Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 31 marzo 2022, n. 7
Titolo:Ulteriori modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalitŕ dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura)
Pubblicazione:(B.U. 7 aprile 2022, n. 26)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Sommario


Art. 1 (Modifica all'articolo 2 della l.r. 21/2011)
Art. 2 (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 21/2011)
Art. 3 (Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 21/2011)
Art. 4 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 21/2011)
Art. 5 (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 21/2011)
Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 21/2011)
Art. 7 (Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 21/2011)
Art. 8 (Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 21/2011)
Art. 9 (Modifica all'articolo 10 della l.r. 21/2011)
Art. 10 (Modifica all'articolo 11 della l.r. 21/2011)
Art. 11 (Modifica all'articolo 12 della l.r. 21/2011)
Art. 12 (Modifica all'articolo 13 della l.r. 21/2011)
Art. 13 (Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 21/2011)
Art. 14 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 21/2011)
Art. 15 (Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 21/2011)
Art. 16 (Modifica all'articolo 20 della l.r. 21/2011)
Art. 17 (Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 21/2011)
Art. 18 (Modifica all'articolo 23 della l.r. 21/2011)
Art. 19 (Modifiche all'articolo 37 della l.r. 21/2011)
Art. 20 (Modifica all'articolo 38 della l.r. 21/2011)
Art. 21 (Inserimento dell'articolo 42 bis nella l.r. 21/2011)
Art. 22 (Invarianza finanziaria)



1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) è aggiunta la seguente:
"h bis) l'ospitalità di animali.".



1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 21/2011 è sostituita dalla seguente:
"d) l'organizzazione, anche all'esterno delle strutture aziendali, di degustazioni ed eventi promozionali, ivi inclusa la mescita di vini, di birra e di distillati prodotti nella regione;".

2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 21/2011 è sostituita dalla seguente:
"e) l'organizzazione, anche all'esterno delle strutture aziendali o dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa e anche in convenzione con gli enti locali, di attività ricreative, ivi comprese quelle volte a promuovere il benessere psico-fisico della persona, culturali, didattiche, divulgative, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo;".

3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 21/2011 è aggiunta la seguente:
"e bis) la messa a disposizione per gli ospiti e i visitatori di aree utilizzabili per pic-nic e di spazi attrezzati al fine di consentire lo svolgimento di lavoro a distanza.".



1. L'articolo 4 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Rapporto di connessione)
1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con le attività agricole, che devono rimanere prevalenti. Il rapporto di connessione si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello attribuito all'attività agrituristica.
2. La Giunta regionale adotta le tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti, per la silvicoltura, per le trasformazioni e per i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell'ambiente e indica i tempi previsti per l'espletamento delle attività agrituristiche.
3. Il rapporto di connessione è presunto nel caso di aziende che danno ospitalità completa a non più di dieci persone o somministrano fino a venti pasti giornalieri oppure accolgono autocaravan, roulotte e tende per un massimo di quattro piazzole. In questo caso l'azienda deve avere una superficie agricola utilizzata di almeno due ettari contigui. Ai fini di questa legge si considerano appezzamenti contigui anche se divisi da infrastrutture stradali, ferroviarie, corsi d'acqua e canali, purché compresi entro i confini di appartenenza o di comuni limitrofi.
4. Qualora l'azienda con un rapporto di connessione presunto ricada nelle aree montane individuate in base alla normativa europea, il requisito dei due ettari di SAU di cui al comma 3 può essere raggiunto prescindendo dal criterio di contiguità e prendendo in considerazione l'utilizzazione di tutti i terreni nella disponibilità dell'impresa compresi entro i confini del Comune in cui è ubicata o dei Comuni a esso limitrofi.
5. In presenza di cause di forza maggiore, accertate dai competenti organi statali e regionali, dovute a calamità atmosferiche o naturali, fitopatie o epizoozie che hanno colpito l'impresa agricola, l'attività agrituristica prosegue anche in assenza del parametro della connessione per tutta la durata dell'evento che giustifica tale condizione. A tal fine, l'operatore invia apposita comunicazione alla struttura organizzativa regionale competente e al Comune dove hanno sede gli immobili destinati all'agriturismo.".



1. L'articolo 5 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Ospitalità)
1. L'attività di ospitalità in alloggi è esercitata, nel rispetto del rapporto di connessione, mediante l'utilizzo di camere o unità abitative, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e nel limite massimo di presenze risultante dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 13.
2. Ai fini del computo del numero massimo di presenze di cui al comma 1, i minori alloggiati aventi età inferiore a dodici anni vengono conteggiati al 50 per cento.
3. La capacità ricettiva dell'ospitalità in spazi aperti opportunamente attrezzati per la sosta non può essere superiore a venticinque piazzole purché la SAU in cui l'azienda esercita l'attività agrituristica consista in almeno tre ettari contigui.
4. Qualora le aziende ricadono nelle aree montane individuate in base alla normativa europea, il requisito dei tre ettari di SAU di cui al comma 3, può essere raggiunto prescindendo dal criterio di contiguità e prendendo in considerazione l'utilizzazione di tutti i terreni nella disponibilità dell'impresa compresi entro i confini del Comune in cui è ubicata o dei Comuni a esso limitrofi.
5. Riguardo la tipologia di ospitalità di cui al comma 3 è consentito mettere a disposizione, da parte dell'operatore agrituristico, strutture amovibili, come case mobili, caravan, camper, tende, tende glamping, case sugli alberi, alloggi in botti e simili a condizione che le strutture e attrezzature utilizzate non siano stabilmente collegate al terreno e che siano di facile rimozione. Le strutture amovibili elencate in questo comma non sono soggette a permesso di costruire, né a denuncia di inizio attività, a condizione che conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente con il terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche di adduzione e di smaltimento, siano rimovibili in qualsiasi momento. Le tende e le lodge devono essere realizzate con materiali smontabili e trasportabili.
6. Le tipologie e le caratteristiche degli alloggi, delle strutture e delle attrezzature da utilizzare nel caso di ospitalità con piazzole di sosta, nonché la metodologia di sorveglianza continua e le caratteristiche delle polizze assicurative richieste, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
7. Nel caso in cui le aziende agricole che svolgono l'attività di cui al comma 1 offrano agli ospiti alloggiati la prima colazione, la materia prima utilizzata deve essere tracciata o tracciabile e provenire da aziende agricole singole o associate della Regione per una quota di almeno il 65 per cento di prodotto.".



1. L'articolo 6 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve fare riferimento, prevalentemente, alla tradizione e tipicità della cucina rurale marchigiana, nell'osservanza dei parametri e dei criteri riportati ai commi 2, 3 e 4.
2. Per il fine indicato al comma 1, l'impresa agricola esercente attività agrituristica garantisce che:
a) almeno il 30 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga dalla produzione aziendale;
b) un ulteriore 30 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga da aziende agricole singole o associate ubicate in ambito regionale o in comuni contigui di regioni limitrofe come prodotto tracciato o tracciabile;
c) un massimo del 20 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga da acquisti effettuati presso artigiani alimentari della zona o presso aziende di trasformazione dei prodotti agricoli locali operanti nel territorio regionale, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, per i prodotti tradizionali individuati ai sensi della normativa statale vigente, per i prodotti considerati biologici dalla normativa europea e statale e per i prodotti a marchio Qualità garantita dalle Marche (QM);
d) la quota residua massima del 20 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolata su base annua, provenga dalla normale distribuzione commerciale.
3. Per le aziende che praticano l'agricoltura biologica e offrono alimenti e bevande esclusivamente biologici, nonché per le aziende che ricadono nelle aree montane e svantaggiate individuate in base alla normativa europea, la percentuale di produzione aziendale è ridotta al 25 per cento.
4. Sono considerati di produzione aziendale i prodotti ottenuti da materia prima dell'azienda, anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi.
5. Il valore su cui determinare le percentuali di cui a questo articolo è determinato su base annua, tenendo conto dei prezzi di vendita al dettaglio rilevati secondo i criteri e le modalità individuati nel regolamento di cui all'articolo 21.
6. In presenza di cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche o naturali, fitopatie o epizoozie che hanno colpito l'impresa agricola e che sono state accertate dai competenti organi statali e regionali, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in deroga ai limiti percentuali indicati ai commi 2 e 3, per la durata dell'evento che giustifica la deroga stessa. A tal fine, l'operatore invia apposita comunicazione al Comune dove hanno sede gli immobili.
7. Il numero massimo di pasti che l'azienda può somministrare nel corso dell'anno, compresi quelli somministrati mediante asporto o consegna a domicilio, è quello consentito dal rispetto del rapporto di connessione e dalla capacità di autoapprovvigionamento.
8. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, nonché del limite massimo di pasti annui risultante dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 13, l'attività di somministrazione può essere svolta anche mediante il servizio di asporto o di consegna a domicilio.
9. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli operatori agrituristici che esercitano l'attività di cui a questo articolo comunicano alla Regione ed al Comune, anche telematicamente, i dati relativi ai pasti somministrati nell'anno precedente.".



1. L'articolo 7 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali)
1. Rientra tra le attività agrituristiche l'organizzazione, anche all'esterno delle strutture aziendali, di degustazioni ed eventi promozionali, ivi inclusa la mescita di vini, di birra e di distillati prodotti nella regione, di prodotti provenienti prevalentemente dalla propria azienda integrati con prodotti di aziende agricole della regione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati alla promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e del relativo territorio.
2. Le attività di cui a questo articolo devono essere esercitate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.".



1. L'articolo 8 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Organizzazione attività ricreative, sportive, divulgative e culturali)
1. Rientra nell'attività agrituristica la fornitura di servizi ricreativi, culturali, divulgativi, di pratica sportiva, escursionistici, di ippoturismo, promozionali, che favoriscono la crescita turistica e culturale, esercitati in modo autonomo e dietro pagamento del relativo corrispettivo, quali:
a) l'organizzazione di servizi ricreativi compresi quelli volti a promuovere il benessere psico-fisico della persona;
b) l'organizzazione di corsi di cucina basati sulla tradizione enogastronomica rurale e finalizzati alla valorizzazione dei prodotti aziendali;
c) l'organizzazione di corsi per enoamatori e per assaggiatori di prodotti tipici ed enogastronomici locali;
d) la pesca sportiva su laghetto aziendale;
e) le passeggiate a cavallo;
f) le escursioni con guida sia su percorsi volti alla valorizzazione del patrimonio storico o culturale sia su percorsi naturalistici con punti di osservazione della fauna e della flora autoctona, nel rispetto della normativa regionale in materia di professioni turistiche;
g) l'organizzazione di eventi promozionali.
2. Non danno luogo al pagamento di alcun corrispettivo autonomo la fruizione delle strutture sportive o ricreative messe a disposizione degli ospiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 quali piscine ad uso natatorio, campi da tennis, bocce, golf, calcetto, pallavolo o pallacanestro.
3. La fruibilità delle piscine di cui al comma 2 è consentita nel rispetto delle vigenti norme che regolano gli aspetti igienico sanitari in merito alla loro costruzione, manutenzione e vigilanza.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di realizzazione delle attività elencate al comma 1 di questo articolo.".



1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 21/2011 è inserito il seguente:
"Art. 8 bis (Aree e spazi attrezzati)
1. Allo scopo di valorizzare il patrimonio rurale e naturalistico aziendale, tra le attività di cui a questo articolo sono ricompresi anche il recupero e la messa a disposizione di:
a) aree utilizzabili per il pic-nic, dove gli ospiti ed i visitatori dell'azienda, dietro pagamento di un corrispettivo a discrezione dell'operatore agrituristico, possono consumare alimenti e bevande, compresi eventualmente quelli ceduti dall'azienda agrituristica in modalità da asporto;
b) spazi attrezzati al fine di consentire lo svolgimento di lavoro a distanza.".



1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 21/2011 è aggiunto il seguente:
"2 bis. La messa a disposizione, ad uso esclusivo degli ospiti di cui al comma 1 dell'articolo 5, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e simili non è subordinata alla presentazione di apposita SCIA né alla presenza di soggetti con la qualifica professionale di estetista, fatto salvo il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in capo all'operatore agrituristico, di fornire all'ospite le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature dedicate, sulle controindicazioni al loro utilizzo e sulle precauzioni da adottare, nonché di segnalare la presenza di personale addetto alla vigilanza, anche mediante l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature.".



1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 21/2011, le parole: ", purché il personale normalmente impiegato per l'ordinaria gestione e organizzazione dell'attività primaria risulti numericamente superiore" sono soppresse.


1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 21/2011, dopo le parole: "La Giunta regionale stabilisce le modalità di iscrizione" sono inserite le parole: "e delle eventuali successive variazioni".


1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:
"Nella SCIA devono essere descritte le attività che si intendono esercitare, nonché indicati i limiti massimi di presenze, di spazi aperti per la sosta e di pasti somministrabili su base annua, le utenze annuali e i periodi di apertura, nel rispetto di quanto previsto da questa legge.".



1. L'articolo 15 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Pubblicità dei servizi e prezzi)
1. Nei locali di accesso o di ricevimento degli ospiti deve essere esposta una tabella riassuntiva dei prezzi praticati, compreso l'elenco delle camere con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei principali servizi e attrezzature disponibili, dei letti aggiungibili e dei prezzi massimi applicabili.
2. In ogni camera o unità abitativa deve essere esposto il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad esso collegati.
3. I prezzi dei servizi non possono superare i prezzi massimi comunicati.
4. Entro il 1° ottobre di ogni anno, gli operatori che svolgono attività di alloggio o di ospitalità in spazi aperti, che dal 1° gennaio dell'anno successivo intendono variare i prezzi comunicano la variazione al Comune e alla Regione mediante la piattaforma informatica regionale dedicata.
5. Entro il 1° marzo di ogni anno gli stessi operatori hanno facoltà di comunicare, a modifica di quelli inoltrati ai sensi del comma 4, i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.
6. La mancata o incompleta comunicazione della variazione dei prezzi nei termini e con le modalità di cui ai commi 4 e 5 comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi comunicati.".



1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 21/2011, le parole: "ed edificati da almeno dieci anni. Per determinare la data di edificazione dei fabbricati realizzati dopo il 1967, si considera l'anno in cui è stata conseguita l'abitabilità o l'agibilità" sono soppresse.
2. Il comma 1 bis dell'articolo 16 della l.r. 21/2011 è abrogato.
3. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 21/2011, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 3 della legge 96/2006" sono aggiunte le parole: "e l'esercizio dell'attività agrituristica, ai sensi di questa legge, non comporta, in ogni caso, il cambio di destinazione d'uso dei locali e dei manufatti aziendali impiegati".


1. L'articolo 18 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Barriere architettoniche)
1. La conformità degli edifici destinati all'esercizio dell'attività agrituristica alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici stessi.
2. In ogni caso, al fine di garantire alle persone disabili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, per le strutture che esercitano l'attività di ricezione e di ospitalità e che abbiano un numero di posti letto inferiore o pari a 25 devono essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera dotata di servizio igienico; per quelle che abbiano un numero di posti letto superiore a 25, devono essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno due camere dotate di servizi igienici. Qualora l'attività esercitata sia di somministrazione di pasti e bevande, devono anche essere garantiti i requisiti di accessibilità alla sala ristorazione e ad un servizio igienico.
3. Il Comune può consentire la deroga alla disposizione di cui al comma 2 qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali e impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico, dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'adeguamento dei locali per l'accoglienza delle persone con disabilità fisica.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, sono esonerate dagli obblighi di cui al comma 2 le strutture agrituristiche che abbiano una disponibilità di posti letto inferiore a sei ed ubicate nelle zone montane.".



1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 21/2011, dopo le parole: "La Regione" sono inserite le parole: ", direttamente o tramite gli enti di formazione accreditati,".


1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 21/2011 è inserito il seguente:
"Art. 20 bis (Programmazione integrata di attività promozionali)
1. Le strutture regionali competenti per materia operano sinergicamente nell'ambito dei rispettivi piani di settore secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.".



1. La lettera d bis) del comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 21/2011 è abrogata.


1. Al comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 21/2011, dopo le parole: "gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente al dettaglio" sono inserite le parole: ", compreso il consumo sul posto,".
2. Al comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 21/2011, dopo le parole: "nonché prodotti acquistati da terzi," sono inserite le parole: "nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57),".


1. Al comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 21/2011, dopo le parole: "dalla normativa di settore" sono aggiunte le parole: "e fiscale".


1. Dopo l'articolo 42 della l.r. 21/2011, nel Capo III del Titolo I, è inserito il seguente:
"Art. 42 bis (Ospitalità di animali)
1. Gli imprenditori agricoli possono offrire il servizio di ospitalità di animali, in particolare equidi, o animali da compagnia nel rispetto delle normative igienico-sanitarie di sanità pubblica veterinaria. Le materie prime per la produzione delle razioni alimentari da somministrare devono essere di prevalente origine aziendale.".



1. Questa legge ha carattere ordinamentale e pertanto dalla sua applicazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.