Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 1 marzo 2022, n. 1
Titolo:

Modifiche del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 (Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attivitŕ venatoria’)

Pubblicazione:(B.U. 10 marzo 2022, n. 17)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attivitŕ venatoria
Note:

Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 167 del 18/02/2022


Sommario





Al comma 6 bis dell'articolo 8 del regolamento regionale 23 marzo 2012, n.3 (Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"), dopo le parole: "ottica di precisione" sono aggiunte le seguenti parole: "oppure dell'arco, oppure dell'arco di forza non inferiore a 50 libbre con lunghezza della freccia di almeno 27" (68,58 cm) dotata di punta a lama doppia o multipla di peso non inferiore ai 100 grani (6,48 grammi)".


Al comma 3 dell'articolo 15 del r.r. 3/2012 dopo le parole: "ottica di precisione" sono aggiunte le seguenti parole: "oppure l'arco di forza non inferiore a 40 libbre standard per il capriolo e 50 libbre per le altre specie, con lunghezza della freccia di almeno 27" (68,58 cm) dotata di punta a lama doppia o multipla di peso non inferiore ai 100 grani (6,48 grammi)".