Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2022, n. 1
Titolo:Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale
Pubblicazione:(B.U. 13 gennaio 2022, n. 2)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa

Sommario





1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), le parole: "del servizio sanità e del servizio politiche sociali" sono sostituite dalle parole: "delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità e di politiche sociali".
2. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996, le parole: "posizioni dirigenziali di progetto e di funzione" sono sostituite dalle parole: "direzioni e settori".
3. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996, le parole: "le posizioni dirigenziali di progetto e di funzione" sono sostituite dalle parole: "le direzioni e i settori".
4. Al primo periodo del comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 le parole: "del servizio sanità e del servizio politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità e di politiche sociali". Al secondo periodo del medesimo comma 9 le parole "del dirigente del servizio sanità o del dirigente del servizio politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "del dirigente delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità o di politiche sociali" e le parole "comitato di direzione di cui all'articolo 8 della l.r. 20/2001." sono sostituite dalle seguenti "comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della l.r. 18/2021.".
5. Al comma 10 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996, le parole: "delle posizioni di progetto e di funzione" sono sostituite dalle parole: "delle strutture dirigenziali di cui alla lettera b) del comma 4".
6. Al comma 12 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996, le parole: "esterni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 3, della l.r. 20/2001" sono sostituite dalle parole: "indicati dal comma 6 dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001 in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti nella medesima disposizione".


1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è sostituito dal seguente:
"2. I componenti sono eletti dall'Assemblea legislativa regionale con un'unica votazione. A tal fine ciascun consigliere regionale vota sino a cinque nomi. Risultano eletti i sette candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti in modo da garantire comunque la rappresentanza delle minoranze assembleari nella misura di due componenti.".

2. Il comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 36/2005 è abrogato.


1. I Comuni appartenenti all'Unione montana costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani) che hanno esercitato il recesso e i Comuni appartenenti alla Comunità montana che non hanno aderito alla relativa Unione montana non possono entrare a far parte della medesima o di altra Unione montana se:
a) non sono decorsi almeno dieci anni rispettivamente dal recesso dall'Unione montana o dalla data della costituzione;
b) non si sono espressi favorevolmente, a scrutinio segreto, tutti i Comuni appartenenti all'Unione montana.

2. La domanda di adesione all'Unione montana non può essere ripresentata se non sono decorsi almeno due anni dal rigetto della precedente.
3. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 bis della l.r. 35/2013 la parola "accolta" è sostituita dalla seguente: "respinta".


1. La partecipazione della Regione al capitale sociale della Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A. è dichiarata strategica rispetto alle finalità della medesima Regione per il settore agro-alimentare regionale.
2. Ai sensi della vigente normativa in tema di partecipazione pubblica a società di capitali, il mantenimento della partecipazione della Regione al capitale sociale della Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A. è ritenuto, ai sensi del comma 1, strategico, in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione medesima.


1. Il termine previsto dal comma 4 bis dell'articolo 46 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è prorogato al 1° luglio 2022.


1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è sostituito dal seguente:
"7. Nei casi di interventi di demolizione e ricostruzione disciplinati da questo articolo, la distanza dai confini e dai fabbricati è quella prevista dal comma 1 ter dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).".



1. In sede di prima applicazione dell'articolo 23 della l.r. 36/2005, come modificato da questa legge, le proposte di candidatura a componente del Consiglio di amministrazione dell'ERAP Marche devono essere presentate entro quindici giorni dall'entrata in vigore di questa legge. La Commissione assembleare competente si esprime entro i successivi dieci giorni e l'Assemblea legislativa procede all'elezione entro i quindici giorni successivi. Sono fatte salve le candidature già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge, purché in regola con le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), nonché il parere espresso sulle stesse dalla competente Commissione assembleare.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione dell'ERAP Marche in carica alla data di entrata in vigore di questa legge sono prorogati fino all'elezione dei nuovi e comunque non oltre il 28 febbraio 2022.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.