo:Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)
Pubblicazione:(B.U. 23 dicembre 2021, n. 107)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Riordino territoriale - Modifiche denominazioni

Sommario





1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deliberazione del Consiglio comunale è assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.".


1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 10/1995 è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di fusione di due o più Comuni contermini, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, i risultati del referendum sono valutati distintamente per ciascun Comune nel quale il referendum si è validamente svolto. La votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi.".


Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.