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Atto:LEGGE REGIONALE 30 agosto 1977, n. 35
Titolo:Norme per la ripartizione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 settembre 1977, n. 52)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario





Il consiglio regionale, su proposta della giunta, provvede annualmente in sede di approvazione di bilancio:
1) all'iscrizione nello stato di previsione delle entrate:
a) della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera assegnata alla Regione Marche per l'espletamento dei compiti di assistenza ospedaliera ai sensi del D.L. 8.7.1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17.8.1974, n. 386;
b) delle entrate per attività ospedaliera a favore dei soggetti non iscritti negli appositi ruoli di cui all'articolo 13 del D.L. 8.7.1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17.8.1974, n. 386, e all'art. 2 lett. b), della L.R. 24.4.1975, n. 25 e della L.R. 30.8.1976, n. 26;
c) dei proventi degli enti ospedalieri derivanti da prestazioni ambulatoriali convenzionate e da paganti in proprio;
dei proventi per passaggio di classe e altri proventi di qualsiasi natura, esclusi quelli a carattere patrimoniale, di cui all'art. 2, lettera b), della legge regionale 24.4.1975, n. 25;
d) delle entrate per contributi, rimborsi diversi e recuperi indistinti di spese erogate per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 2, lettera c), della legge regionale 24.4.1975, n. 25;
e) dei proventi netti degli enti ospedalieri derivanti dalle gestioni patrimoniali;
f) dei proventi netti degli enti ospedalieri derivanti dalla gestione di aziende speciali;
2) all'iscrizione nello stato di previsione della spesa, nei limiti della disponibilità del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, di somme destinate a:
a) finanziamento della spesa corrente degli enti ospedalieri;
b) interventi straordinari di cui all'art. 14, primo comma, del D.L. 8.7.1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17.8.1974, n. 386;
c) finanziamento delle spese derivanti dalla esecuzione delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art. 18 D.L. 8.7.1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17.8.1974, n. 386;
d) finanziamento delle spese per l'assistenza ospedaliera fruita all'estero dagli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro di cui all'art. 5, primo comma della L.R. 12.5.1975, n. 30; rimborsi alle Casse Marittime per l'assistenza all'estero dei marittimi residenti nei comuni delle Marche di cui all'art. 6 della L.R. 12.5.1975, n. 30;
e) finanziamento della spesa per contributi a cittadini non abbienti residenti nelle Marche per ricoveri all'estero in ospedali, istituti o case di cura per prestazioni di alta specializzazione non conseguibili nell'ambito del territorio nazionale di cui all'art. 5, secondo comma, della L.R. 12.5.1975, n. 30;
f) finanziamento della spesa per rimborsi ai soggetti assistiti dalla Regione, delle spese sostenute per l'assistenza fruita in strutture pubbliche o private di ricovero e cura non convenzionate di cui all'art. 10 della L.R. 12.5.1975, n. 30;
g) finanziamento della spesa per la redazione dei ruoli regionali per l'assistenza ospedaliera;
h) finanziamento di un fondo di accantonamento nella misura dell'8 per cento sull'ammontare della quota assegnata annualmente alla Regione Marche dallo Stato sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, per eventuali esigenze di conguaglio della spesa annuale e per le finalità previste dall'art. 10 della presente legge.

Le entrate di cui al primo comma, punto 1, lettere b), c), d), e), f), del presente articolo, sono iscritte nel bilancio regionale a titolo di anticipazione sulla quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera e sulle sue eventuali integrazioni.


Gli enti ospedalieri devono produrre alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno il "Progetto di bilancio" redatto su modello deliberato dalla giunta regionale.
Il consiglio regionale, entro il 30 novembre, su proposta della giunta, approva la quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, iscritto nel bilancio regionale, da assegnare a ciascun ente in base ai criteri di cui al successivo art. 4, nei limiti della assegnazione e delle eventuali integrazioni da parte del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.
I consigli di amministrazione degli ospedali provvedono, entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte della giunta regionale del provvedimento di cui al comma precedente, alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, nei limiti della quota assegnata.
Il bilancio di previsione e le relative delibere di variazione debbono comunque essere inviati, entro 10 giorni dall'esame senza rilievi dell'organo di controllo, alla giunta regionale.
Ai fini della compilazione del "Progetto di bilancio" di cui al presente articolo, la giunta regionale comunica agli ospedali, entro il 31 agosto di ogni anno, i coefficienti di rivalutazione dei prezzi di cui ai punti 4, 5, 9, 10 e 11, del successivo art. 4, nonché la durata media di degenza più bassa per fascia e per specialità , prevista ai punti 9, 10 e 11 del successivo art. 4.
Entro la stessa data la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, comunica il rapporto percentuale di cui al punto 4 del successivo art. 4.


Gli ospedali debbono allegare al bilancio di previsione, predisposto nei limiti della quota a essi assegnata di cui al precedente art. 2, i seguenti documenti:
a) l'elenco del personale, comunque in servizio, dal quale risultino le qualifiche e gli emolumenti relativi;
b) l'elenco delle eventuali consulenze convenzionate di cui alla lettera e) del punto 2, del successivo art. 4;
c) i bilanci di previsione relativi alle gestioni speciali;
d) l'elenco relativo agli oneri previsti ai punti 3 e 6 del successivo art. 4.



Gli enti ospedalieri determinano l'ammontare delle spese individuate in base al modello di bilancio unificato allegato alla L.R. 3.4.1975, n. 22 secondo i seguenti criteri:
1) spese per gli organi istituzionali: devono essere iscritte nella misura fissata dalle norme in vigore;
2) spese per il personale: devono essere iscritte per una somma pari alla spesa per:
a) personale in servizio alla data di compilazione del bilancio, comprensiva di stipendi, indennità e altri assegni e compensi, oneri previdenziali e assistenziali nonché degli eventuali oneri conseguenti all'applicazione di leggi e accordi collettivi di lavoro;
b) nuove assunzioni di personale in corso di esercizio per posti previsti nella pianta organica;
c) oneri a carico degli enti per il personale in quiescenza;
d) oneri derivanti dall'applicazione della legge 24.5.1970, n. 336 e successive modificazioni;
e) compensi per eventuali consulenze convenzionate relative al funzionamento dei servizi quali risultino da atti deliberativi divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le eventuali nuove consulenze convenzionate debbono essere preventivamente autorizzate dalla giunta regionale;
f) oneri determinati dalla legge 18.4.1975, n. 148 e dall'art. 125 del D.P.R. 27.3.1969, n. 130;
3) spese per fitti, canoni di noleggio e simili: devono essere conseguenti a contratti o a convenzioni per la fornitura dei servizi, purché i relativi atti risultino stipulati entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello a cui il bilancio si riferisce. La stipulazione di eventuali nuovi atti è soggetta alla preventiva autorizzazione della giunta regionale. Per le spese relative all'informatica e allo sviluppo del sistema informativo ospedaliero l'assegnazione avviene in base al successivo art. 10;
4) spese per manutenzione: devono essere determinate sulla base del risultato effettivo dell'anno precedente a quello di compilazione del bilancio rivalutato di un coefficiente non superiore all'indice di aumento dei vari costi desunti dai listini dei prezzi delle camere di commercio della regione Marche, e devono essere contenute nei limiti percentuali fissati dalla giunta regionale sul totale delle spese correnti, esclusi gli ammortamenti, le obsolescenze e il fondo di riserva;
5) spese per utenze e combustibili: devono essere previste nella misura pari alla spesa sostenuta nell'esercizio precedente a quello di compilazione del bilancio, rivalutata di un coefficiente non superiore all'indice di aumento dei vari costi desunto dai listini prezzi delle camere di commercio della Regione Marche;
6) spesa per oneri finanziari e assicurativi: devono desumersi, per quanto riguarda gli interessi moratori per ritardati pagamenti di contributi, dagli appositi ruoli e, per quanto riguarda i mutui, dai rispettivi piani di ammortamento, mentre per le assicurazioni deve farsi riferimento alle polizze in vigore alla data di presentazione del bilancio;
7) spese per tasse e tributi: tale onere deve stimarsi sulla base delle cartelle esattoriali dell'esercizio precedente;
8) oneri non ripartibili, sussidi e convenzioni tra enti: la loro determinazione deve essere effettuata secondo i criteri di cui al punto 5 del successivo art. 10;
9) spese per medicinali, materiale sanitario e di medicazione: l'onere relativo deve essere determinato nell'ambito della fascia di appartenenza, per la stessa specialità e servizio dell'ospedale e in base alle risultanze dell'anno precedente a quello di compilazione del bilancio:
a) per quanto riguarda le degenze, moltiplicando il numero delle giornate di degenza ottenuto dal prodotto tra la durata di degenza più bassa e il numero dei ricoveri con la spesa media giornaliera netta;
b) per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali dei servizi, moltiplicando il numero delle prestazioni ambulatoriali con il costo medio delle prestazioni medesime;
10) vitto, guardaroba e lavanderia: l'onere relativo deve essere determinato nell'ambito della fascia di appartenenza, per la stessa specialità e servizio dell'ospedale e in base alle risultanze dell'anno precedente a quello di compilazione del bilancio, per quanto riguarda le degenze, moltiplicando il numero delle giornate di degenza, ottenuto dal prodotto tra la durata di degenza più bassa e il numero dei ricoveri, con la spesa media giornaliera netta;
11) trasporti, spese generali e diverse: l'onere relativo deve essere determinato, nell'ambito della fascia di appartenenza, per la stessa specialità e servizio dell'ospedale e in base alle risultanze dell'anno precedente a quello di compilazione del bilancio:
a) per quanto riguarda le degenze, moltiplicando il numero delle giornate di degenza, ottenuto dal prodotto tra la durata di degenza più bassa e il numero dei ricoveri, con la spesa media giornaliera netta;
b) per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali dei servizi, moltiplicando il numero delle prestazioni ambulatoriali con il costo medio delle prestazioni medesime;
12) studi, ricerche e documentazione: la determinazione della spesa deve essere effettuata secondo i criteri di cui al punto 5 del successivo art. 10;
13) ammortamento e obsolescenze: la misura della spesa non deve superare il 3 per cento della previsione di spesa annua complessiva di parte corrente, escluso il fondo di riserva, da ripartirsi tra i capitoli degli ammortamenti e obsolescenze di apparecchiature sanitarie, di impianti, macchinari attrezzature tecnico-economali e di automezzi;
14) fondo di riserva: è ammesso uno stanziamento non superiore al 2 per cento della previsione annua complessiva netta di parte corrente;
15) quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di mutui: è ammessa l'iscrizione delle quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di mutui passivi in estinzione in decorrenza alla data del 31 dicembre 1974.



La spesa media giornaliera netta e il costo delle prestazioni ambulatoriali e dei servizi, indicati ai punti 9, 10 e 11 del precedente art. 4 sono rivalutati annualmente di un coefficiente non superiore all'indice di aumento dei costi desunti dai listini prezzi delle camere di commercio della regione Marche.
Per le divisioni degli ospedali convenzionati con l'università la durata media di degenza di cui ai punti 9, 10 e 11 del precedente art. 4 è quella di ogni singola divisione.


Sono vietati prelievi di somme della sezione I - rubrica II - dell'uscita del modello di bilancio unificato per gli ospedali, allegato alla legge regionale 3.4.1975, n. 22, per impinguamenti di altri capitoli di bilancio.
I consigli di amministrazione degli ospedali non possono iscrivere nel bilancio di previsione oneri derivanti da eventuali anticipazioni di tesoreria, né possono imputare al fondo per l'assistenza ospedaliera eventuali disavanzi delle gestioni speciali.


Al fine di ottenere economie di gestione, la giunta regionale promuove tra gli ospedali forme associate per l'approvvigionamento di, beni, medicinali, materiale sanitario e altri prodotti di largo impiego, e per la gestione dei servizi generali, economali, tecnici e amministrativi.
La giunta regionale esercita un'azione di coordinamento e di controllo delle iniziative.
La giunta regionale, avvalendosi di un gruppo di esperti, predispone, sentita la commissione consiliare competente, un elenco base di sostanze terapeutiche con l'indicazione, a parità di formulazione, di prodotti commerciali in relazione al minor costo e al più agevole reperimento sul mercato, nonché un elenco base di materiale sanitario per gli acquisti in comune degli ospedali al fine di rendere meno oneroso l'approvvigionamento delle farmacie ospedaliere.


Si individuano le seguenti fasce omogenee di ospedali generali e specializzati:
a) ospedali specializzati distinti per singole qualificazioni;
b) ospedali generali con oltre 500 posti letto;
c) ospedali generali da 201 a 500 posti letto;
d) ospedali generali ed enti ospedalieri fino a 200 posti letto.



L'onere complessivo a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera erogata da enti, istituti e case di cura private, eventualmente convenzionati per esigenze del servizio ospedaliero, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 8.7.1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17.8.1974, n. 386 e dell'art. 4 della legge regionale 12.5.1975, n. 30, non può comunque superare il 15 per cento dell'assegnazione, ed eventuali sue integrazioni, alla Regione Marche della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.
Entro il 30 novembre di ogni anno la giunta regionale determina il limite massimo del tasso di utilizzo delle strutture eventualmente convenzionate valido per l'anno successivo.


Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, stabilisce annualmente le quote percentuali del fondo di accantonamento, previsto dal precedente articolo 1, da utilizzare per:
1) le eventuali esigenze di conguaglio dei vari capitoli di spesa dello stato di previsione del bilancio regionale;
2) le eventuali necessità di adeguamento della quota assegnata agli enti ospedalieri;
3) il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature sanitarie e tecnico - economali, escluse le opere edilizie, indispensabili per garantire la normale attività nosocomiale e per consentire eventuali ristrutturazioni dei servizi;
4) la spesa relativa all'informatica e allo sviluppo del sistema informativo ospedaliero da realizzare progressivamente nel rispetto delle disposizioni regionali;
5) le attività di ricerca, studio e documentazione, le iniziative di aggiornamento professionale, i sussidi e le eventuali convenzioni tra ospedali e tra ospedali ed altri enti pubblici secondo programmi da presentare alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno a valere per l'anno successivo;
6) le attività di formazione e qualificazione professionale limitatamente all'anno 1977;
7) le attività di medicina preventiva nell'ambito delle linee programmatiche regionali mediante convenzioni ed eventuale impiego di strutture e personale degli ospedali.

Le assegnazioni per gli ospedali, determinate ai sensi del presente articolo, sono in aggiunta alla quota attribuita di cui all'art. 2 della presente legge.
La quota percentuale da destinare alle attività di cui al precedente punto 7 non può comunque essere inferiore al 25 per cento della dotazione globale del fondo di accantonamento.


La giunta regionale provvede con propria deliberazione alla erogazione delle anticipazioni mensili sulla quota del finanziamento, stabilita ai sensi degli artt. 2 e 4 della presente legge, in relazione al fabbisogno di cassa degli ospedali.
Ai fini della individuazione di tale fabbisogno gli ospedali trasmettono, entro il giorno 10 del primo mese di ogni trimestre, un rendiconto relativo alle riscossioni e ai pagamenti effettuati nel trimestre precedente, nonché le previsioni di cassa per il trimestre in corso.
Le rimesse mensili sono effettuate direttamente agli istituti tesorieri degli ospedali.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli ospedali sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale il rendiconto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1977 e la fine del mese antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.


Entro il 30 aprile di ciascun anno gli ospedali sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale i conti consuntivi relativi alla gestione dell'anno precedente, completi degli specifici conti consuntivi delle gestioni speciali.
Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, dalla verifica di tale situazione e in base ai criteri del precedente art. 4, determina il finanziamento finale spettante a ciascun ospedale.


Per l'esercizio 1977 il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, iscritto nel bilancio regionale per l'esercizio 1977, da assegnare a ciascun ente ospedaliero, ottenuta come somma tra:
1) le spese fisse, calcolate sulla base dei criteri individuati ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 4;
2) il prodotto tra la durata media di degenza più bassa, nell'ambito della fascia di appartenenza e per la stessa specialità e servizio, il numero dei ricoveri relativi al 1976, e la spesa variabile media giornaliera netta per ricovero, desunta dai bilanci consuntivi relativi all'esercizio 1975.

La spesa variabile media giornaliera netta per ricovero è rivalutata di una percentuale non superiore all'aumento nell'anno 1976 dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati pubblicate dall'ISTAT.
Per le divisioni degli ospedali convenzionati con l'università la durata media di degenza di cui al precedente primo comma, punto 2, è quella di ogni singola divisione.
Altresì il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, stabilisce entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le assegnazioni del fondo di accantonamento individuate ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 10, da erogare agli ospedali.


I consigli di amministrazione degli ospedali provvedono entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte della giunta regionale, della quota di assegnazione, individuata con i criteri del precedente art. 13 alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1977.
Il bilancio di previsione e le relative delibere di variazione debbono comunque essere inviate alla giunta regionale entro 10 giorni dall'esame senza rilievi dell'organo di controllo.

Art. 15

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.