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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 7 giugno 2022, n. 4
Titolo:

Disciplina dell’attivitŕ di commercio in sede fissa, in attuazione dell’art.16 della L.R. 22/2021

Pubblicazione:(B.U. 16 giugno 2022, n. 50)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:

Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale approvato con d.g.r. n. 674 del 06/06/2022


Sommario


CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Indirizzi generali)
Art. 3 (Sostenibilità delle strutture di vendita)
Art. 4 (Onere per la sostenibilità ambientale, territoriale e sociale)
Art. 5 (Trasmissione dei dati)
Sezione I
Art. 6 (Indirizzi per le Province)
Art. 7 (Indirizzi per i Comuni/Unioni di Comuni)
Art. 8 (Divieto di uso della plastica)
Art. 9 (Consumo immediato di prodotti)
Art. 10 (Aree commerciali)
Art. 11 (Liberalizzazione dell'attività commerciali)
Art. 12 (Riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio)
Art. 13 (Distretti del commercio)
Art. 14 (Indirizzi per i parcheggi)
Art. 15 (Sussidiarietà orizzontale e collaborazione tra enti)
CAPO II COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO
Sezione I Disposizioni relative alla vendita al dettaglio e all'ingrosso
Art. 16 (Settori merceologico alimentare e non alimentare)
Art. 17 (Superficie di vendita)
Art. 18 (Area espositiva non aperta al pubblico)
Art. 19 (Attività stagionali)
Art. 20 (Temporary shop)
Art. 21 (Temporary shop on line)
Art. 22 (Outlet)
Art. 23 (Attività di vendita all'ingrosso)
Art. 24 (Esercizio congiunto vendita all'ingrosso e al dettaglio)
Art. 25 (Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita)
Art. 26 (Vendite sottocosto)
Art. 27 (Vendite promozionali e di liquidazione, saldi)
Art. 28 (Affidamento della gestione del reparto)
Art. 29 (Modifiche societarie)
Sezione II Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato
Art. 30 (Criteri per la localizzazione e il trasferimento)
Art. 31 (Avvio e requisiti della comunicazione)
Art. 32 (Parcheggi per esercizi di vicinato)
Sezione III Disposizioni particolari per le medie strutture di vendita
Art. 33 (Classificazione, ampliamento, localizzazione e trasferimento)
Art. 34 (Titoli abilitativi)
Art. 35 (Parametri di parcheggio)
Art. 36 (Raccordi viari)
Art. 37 (Concentrazione di medie strutture di vendita)
Art. 38 (Agevolazioni)
Art. 39 (Medie strutture di vendita nei centri storici)
Sezione IV Disposizioni particolari per le grandi strutture di vendita
Art. 40 (Classificazione e localizzazione)
Art. 41 (Titoli abilitativi)
Art. 42 (Parametri di parcheggio)
Art. 43 (Accessi)
Art. 44 (Disposizioni in materia ambientale ed energetica)
CAPO III CENTRI COMMERCIALI E PARCHI COMMERCIALI
Art. 45 (Centri commerciali)
Art. 46 (Parchi commerciali)
Art. 46 (Riorganizzazione delle superfici interne)
Art. 47 (Parcheggi)
Art. 48 (Servizi igienici)
Art. 49 (Accessibilità agli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità)
Art. 50 (Aree promozionali)
Art. 51 (Condivisione di spazi/sede commerciale)
CAPO IV FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO
Art. 52 (Spacci interni)
Art. 53 (Distributori automatici)
Art. 54 (Vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione)
Art. 55 (E-commerce/commercio elettronico)
Art. 56 (Attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina)
CAPO V SUBENTRO
Art. 57 (Trasferimento di titolarità o gestione dell'attività)
Art. 57 (Decadenza del titolo abilitativo)
CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 58 (Norme transitorie e finali)
Art. 59 (Entrata in vigore)
Art. 60 (Tabelle)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI



1. Il presente Regolamento dà attuazione alle disposizioni del Titolo II, Capo I, Sezione I, II, IV, V della legge regionale n. 22 del 5 agosto 2021 (Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche), che disciplina il commercio in sede fissa, ai sensi degli artt. 2 e 16 della medesima legge regionale.
2. Il Regolamento è aggiornato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.


1. La programmazione per lo sviluppo del settore si espleta nel rispetto della vigente normativa europea e statale in materia di semplificazione, libertà di stabilimento, tutela della concorrenza, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e proporzionalità nel perseguimento delle finalità elencate all'art. 1 della l.r. 22/2021. Per garantire maggiore efficienza nell'espletamento delle loro attività, deve essere favorito l'uso degli strumenti informatici e telematici nei rapporti interni, tra le amministrazioni e tra questi ed i privati.
2. La programmazione si attua nel rispetto della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile e delle norme previste sulla tutela ambientale, paesaggistica e dell'ambiente urbano incluso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, la conservazione del patrimonio storico ed artistico.
3. Gli obiettivi saranno conseguiti in un'ottica di partenariato con le altre autorità preposte, in conformità alle disposizioni costituzionali.
4. Negli strumenti di attuazione i Comuni/Unioni di Comuni e le Province, ognuno per quanto di loro specifica competenza, non devono prevedere alcuno dei requisiti vietati dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno né introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi su tutto il territorio nazionale.
5. Nello stabilire i criteri, le modalità e le procedure relativi alle autorizzazioni, alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e alle comunicazioni i Comuni/Unioni di Comuni devono rispettare le finalità e i principi generali fissati dalla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
a) caratteristiche e sviluppo urbanistico del territorio;
b) traffico, mobilità, inquinamento acustico e ambientale e cambiamenti climatici in termini di mitigazione e adattamento;
c) tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
d) rispetto della disciplina di tutela di cui alla Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio.



1. Per coniugare i principi di libera concorrenza con le finalità del giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sentite le associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e la soprintendenza delle Marche, individua misure finalizzate ad assicurare la Sostenibilità socioeconomica, territoriale e ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita nel rispetto delle seguenti linee guida:
a) rispetto degli obiettivi della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile;
b) mitigazione e compensazione delle ricadute negative attraverso azioni finalizzate alla valorizzazione, sostegno ed ammodernamento delle forme di commercio di vicinato da realizzarsi anche mediante i distretti del commercio;
c) promozione di azioni di responsabilità sociale d'impresa da parte degli operatori economici mediante la previsione che l'autorizzazione per le aperture e gli ampliamenti nonché le fattispecie valutate come nuove aperture delle grandi strutture di vendita è subordinata a impegni e condizioni inclusi in un atto unilaterale d'obbligo nei confronti del Comune e della Regione, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, che contiene l'analitica elencazione degli obblighi, nonché l'impegno del proponente a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva;
d) attuazione di forme di monitoraggio sull'esecuzione delle misure individuate.

2. I Comuni/Unioni di Comuni, in coerenza con le misure di sostenibilità e i criteri per la localizzazione di nuovi insediamenti commerciali di grandi strutture di vendita, disposti dalla Giunta regionale, individuano nello strumento urbanistico le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita, compresi i Parchi e Centri commerciali rientranti in detta tipologia nel rispetto dei vincoli connessi alla salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali e nel rispetto di quanto previsto nel PTC di competenza provinciale.


1. Ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 22/2021, il rilascio dell'autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita, anche sotto forma di Centro commerciale, è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo in misura non superiore al trenta per cento degli oneri di urbanizzazione primaria posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale, calcolati dai Comuni/Unioni di Comuni secondo la disciplina vigente in materia e con riferimento alla superficie interessata dall'intervento.
2. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 28, comma 2, della l.r. 22/2021 sentite l'ANCI regionale, le associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e la soprintendenza delle Marche.
3. Le medie strutture di vendita fino a 1000 metri quadrati sono esenti dalla corresponsione degli oneri aggiuntivi.


1. In un'ottica di collaborazione tra enti ed al fine di consentire la raccolta, l'analisi ed il monitoraggio dei dati relativi agli esercizi di vendita e della rete distributiva, i Comuni/Unioni di Comuni trasmettono in formato elettronico i titoli abilitativi ed ogni altro dato utile in loro possesso anche mediante l'uso della piattaforma regionale.
2. I dati trasmessi possono essere utilizzati anche ai fini del controllo sulle dichiarazioni rese ex art 46 e 47 d.p.r. 445/2000 dai soggetti beneficiari di contributi nell'ambito dei bandi emanati dalla struttura regionale.
3. I dati raccolti sono finalizzati ad orientare la programmazione regionale anche ai fini dell'attribuzione dei contributi economici. Le imprese commerciali ricadenti nei Comuni/Unioni di Comuni in regola con l'invio dei dati all'osservatorio regionale del commercio che partecipano a bandi regionali hanno diritto ad una maggiorazione di punteggio.
Sezione I



1. Le Province in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 della l.r. 22/2021 ed in conformità alle disposizioni del presente Regolamento stabiliscono i criteri per la pianificazione territoriale nel settore commerciale mediante il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) ed in particolare quelli finalizzati ad individuare le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita, anche sotto forma di Centro commerciale o Parco commerciale, attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico, nonché in relazione alla rete viaria ed agli accessi e ai parcheggi.
2. Il PTC individua le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita, anche sotto forma di Centro commerciale o Parco commerciale e le modalità ed i criteri per la loro localizzazione, tenendo anche conto degli effetti d'ambito sovracomunale e di fenomeni di concentrazione territoriale di altri esercizi che producono impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di vendita.
3. Le Province, con riferimento al comma 2, in particolare:
a) verificano preliminarmente le condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali comunali e sovracomunali attraverso l'analisi degli obiettivi della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, al fine di contenere il consumo del territorio, nonché di prevenire l'alterazione del contesto ambientale e lo stravolgimento delle vocazioni del territorio;
b) valutano l'impatto:
- dei flussi di traffico e la realizzabilità di interventi infrastrutturali in grado di migliorare sostanzialmente la viabilità esistente;
- della rete viaria anche mediante lo studio delle caratteristiche tecniche e della compatibilità dell'attività commerciale rispetto alla stessa;
- degli accessi differenziati per l'entrata e l'uscita o sistemi che escludono attraversamenti di corsia e dei parcheggi di pertinenza della struttura;
c) tengono conto degli effetti in ambito comunale e sovracomunale dei fenomeni di addensamento di esercizi commerciali di medie strutture di vendita che producono impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di vendita.

4. Le previsioni del PTC costituiscono direttive e indirizzi per la pianificazione comunale e non conferiscono diritti edificatori e le disposizioni devono essere conformi al Piano Paesaggistico nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione europea, nazionale e regionale di riferimento.
5. Le Province, sentiti i Comuni/Unioni di Comuni interessati e le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, possono nel PTC, tenuto conto delle caratteristiche del territorio, della mobilità esistente, della Sostenibilità ambientale e infrastrutturale:
a) prevedere insediamenti di grandi strutture di vendita;
b) integrare quanto previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento relativamente agli accessi obbligatori e parametri di parcheggio ed all'integrazione del sistema insediativo, privilegiando il rafforzamento delle aree urbane più recenti, diverse da quelle storiche, che sono prive o carenti di adeguata rete commerciale, valutandone la sostenibilità urbanistica e ambientale e la funzionalità del sistema viario;
c) definire l'eventuale grado d'incremento di superficie delle grandi strutture di vendita che il territorio può sopportare, avendo riguardo in particolare a parametri relativi al contenimento dell'impatto territoriale e ambientale di strutture di elevata dimensione, alla promozione della qualità del territorio, del tessuto urbano e dei centri storici, nonché alle esigenze di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di tutela della salute;
d) regolamentare le concentrazioni di nuovi esercizi commerciali di medie strutture di vendita di cui all'articolo 37 del presente Regolamento che producono impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di vendita.



1. I Comuni/Unioni di Comuni promuovono:
a) la congruità dell'insediamento commerciale con le caratteristiche urbanistiche del contesto territoriale e paesaggistiche;
b) il contenimento dell'uso del territorio, tenuto conto della dotazione a destinazione commerciale esistente, in particolare:
- favorendo il riutilizzo di aree degradate o comunque già interessate da precedenti trasformazioni urbanistiche nonché il riutilizzo di siti contaminati previa bonifica degli stessi ai sensi della parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/2006 e smi;
- valutando gli effetti di sconfinamento, separazione, interclusione di aree derivanti dalla localizzazione dell'insediamento e dalle infrastrutture relative;
c) la riqualificazione e rifunzionalizzazione di parti del tessuto urbano e di situazioni di degrado, in sinergia con le politiche di altri settori economici e produttivi;
d) il corretto inserimento delle medie strutture nell'ambito del contesto urbano, in particolare:
- verificando il livello di praticabilità della loro localizzazione sotto il profilo della viabilità interessata e dei collegamenti di trasporto pubblico;
- favorendo soluzioni in grado di risolvere situazioni di criticità pregressa e garantire adeguati livelli di accessibilità pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni/Unioni di Comuni tengono conto in particolare dei seguenti criteri:
a) modernizzare e innovare il sistema distributivo;
b) garantire un equilibrato sviluppo delle diverse forme distributive;
c) recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente, compresi i complessi produttivi dismessi, garantendo la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche delle aree;
d) riqualificare le aree urbane mediante l'inserimento di piccole e medie strutture di vendita quale incentivo alla costituzione di luoghi di aggregazione;
e) realizzare sistemi di accessibilità ottimale per ridurre o alleggerire la mobilità;
f) rafforzare l'attrattività delle aree connotate da una consolidata presenza di servizi commerciali, mediante la realizzazione di adeguate infrastrutture e l'attivazione di progetti di qualificazione e valorizzazione;
g) predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale in collaborazione con l'Osservatorio regionale;
h) promuovere lo sviluppo degli obiettivi della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile.

3. Sulla base degli indirizzi e dei parametri di cui al presente Regolamento, i Comuni/Unioni di Comuni programmano lo sviluppo del commercio nel proprio territorio attraverso il piano regolatore generale (PRG) ovvero altri strumenti urbanistici o regolamentari idonei:
a) individuando le aree commerciali e le loro interconnessioni con le zone residenziali, l'assetto viario, la dotazione dei parcheggi, le zone produttive;
b) distinguendo le strutture e le aree con destinazione urbanistica a uso commerciale tra ingrosso e dettaglio in relazione alla situazione esistente, mantenendo tale suddivisione anche in caso di modifica degli strumenti urbanistici e di eventuale individuazione di nuove aree di espansione commerciale;
c) stabilendo le aree e le zone dove è possibile svolgere attività di commercio in sede fissa, distinguendo tra medie e grandi strutture di vendita, nonché tra Centri e Parchi commerciali;
d) definendo le zone del territorio dove localizzare le grandi strutture di vendita anche sotto forma di Centri commerciali e le concentrazioni di medie strutture di vendita, in adeguamento alle disposizioni del PTC.

4. I Comuni/Unioni di Comuni, sentite le associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la soprintendenza delle Marche, ove richiesto, e le altre parti sociali interessate stabiliscono le condizioni, le procedure e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita sulla base di quanto stabilito dalla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento.
5. I Comuni/Unioni di Comuni possono inoltre d'intesa con la Regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le associazioni di categoria, adottare prescrizioni più stringenti per le zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico allo scopo di concorrere alla realizzazione della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
6. In caso di mancata adozione degli strumenti di pianificazione territoriale nonché la definizione da parte dei Comuni/Unioni di Comuni di quanto previsto al comma 4 non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio delle attività commerciali o permessi di costruire in attuazione di quanto previsto all'art. 26, comma 8 l.r. 22/2021. Sono fatte salve le istruttorie precedenti all'approvazione del presente Regolamento.


1. Per il consumo immediato negli esercizi commerciali che vendono e/o somministrano prodotti alimentari è vietato l'utilizzo dei prodotti di plastica oxo-degradabile e dei prodotti di plastica monouso non biodegradabile così come definiti dall'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, quali posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette), piatti, bicchieri, tazze, cannucce, agitatori per bevande, contenitori per alimenti con o senza coperchio.


1. Nelle attività che vendono prodotti alimentari è consentito il consumo sul posto solo all'interno del locale mediante la presenza di piani di appoggio/tavoli aventi dimensione congrua rispetto alla capacità ricettiva dei locali non apparecchiati, sgabelli, stoviglie e posate a perdere biodegradabili e riciclabili. Non possono essere arredate aree esterne su suolo pubblico o aree private allo scopo attrezzate.
2. Nelle attività di cui al comma 1 è consentita:
- l'esposizione di cartelloni o lavagne in cui vengono indicati i prodotti offerti;
- l'istallazione di distributori automatici per la vendita di prodotti che non sono di propria produzione.

3. E' vietata:
a) la somministrazione di alimenti e bevande mediante la preparazione e fornitura del prodotto nel contenitore utilizzato per il consumo ovvero l'attività di servizio assistito o in ogni caso di servizio al tavolo ad opera del personale impiegato nel locale mediante consegna del menù;
b) in caso di esercizio di un'attività artigianale, la vendita di bevande che non sono di produzione propria.

4. Devono essere rispettate le vigenti normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare e urbanistico-edilizie, laddove necessario.
5. La predetta disciplina trova applicazione nelle seguenti fattispecie:
a) negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari;
b) nella vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari;
c) alle imprese per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria.



1. Ai fini della localizzazione delle strutture commerciali, le aree del territorio comunale sono suddivise, secondo quanto stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti in Zone A, B, C, D.
2. Per la quantificazione della popolazione residente si tiene conto degli ultimi dati ISTAT disponibili oppure dei dati ricavabili dall'archivio anagrafico comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.


1. L'esercizio delle attività commerciali è libero.
2. Nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali per l'esercizio delle attività commerciali, possono essere previste limitazioni esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela della salute e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità, la conservazione del patrimonio storico ed artistico, dell'igiene e della sicurezza del lavoro e dell'ordine e della sicurezza pubblici, il contrasto alle frodi e all'abusivismo, la tutela dei beni culturali e del paesaggio.
3. Nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali e fermo quanto previsto al comma 2, le disposizioni in materia di commercio non devono contenere in particolare:
a) il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica o l'abilitazione ad esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime;
c) la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;
d) il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
e) la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o il divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti.



1. Al fine di consentire lo sviluppo e la valorizzazione delle attività commerciali, artigianali, turistico ricettive, artistiche, la promozione dei prodotti enogastronomici, della sapienza artigianale e della capacità imprenditoriale e la riqualificazione del tessuto urbano, il Comune, previa concertazione con le parti sociali interessate e previo parere della Soprintendenza, può selezionare aree del territorio nelle quali avviare percorsi innovativi o piani di marketing.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le aree sono individuate:
a) in relazione al loro valore o pregio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e culturale;
b) per la presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana ea fenomeni di spopolamento e desertificazione commerciale;
c) in relazione al valore strategico dal punto di vista commerciale e ricettivo delle aree;
d) sulla base del collegamento o vicinanza dell'area ad un borgo diffuso, come definito dalla normativa vigente, o appartenenza ad un distretto del commercio.

3. Nel rispetto del principio della libertà di iniziativa economica, proporzionalità, non discriminazione, concorrenza, tutela dei beni culturali e paesaggistici il Comune, nelle aree di cui al comma 1 può:
a) prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalità;
b) favorire forme di accordi tra pubblico privato o lo sviluppo di convenzioni che prevedono l'offerta di maggiori servizi al fine di agevolare la fruizione delle zone degradate o soggette a rischio di desertificazione;
c) agevolare l'offerta di prodotti locali o a chilometro zero, valorizzare produzione locali mediante l'abbattimento o la riduzione degli oneri fiscali o mediante la concessione di spazi commerciali;
d) valorizzare lo sviluppo delle attività commerciali, anche sotto forma di Centri commerciali naturali, che favoriscono il consumo critico, le tradizioni storico culturali mediante campagne di informazione e sensibilizzazione;
e) creare spazi commerciali comuni mediante la riqualificazione di strutture commerciali degradate o in disuso esistenti;
f) attuare intese con le attività della media e grande distribuzione per la realizzazione di azioni ed iniziative a favore dei Centri commerciali naturali e delle aree di cui al comma 1;
g) prevedere incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi attraverso l'accesso facilitato al credito o la riduzione delle imposte comunali;
h) concedere contributi a vantaggio delle attività economiche che trasferiscono la loro attività dalle aree urbane o ad alta intensità commerciale alle aree interne del territorio e nei Comuni/Unioni di Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

4. Le attività di cui al comma 3 lettera c) e d) possono essere realizzate anche dalla Regione mediante l'utilizzo di una vetrina sul sito istituzionale proprio e dei Comuni/Unioni di Comuni del territorio ai fini della diffusione di tale tipologia di esercizi commerciali.


1. Al fine promuovere il commercio come efficace fattore di aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali, la Regione sostiene la nascita ed il consolidamento dei Distretti del Commercio.
2. I Comuni/Unioni di Comuni, le imprese, le associazioni di categoria attraverso forme di cooperazione e partenariato pubblico-privato favoriscono il rafforzamento dell'identità commerciale delle città, l'attrattività e la competitività dei luoghi del commercio assecondando l'equilibro tra vari format commerciali.
3. Con delibera di Giunta sono definiti i criteri e le modalità per attuare gli obiettivi e le finalità di cui ai precedenti comma 1 e 2 del presente articolo.
4. La visione strategica condivisa si attua anche mediante forme di sharing economy, finalizzate a fornire al consumatore finale vantaggi in termini di prezzo o di accesso a beni e servizi o di food sharing, valorizzando le pratiche commerciali che si differenziano per la sostenibilità ambientale ed al tempo stesso il radicamento con il territorio di appartenenza.


1. La realizzazione degli esercizi di vicinato con superficie di vendita maggiore di 200 mq delle medie e delle grandi strutture di vendita, dei Centri commerciali e dei Parchi commerciali è subordinata al possesso di una dotazione minima di parcheggi, la cui superficie complessiva è calcolata in base ai parametri previsti dal presente Regolamento relativamente alla tipologia di esercizi.
2. I parcheggi devono essere realizzati su aree private, all'interno degli edifici o su aree di pertinenza, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale.
3. In caso di ampliamento della superficie di vendita, la dimensione del parcheggio deve essere commisurata alla parte di superficie oggetto di ampliamento.
4. Le aree di parcheggio devono essere calcolate in relazione alla superficie di vendita come definita dall'articolo 19, comma 1, lett. C) della l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento.
5. I parametri di parcheggio previsti nel presente Regolamento sono comprensivi delle aree di parcheggio private e delle aree di parcheggio pubbliche di cui al Regolamento edilizio regionale o di uso pubblico.
6. Nell'ambito delle medie e grandi strutture, dei Centri commerciali e dei Parchi commerciali in cui sono presenti attività artigianali, di servizi, di somministrazione di alimenti e bevande e altre attività produttive e non abitative, nonché depositi, magazzini e aree espositive, può essere assicurata, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti nazionali, regionali o comunali, una dotazione di parcheggi a supporto in aggiunta a quella prevista dagli articoli 35, 36, 42 e 43 del presente Regolamento.
7. I parcheggi previsti dal presente articolo sono realizzati in contiguità, anche funzionale, con le strutture commerciali cui ineriscono. Particolari forme di gestione possono essere oggetto di apposita convenzione con il Comune.
8. Nel titolo abilitativo edilizio alle grandi strutture di vendita, nonché alle medie strutture di vendita, ai Centri commerciali o Parchi commerciali con superficie superiore a 1500 mq sono specificate le superfici destinate a parcheggi privati e quelle destinate a parcheggi pubblici.
9. Gli accessi e le uscite veicolari relativi alle aree destinate a parcheggio e alla struttura, volte a evitare interferenze con il traffico delle vie di comunicazione primarie, devono essere realizzate nel rispetto della normativa vigente. Per gli utenti diversamente abili devono essere rimosse le barriere architettoniche eventualmente presenti.
10. In aggiunta alle prescritte dotazioni di parcheggi per autovetture, gli strumenti urbanistici comunali possono prescrivere adeguate dotazioni di posti per motocicli e per biciclette nonché per veicoli elettrici o alimentati con idrogeno al fine di favorire la diffusione di forme di energia alternative.
11. Le aree destinate a parcheggio possono essere ricavate anche in vani interrati o in copertura, purché siano assicurate efficaci soluzioni di accesso, di illuminazione interna e di aerazione. Vanno inoltre adottati tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare un'agevole fruizione dei parcheggi e un facile accesso da questi ai punti di vendita, nonché rimosse le eventuali barriere architettoniche presenti.
12. Per le grandi strutture di vendita, per i Centri commerciali o Parchi commerciali e per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1500 mq sono in ogni caso prescritti percorsi veicolari, aree di parcheggio e aree di stazionamento adeguati e comunque sufficienti nel loro complesso a soddisfare unitariamente le esigenze dei clienti e le esigenze relative agli approvvigionamenti, agli uffici e ai servizi.
13. In base a quanto stabilito dall'articolo 140, comma 1, l.r. 22/2021, le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle eventuali diverse previsioni dei Regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali e sulle altre norme comunali in materia edilizia finché le stesse non siano adeguate alla programmazione regionale.
14. I Comuni/Unioni di Comuni per le grandi strutture di vendita, per i Centri commerciali e i Parchi commerciali stabiliscono ulteriori dotazioni a servizio dei parcheggi che prevedano:
a) aree differenziate di parcheggio per gli utenti, per il personale di servizio e per il carico e lo scarico delle merci;
b) spazi appositi per mezzi di servizio o soccorso;
c) soluzioni tecniche per la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico;
d) delimitazione dei posti auto con apposita segnalazione orizzontale;
e) depositi per i carrelli localizzati tra i posti auto rapidamente raggiungibili;
f) transito di veicoli distanziato dall'edificio e in particolare dall'accesso dell'edificio stesso;
g) illuminazione a spettro ampio;
h) sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti;
i) percorsi pedonali protetti;
j) percorsi ciclopedonali protetti;
k) fermate protette per i mezzi pubblici;
l) obbligatorietà della manutenzione, pulizia, agibilità ed efficienza in tutte le condizioni meteorologiche;
m) piantumazione di essenze arboree e adozione di misure atte a mitigare l'impatto visivo delle strutture e degli spazi di servizio.



1. Gli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, stabiliscono criteri e modalità per l'acquisizione delle intese, dei pareri e delle altre forme di concertazione o di consultazione, comunque denominate, previste dalla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le associazioni sindacali del settore, nonché le associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2021, n. 15 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti) e la soprintendenza delle Marche.
2. Nei casi in cui sia necessario acquisire intese o altre forme di concertazione, gli enti locali convocano le parti sociali interessate con un preavviso di almeno venti giorni. Tale termine può essere ridotto fino alla metà nei casi di necessità e urgenza, da specificare nella convocazione. Il verbale della riunione è sottoscritto da tutti gli intervenuti. Le parti eventualmente non convocate ovvero non presenti possono produrre memorie scritte entro il termine individuato dall'ente locale.
3. Nel caso di acquisizione di pareri, gli enti locali inviano lo schema del provvedimento da adottare, dando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Tale termine può essere ridotto fino alla metà nei casi di necessità e urgenza, da specificare nella comunicazione di invio. In caso di inutile decorso del termine, si prescinde dal parere.
4. Al fine di dare massima attuazione alle disposizioni di cui all'art. 117 comma 6 della Costituzione, gli enti locali esercitano la potestà regolamentare in un'ottica di ampio partenariato con le autorità coinvolte nella valorizzazione dei beni culturali e ambientali e nel rispetto dei principi dettati dallo Stato in ogni altra materia di legislazione concorrente.
CAPO II
COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO

Sezione I
Disposizioni relative alla vendita al dettaglio e all'ingrosso



1. L'attività commerciale è esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare, non alimentare e misto.
2. Gli esercizi commerciali misti sono soggetti alle disposizioni riferite agli esercizi del settore alimentare.
3. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni europee, statali e regionali vigenti in materia di sicurezza alimentare, alimentazione, benessere e di igiene per gli alimenti di origine animale.


1. La superficie di vendita, come definita dall'articolo 19, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2021, si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando l'area coperta che costituisce la superficie lorda di pavimento interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, integrata dall'area espositiva aperta al pubblico.
2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2021, non costituisce superficie di vendita quella destinata a box informativi, servizi (igienici, impianti tecnici ed altri servizi nei quali non è previsto l'accesso dei clienti), aree espositive non aperte al pubblico e barriere casse, avancassa compreso lo spazio calpestabile dal cliente/consumatore purché non adibiti all'esposizione di merci, magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi. Non costituiscono, inoltre, superficie di vendita le aree che delimitano le vetrine e le zone di passaggio antistanti le vetrine stesse, nei casi in cui si trovino sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.


1. L'area espositiva non aperta al pubblico è la parte dell'unità immobiliare separata e distinta dall'area di vendita. Si considera area espositiva anche il suolo privato a cielo libero ben delimitato e riconoscibile, purché adiacente all'unità di vendita.
2. E' fatto divieto di contrattazione all'interno dell'area espositiva non aperta al pubblico. Il pubblico può accedervi, in condizioni di sicurezza, per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili e solo se accompagnato dagli addetti alla vendita.


1. Le attività stagionali ossia prive del carattere della continuità costituiscono una modalità efficace per realizzare l'equilibrio fra domanda e offerta in contesti territoriali fortemente caratterizzati dalla stagionalità della domanda.
2. Nel territorio comunale possono essere avviate attività commerciali stagionali per uno o più periodi nell'arco dell'anno. Tali periodi nel complesso non possono essere inferiori a tre mesi e superiori a otto mesi anche continuativi nell'arco di ciascun anno solare.
3. Alle attività commerciali stagionali si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 22/2021 e al presente Regolamento, relative ai singoli esercizi.
4. Il titolo abilitativo è a tempo indeterminato e non va reiterato.
5. La modifica del periodo di stagionalità e la trasformazione in attività annuale sono soggette a comunicazione semplificata, da inoltrare al SUAP competente per territorio prima dell'apertura.


1. I negozi temporanei o temporary shop sono attività commerciali che offrono prodotti specifici, aperte per un periodo di tempo limitato non superiore a sei settimane.
2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta in qualsiasi zona del territorio comunale, purché in locali a destinazione d'uso commerciale liberi da altre attività. I Comuni/Unioni di Comuni possono prevedere lo svolgimento dell'attività in locali a destinazione non commerciale, quali musei, cinema e teatri.
3. L'apertura di un negozio temporaneo è subordinata al possesso:
- dei requisiti di onorabilità;
- dei requisiti professionali, solo per le attività del settore alimentare;
- alla disponibilità dei locali.

4. L'apertura è soggetta a presentazione al SUAP competente per territorio di apposito titolo abilitativo, contenente l'indicazione della data di inizio e fine dell'attività. Al titolo abilitativo sono allegati:
a) la planimetria dei locali;
b) una dichiarazione concernente il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e requisiti igienico-sanitari.

5. Nel caso di riapertura di un nuovo temporay shop dovrà essere presentata al SUAP competente per territorio apposita comunicazione.
6. L'attività svolta dallo stesso operatore oltre il termine di cui al comma 1 configura normale attività di vendita soggetta alle disposizioni di cui alla l.r. 22/2021 e del presente Regolamento.
7. I Comuni/Unioni di Comuni possono stabilire ulteriori criteri e modalità per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 22/2021 e nel presente Regolamento.


1. Il temporary shop online, anche "pop-up shop" o pop-up store è una attività commerciale di tipo occasionale e a tempo limitato.
2. L'apertura di un negozio temporaneo è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, solo per le attività del settore alimentare. Essa è inoltre soggetta a presentazione al SUAP competente per territorio di apposita comunicazione semplificata.
3. Se l'attività supera i trenta giorni è assoggettata alle disposizioni del commercio elettronico di cui al presente Regolamento.
4. I Comuni/Unioni di Comuni possono stabilire ulteriori criteri e modalità per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 22/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La modulistica deve contenere quanto richiesto all'art 55, comma 3, del presente Regolamento.


1. Gli outlet sono disciplinati dalle disposizioni di cui alla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento.
2. La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne e nei marchi propri degli esercizi che rispettano le caratteristiche di cui alla l.r. 22/2021 e nella relativa pubblicità.
3. E' consentita la vendita delle merci individuate all'art. 19, comma 1, lettera k) della l.r. 22/2021 anche se diverse da quelle identificate dai marchi dell'unica azienda produttrice.
4. Alla vendita con denominazione outlet si applicano le norme inerenti la disciplina dei prezzi prevista per le vendite straordinarie e promozionali.


1. L'attività di commercio all'ingrosso di cui all'articolo 21 della l.r. 22/2021 è esercitata:
a) previa comunicazione alla Camera di Commercio nel caso di attività di commercio all'ingrosso non alimentare/alimentare svolta in esercizi con superficie totale lorda non superiore ai 400 mq;
b) previa comunicazione e SCIA per prevenzione incendi al SUAP competente per territorio nel caso di commercio all'ingrosso alimentare e non alimentare con superficie totale lorda superiore ai 400 mq.

2. Per l'esercizio dell'attività nel settore alimentare è necessario presentare la notifica sanitaria.
3. La comunicazione deve contenere:
a) attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità resa in forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
b) nel caso di attività con deposito o magazzino, dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, da cui risulti il possesso dei requisiti urbanistici e di destinazione d'uso dei locali da adibire all'attività medesima;
c) la superficie di vendita, il settore merceologico e se si tratta di attività a carattere permanente, temporanea o stagionale;
d) in caso di ampliamento la superficie oggetto di ampliamento e la ripartizione per settori merceologici.

4. Per l'ampliamento, riduzione della superficie, modifica del settore merceologico, cessazione, trasferimento di sede e subingresso è richiesta la comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
5. In caso di verifica negativa dei requisiti previsti, il Comune adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 56, comma 4 e 5, della l.r. 22/2021.


1. L'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio è soggetto al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio per le attività con uguale superficie di vendita e al rispetto dei requisiti della normativa statale nonché dei Regolamenti comunali. Le due tipologie di attività devono essere identificabili e devono svolgersi in spazi separati tra loro.
2. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo di cui al comma 1, la superficie di vendita è costituita dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e delle superfici destinate alla vendita all'ingrosso, salvo quanto previsto al comma 3.
3. La superficie di vendita degli esercizi che effettuano nello stesso locale la vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti individuati al comma 6 è calcolata nella misura del 50%, fino a:
a) 3.000 mq, nei Comuni/Unioni di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
b) 5.000 mq, nei Comuni/Unioni di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

4. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma 3 viene calcolata nei modi ordinari.
5. Il possesso dei requisiti professionali è richiesto solo se all'interno dell'attività di vendita all'ingrosso si esercita attività di commercio al dettaglio alimentare.
6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano agli esercizi che vendono esclusivamente i seguenti prodotti e relativi complementi:
- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- materiale elettrico o elettronico;
- colori e vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici, a gas e igienici;
- articoli per riscaldamento ed idrosanitari;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti e aereomobili, relativi accessori e ricambi;
- combustibili;
- prefabbricati e materiali per l'edilizia;
- legnami ivi compresi quelli da ardere;
- mobili ed articoli per l'arredamento.



1. E' esercizio specializzato nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita l'esercizio che effettua in modo esclusivo o prevalente l'attività di vendita di una delle tipologie dei prodotti elencati al comma 3.
2. L'attività è considerata prevalente quando almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio è destinata a tale tipologia.
3. Sono merci ingombranti e a consegna differita i seguenti prodotti:
a) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti, relativi accessori e parti di ricambio;
b) legnami;
c) combustibili;
d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria, il commercio e l'artigianato;
e) materiali per l'edilizia e ferramenta utensileria;
f) materiali termoidraulici;
g) attrezzature e macchinari per lo sport o il fitness;
h) mobili e arredo;
i) materiale elettrico;
j) colori e vernici, carte da parati;
k) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
l) articoli per riscaldamento;
m) strumenti scientifici e di misura;
n) macchine per ufficio;
o) grandi elettrodomestici;
p) prodotti e arredi da giardino.

4. Merci ingombranti e a consegna differita non comprese nell'elenco di cui al comma 3 sono individuate con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di commercio.
5. Ai fini di determinare il regime abilitativo applicabile all'esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 3 è calcolata come di seguito:
a) nella misura di un decimo, qualora la superficie di vendita non superi le dimensioni di una media struttura come individuate nelle Tabelle 3, 4 e 5;
b) nella misura di un decimo fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente, qualora la superficie di vendita superi le dimensioni di una media struttura come individuate nelle Tabelle 3, 4 e 5.

6. Non costituisce superficie di vendita quella destinata al ritiro da parte dei clienti delle merci ingombranti e a consegna differita, purché non eccedente il 10 per cento della superficie di vendita autorizzata e purché i prodotti da ritirare non riportino l'indicazione del prezzo.
7. In caso di cessione, affitto o subentro a qualsiasi titolo, se l'attività non riguarda più in modo prevalente la vendita delle merci di cui al presente articolo vanno applicate le disposizioni generali relative alle medie e grandi strutture di vendita, anche sotto forma di Centri commerciali o Parchi commerciali, con conseguente obbligo di adeguamento a quanto da esse previsto.


1. Alle vendite sottocosto si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, ovvero la corrispondente disciplina statale vigente.


1. Le vendite promozionali, liquidazioni e saldi di fine stagione sono libere.
2. Lo svolgimento delle vendite promozionali non è soggetto ad autorizzazioni preventive né a limitazioni di tipo quantitativo e/o qualitativo o temporale.
3. Le vendite di liquidazione non sono soggette ad autorizzazioni preventive né a limitazioni di tipo quantitativo e/o qualitativo o temporale ma alla sola comunicazione da effettuare almeno 15 giorni prima dell'inizio.
4. I saldi di fine stagione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 50 della l.r. 22/2021, non sono soggetti ad autorizzazioni preventive né a limitazioni di tipo quantitativo e/o qualitativo.
5. In caso di vendita di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, l'esercente non può richiedere l'apertura per la medesima attività nello stesso locale se non sono decorsi 180 giorni dalla data della cessazione medesima. Nel caso di trasformazione o rinnovo dei locali al termine del periodo di vendita di liquidazione, è obbligatoria la chiusura per un periodo di quindici giorni.
6. Resta inteso che eventuali disposizioni di legge, Regolamenti o atti amministrativi per esigenze sopravvenute possono prevedere una diversa o parziale applicazione della disciplina di cui al presente articolo.


1. L'affidamento della gestione di uno o più reparti ai sensi dell'articolo 53 della l.r. 22/2021 non costituisce subingresso. Il gestore deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14 della l.r. 22/2021 e dall'articolo 15 della medesima solo se trattasi di attività nel settore alimentare.
2. Il titolare dell'esercizio commerciale presenta la comunicazione al SUAP competente per territorio, allegando copia del contratto di gestione e la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 14 e 15 della l. r. 22/2021 (solo se trattasi di attività nel settore alimentare) da parte del gestore.
3. Il gestore può iniziare l'attività dalla data di presentazione della comunicazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, fiscali, igienico-sanitarie e di sicurezza.
4. Entro trenta giorni dalla scadenza del contratto di gestione, il titolare invia al SUAP competente per territorio una comunicazione concernente il ripristino dell'attività in capo al medesimo titolare ovvero ad altro gestore.
5. Il gestore è responsabile delle violazioni alla normativa vigente relative all'attività a esso affidata e rimane responsabile in caso di mancato invio della comunicazione entro il termine di cui al comma 4 in caso di scadenza del contratto di gestione.
6. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento con la struttura ove è posto e non può avere accesso autonomo.


1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale dell'impresa e il trasferimento della sede legale che non comporta il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra modifica societaria che non determina subingresso ai sensi dell'articolo 54 della l.r. 22/2021 sono soggetti a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio. Alla comunicazione va allegata copia conforme dell'atto di modifica ai sensi del codice civile ovvero dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante relativa alle modifiche intervenute.
2. Nel caso di modifica della rappresentanza legale, la società presenta al SUAP competente per territorio la relativa comunicazione, allegando una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, solo per le attività del settore alimentare, in capo al nuovo o ai nuovi rappresentanti ovvero indicando il nominativo del preposto all'attività solo nel caso in cui sia cambiato.
Sezione II
Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato



1. Gli esercizi di vicinato possono essere insediati nell'intero territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento nonché dal PRG ovvero da altri strumenti urbanistici o regolamentari idonei. Qualora l'esercizio ricada in una zona soggetta a tutela, il Comune deve sentire le Autorità preposte alla tutela dei beni paesaggistici e culturali coinvolti.
2. Nella sola zona A del territorio comunale non si considera media struttura di vendita, grande struttura di vendita o Centro commerciale l'insieme degli esercizi di vicinato o di medie strutture localizzati in edifici a prevalente destinazione abitativa o a uffici o aventi altre destinazioni d'uso, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni, purché gli stessi esercizi conservino la loro individualità, siano dotati di entrate singole e non abbiano servizi e spazi comuni.
3. Gli esercizi di vicinato possono essere oggetto di ampliamento, accorpamento, o concentrazione entro i limiti stabiliti dall'articolo 19, comma 1, lettera e) della l.r. 22/2021.
4. Il trasferimento di un esercizio di vicinato è ammissibile solo nell'ambito del territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r.22/2021 e dal presente Regolamento.
5. In presenza di particolari necessità connesse a lavori di ristrutturazione dei locali o di comprovate esigenze di pubblico interesse è ammesso, previa presentazione della comunicazione al SUAP competente per territorio da parte dell'interessato, il trasferimento temporaneo di esercizi di vicinato in locali con destinazione d'uso diversa da quella commerciale, a condizione che siano rispettate le norme sulla sicurezza e quelle igienico-sanitarie. Il trasferimento ha validità per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi in caso di persistenza dei motivi che lo hanno reso necessario.


1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, come individuato nella Tabella 1, la riduzione della superficie di vendita, la modifica di settore merceologico e la cessazione di un esercizio di vicinato sono soggetti a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio e deve indicare:
a) il possesso dei requisiti di onorabilità e, in caso di attività del settore alimentare, dei requisiti professionali;
b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere (settore alimentare/ non alimentare/misto) e superficie di vendita;
c) la planimetria che individua i locali e le aree in cui si intende esercitare l'attività;
d) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali;
e) la destinazione d'uso commerciale dei locali;
f) la conformità del locale alle norme e alle prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, ove previsti;
g) il possesso dei requisiti da parte dell'eventuale preposto all'esercizio;
h) la dichiarazione di aver presentato o di presentare contestualmente la notifica di inizio attività del settore alimentare ai fini della registrazione;
i) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 concernente il possesso dei requisiti previsti all'art. 32, comma 2, lettera b) del presente Regolamento e dalle disposizioni comunali.

2. La comunicazione di chiusura di un esercizio di vicinato deve essere presentata al SUAP competente per territorio entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività.


1. I parcheggi per gli esercizi di vicinato possono essere reperiti oltre che su aree private anche su aree pubbliche con esclusione delle carreggiate stradali nel rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2.
2. I parcheggi a servizio delle attività sono individuati sulla base dei criteri che seguono:
a) per le attività commerciali con una superficie di vendita fino a 250 mq, i Comuni/Unioni di Comuni possono prevedere aree di parcheggio dedicate con una superficie non superiore a 0,5 mq per ogni metro quadrato di superficie di vendita;
b) per le attività commerciali con una superficie di vendita superiore a 250 mq e fino a 400 mq, i Comuni/Unioni di Comuni devono prevedere aree di parcheggio dedicate con una superficie non superiore a 0,5 mq per ogni metro quadrato di superficie di vendita.

3. Il Comune nel disciplinare i parcheggi di cui al comma 2, deve tenere conto dei seguenti casi di esclusione. In particolare, non possono essere previste aree destinate alla sosta:
a) per le attività commerciali ubicate nelle zone A;
b) per le attività commerciali ubicate in zone a traffico limitato o escluso;
c) per le attività commerciali ubicate in zone con prevalente carattere pedonale dell'utenza;
d) per le attività commerciali ubicate in aree già edificate per le quali si ritiene opportuno evitare l'attrazione del traffico veicolare;
e) per le attività commerciali ubicate in edifici esistenti già a destinazione commerciale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

4. Per tutte le altre fattispecie non incluse tra quelle di cui al comma 3 il Comune può consentire l'utilizzo del suolo pubblico mediante monetizzazione o stipula di apposite convenzioni.
Sezione III
Disposizioni particolari per le medie strutture di vendita



1. Le medie strutture di vendita alimentari e miste, classificate come da Tabella 3, sono costituite da un'unica struttura edilizia anche articolata su più immobili funzionalmente collegati, comprendente un unico esercizio ovvero un insieme di più esercizi di vicinato o di medie strutture. Una media struttura può essere qualificata come Centro commerciale/Parco commerciale quando ricorrono le condizioni di cui agli articoli 43 e 44 del presente Regolamento.
2. La struttura edilizia si considera unica sia quando al suo interno è previsto un solo esercizio commerciale sia quando al suo interno sono previsti più esercizi classificabili come esercizi di vicinato o medie strutture di vendita. Agli esercizi commerciali inseriti nella struttura si applicano le disposizioni di carattere commerciale e urbanistico concernenti le medie strutture anche se le domande di apertura sono presentate in tempi diversi. Il titolo abilitativo edilizio è rilasciato ai sensi della normativa vigente previa verifica del rispetto di tutte le disposizioni di carattere urbanistico e commerciale, in particolare quelli concernenti le dimensioni, i parcheggi e gli accessi.
3. Le medie strutture di vendita di cui al comma 1 sono di norma localizzabili nelle zone B, C e D del territorio comunale come indicato in Tabella 4. Sono altresì localizzabili nella zona A del territorio comunale in base ai parametri di cui alla Tabella 5.
4. Le medie strutture di vendita possono essere realizzate solo nelle aree ricadenti in zone urbanistiche dichiarate compatibili con tale collocazione, dotate di adeguate infrastrutture dimensionate in proporzione all'esercizio commerciale che vi si vuole localizzare. La localizzazione deve essere compatibile con l'assetto della viabilità e con i flussi di traffico, sulla base di un'analisi della rete infrastrutturale esistente, dei flussi gravitazionali già esistenti nell'area, del progetto e della sua potenzialità.
5. Il trasferimento di una media struttura di vendita è ammissibile solo nell'ambito del territorio dello stesso Comune.
6. L'ampliamento inteso come incremento della superficie di vendita è ammissibile entro i limiti di superficie classificata nelle Tabelle 3, 4 e 5.
7. In caso di apertura di una media struttura di vendita in cui si esercita congiuntamente attività di vendita al dettaglio e attività di commercio all'ingrosso, il titolare deve presentare contestualmente alla domanda di autorizzazione per la media struttura di vendita la dichiarazione per svolgere l'attività di commercio all'ingrosso nella medesima struttura, a condizione che il locale in cui si svolgono entrambe le attività non superi i limiti previsti per le medie strutture di vendita.


1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento, nonché dal PRG o da altri strumenti urbanistici o regolamentari idonei.
1- bis. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
2. Nel caso di:
a) media struttura composta da un unico esercizio commerciale: si rilascia un'unica autorizzazione al richiedente;
b) media struttura composta da più esercizi di vicinato o medie strutture e attività non commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande: gli aventi diritto presentano tante SCIA quante sono le medie strutture e tante comunicazioni quanto sono gli esercizi di vicinato. Per le attività non commerciali e di somministrazioni di alimenti e bevande si applicano le relative norme di settore;
c) media struttura sotto forma di Centro commerciale o Parco commerciale: si rilascia un'unica autorizzazione al promotore e successivamente, prima dell'effettivo inizio dell'attività, gli aventi diritto presentano una comunicazione per ogni esercizio di vicinato ed una SCIA per ogni media struttura di vendita. Per le attività non commerciali e di somministrazioni di alimenti e bevande si applicano le relative norme di settore.

3. L'autorizzazione è rilasciata alle seguenti condizioni:
a) previsione negli strumenti urbanistici comunali della destinazione commerciale della zona o dell'area prescelta per l'attività di medie/ grandi strutture di vendita; se trattasi di Centro commerciale e Parco commerciale deve essere previsto dal PTC;
b) rispetto delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale previste da atti regionali, provinciali e comunali;
c) rispetto delle condizioni, delle procedure e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita;
d) specifica destinazione commerciale dell'immobile;
e) rispetto dei limiti dimensionali e di localizzazione previsti dalle Tabelle 3, 4 e 5;
f) rispetto delle norme sulla viabilità e dei parametri di parcheggio di cui agli articoli 12 e 33 (Tabella 6) del presente Regolamento;
g) rispetto dei parametri di accesso previsti nell'articolo 36 del presente Regolamento;
h) rispetto se previsto delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della normativa statale e regionale vigente, se previsto;
i) rispetto dei Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, edilizi e di sicurezza;
j) rispetto dei requisiti di onorabilità e, in caso di attività del settore alimentare, dei requisiti professionali.

4. La domanda è presentata al SUAP competente per territorio utilizzando la modulistica pubblica e deve indicare:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale o la denominazione delle società;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15 della l.r. 22/2021, solo se trattasi di impresa nel settore alimentare;
c) il settore o i settori merceologici interessati;
d) l'ubicazione dell'esercizio;
e) la superficie di vendita.

5. La domanda è corredata della seguente documentazione:
a) relazione tecnico-progettuale con relativa cartografia, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, contenente:
- descrizione del progetto relativo all'intervento, con indicazione della superficie lorda di calpestio, delle superfici destinate alla vendita, ai magazzini o ai depositi, ad altre attività non commerciali connesse all'insediamento e alle eventuali gallerie commerciali;
- descrizione del fabbisogno di parcheggi relativo alla tipologia di struttura commerciale e alle attività non commerciali, di servizi, di somministrazione di alimenti e bevande;
- studio relativo all'impatto sulla viabilità, corredato delle soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento commerciale attraverso il controllo e la correzione delle esternalità negative, nonché descrizione degli accessi nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti:
- che l'insediamento della media struttura di vendita è conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali della zona o dell'area a destinazione commerciale per l'attività di medie strutture di vendita;
- che l'immobile è a destinazione commerciale;
- il rispetto delle condizioni, delle procedure e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita disciplinati dal Comune;
- il rispetto delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale previste in atti regionali, provinciali e comunali;
c) documentazione concernente la VIA e la VAS, se previste dalla normativa vigente.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui alla la Legge 241/1990.
7. La cessazione deve essere comunicata al SUAP competente per territorio entro 30 giorni dalla chiusura dell'attività.


1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, il rilascio di un'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento e le modifiche del settore merceologico di medie strutture di vendita è soggetto ai parametri di parcheggio previsti nella Tabella 6.
2. Qualora si tratti di attività commerciali anche sotto forma di Centro commerciale o Parco commerciale del settore alimentare o miste, le dotazioni di parcheggio previste devono essere incrementate di una percentuale pari ad almeno il dieci per cento.
3. Nel caso di insediamento di nuove medie strutture all'interno della zona A, qualora si renda impossibile la realizzazione delle prescritte dotazioni di parcheggio di pertinenza previste in contiguità con le nuove strutture, il Comune, valutando l'impatto di tali strutture nell'ambito della zona in relazione alla riqualificazione commerciale, all'impatto sulla viabilità esistente e al traffico, alla situazione dei parcheggi pubblici presenti e alla loro interrelazione con la struttura di vendita, nonché alla possibilità di forme convenzionate per la gratuità dei mezzi di trasporto pubblico locale ovvero incentivandone l'utilizzo in sostituzione del mezzo privato per l'intero spostamento del cliente, può prevedere:
a) la riduzione dei parametri di superficie di parcheggio fino ad un massimo del 50%, previa monetizzazione della parte di parcheggio non realizzato;
b) l'utilizzo, a titolo gratuito od oneroso, di parcheggi pubblici nelle vicinanze dell'esercizio commerciale ovvero convenzioni con soggetti pubblici o privati per l'utilizzo dei relativi parcheggi, fermo restando il limite di superficie di parcheggio previsto dal presente Regolamento;
c) la realizzazione di parcheggi anche non contigui o vicini all'esercizio, a condizione che siano collegati con mezzi pubblici adeguati e prevedendo anche la possibilità di attivazione di bus navetta al cui costo partecipa l'impresa che gestisce la struttura interessata;
d) la promozione di agevolazioni tariffarie, l'istituzione o il potenziamento di linee di trasporto pubblico locale d'intesa con il gestore di trasporto presente nel dato territorio, al cui costo partecipa l'impresa che gestisce la struttura interessata;
e) la concessione a titolo gratuito o oneroso di aree pubbliche per il ricovero di mezzi che utilizzano forme di elettricità alternativa utilizzabili per raggiungere parcheggi pubblici nelle vicinanze dell'esercizio commerciale ovvero convenzioni con soggetti pubblici o privati per l'utilizzo dei relativi parcheggi, fermo restando il limite di superficie di parcheggio previsto dal presente Regolamento;

4. Il Comune stabilisce criteri e modalità per la corresponsione del corrispettivo di cui al comma 3, lettera a). Il relativo importo è iscritto in un apposito capitolo del bilancio comunale destinato esclusivamente a finanziare l'incremento della dotazione di aree, servizi e infrastrutture a favore della mobilità pubblica collettiva o di soluzioni di sharing mobility.
5. I parcheggi di pertinenza di una struttura edilizia qualificata come media struttura di vendita anche in forma di Centro o Parco commerciale sono funzionalmente separati dai parcheggi di pertinenza di altre strutture edilizie relative ad altre attività commerciali, artigianali, produttive e non, inerenti alla stessa area o territorio. I Comuni/Unioni di Comuni stabiliscono le modalità e gli strumenti idonei per la separazione funzionale dei parcheggi pertinenziali alle medie strutture di vendita.
6. Le aree adibite a parcheggio dovranno prevedere idonei stalli per il parcheggio di mezzi elettrici e dovranno essere dotate di sistemi di ricarica elettrica.


1. Per la localizzazione di medie strutture devono essere assicurati requisiti di localizzazione e di organizzazione degli accessi tali da offrire un'efficace accessibilità rispetto al bacino di utenza previsto e da minimizzare l'impatto della struttura sull'efficienza della rete stradale.
2. Il raccordo tra parcheggio e viabilità pubblica deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
- il raccordo fra il parcheggio destinato alla clientela e la viabilità pubblica o comunque di ingresso deve essere indipendente o separato da ogni altro accesso, distinguendolo chiaramente dalle altre viabilità anche qualora utilizzato per carico scarico merci o riservato ai pedoni;
- il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dalla viabilità principale. La segnaletica stradale e quella di orientamento; devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione del percorso di accesso veicolare al parcheggio;
- idonea illuminazione artificiale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di strada considerata;
- il corretto smaltimento delle acque meteoriche incidenti sulle aree di progetto;
- idonee aree di accesso ai servizi di trasporto pubblico locale in conformità alla normativa vigente in funzione del servizio di trasporto pubblico presente o previsto ai sensi del precedente art. 35.



1. Costituisce concentrazione di medie strutture di vendita il complesso di esercizi contigui o adiacenti costituente un'unica entità economico-commerciale, in cui la superficie di vendita complessiva dei singoli esercizi raggiunge le dimensioni di una grande struttura di vendita e che è percepito dal consumatore come un insieme unico dotato di maggiore attrattività commerciale rispetto al singolo esercizio. Le strutture di vendita in forma concentrata mantengono carattere dimensionale unitario, anche se sono costituite da più unità immobiliari, se sono attraversate da viabilità privata o pubblica e se appartengono a Comuni/Unioni di Comuni diversi.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune definisce con proprio atto la sussistenza della concentrazione di medie strutture di vendita, tenendo conto in particolare delle disposizioni del PTC In ogni caso può ritenersi concentrazione se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) sono soggetti a un unico titolo edilizio rilasciato ai sensi della normativa vigente e a un'unica autorizzazione commerciale;
b) condividono la stessa area di parcheggio;
c) sussistono piazze, marciapiedi, pensiline e altro che rendono la struttura funzionalmente unitaria;
d) c'è una gestione comune e unitaria di servizi, utenze e spazi;
e) ci sono collegamenti strutturali tra le varie strutture;
f) c'è un accesso unitario;
g) non vi sono elementi di separazioni tra le strutture come murature, recinzioni, alberi ecc;

3. La superficie di vendita delle strutture in forma concentrata è determinata dalla somma delle superfici di vendita di tutte le strutture, esistenti e da autorizzare.
4. A fronte di una domanda di autorizzazione per l'apertura di una media struttura di vendita, il Comune prioritariamente verifica se la struttura da insediare si inserisce in uno spazio territoriale in cui sono già presenti altre medie strutture di vendita autorizzate dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento. In tale caso, se il Comune verifica il configurarsi di una concentrazione di medie strutture di vendita, applica le disposizioni cui sottoporre la domanda con riferimento alla superficie di vendita complessiva.
5. Il presente articolo non si applica alle domande di autorizzazione per l'apertura di medie strutture di vendita collocate nelle zone A, salvo diversa disposizione comunale.


1. Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui all'art. 24 della l.r. 22/2021, i Comuni/Unioni di Comuni possono prevedere, entro i limiti della propria autonomia finanziaria, agevolazioni mediante abbattimento degli oneri di urbanizzazione o riduzione dei canoni comunali.


1. Nel rispetto dei principi di libertà di concorrenza, parità, non discriminazione possono essere localizzate medie strutture di vendita nei centri storici al fine di consentire l'insediamento di strutture funzionali a realizzare un Centro commerciale naturale o un distretto urbano del commercio.
2. Le medie strutture non possono superare la dimensione massima individuata alla Tabella 5.
3. Gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 28 della l.r. 22/2021 e agli artt. 4 e 35 del presente Regolamento, connessi alla loro realizzazione sono destinati a finanziare prioritariamente la creazione di parcheggi e dotazioni in grado di migliorare la viabilità ed il trasporto pubblico locale specificatamente dedicati al centro storico nonché all'arredo urbano e alla qualificazione delle piccole attività commerciali.
4. Le medie strutture non possono essere in ogni caso realizzate nelle zone di particolare pregio storico, monumentale, artistico, architettonico, culturale e paesaggistico compreso il paesaggio urbano senza aver preventivamente richiesto il parere obbligatorio e vincolante alla Soprintendenza.
5. Il Comune può individuare zone interdette alla localizzazione di medie strutture per ragioni di ordine pubblico o motivi imperativi.
6. Il Comune deve dotarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento di un piano per l'attuazione degli interventi di rivitalizzazione e valorizzazione del centro storico nonché del Regolamento attuativo delle medie strutture di vendita.
Sezione IV
Disposizioni particolari per le grandi strutture di vendita



1. Le grandi strutture di vendita del settore alimentare, non alimentare o misto sono costituite da un'unica struttura edilizia anche se articolata su più immobili funzionalmente collegati, composta da un unico esercizio o da un insieme di più esercizi di vicinato o di medie o grandi strutture e sono classificate per dimensione come indicato nella allegata Tabella 7. Una grande struttura di vendita può essere qualificata come Centro commerciale o Parco commerciale ove ricorrano le condizioni di cui agli articoli 43 e 44.
2. La struttura edilizia si considera unica sia quando al suo interno sia previsto un unico esercizio commerciale sia quando al suo interno siano previsti più esercizi classificabili come esercizi di vicinato o medie strutture di vendita o grandi strutture di vendita. Agli esercizi commerciali inseriti nell'unica struttura edilizia si applicano le disposizioni concernenti una grande struttura di vendita anche se le relative domande di apertura sono presentate in tempi diversi. Il titolo abilitativo edilizio è rilasciato ai sensi della normativa vigente, previa verifica del rispetto di tutte le disposizioni di carattere urbanistico e commerciale, in particolare concernenti le dimensioni, i parcheggi e gli accessi.
3. Le grandi strutture di vendita sono localizzate esclusivamente nelle aree o zone dichiarate compatibili dal PTC. Tali aree devono avere adeguate infrastrutture, dimensionate in proporzione all'esercizio commerciale che vi si vuole localizzare. La localizzazione deve risultare compatibile con l'assetto della viabilità e con i flussi di traffico, in base a un'analisi adeguata della rete infrastrutturale esistente, della rete dei servizi di trasporto pubblico, del progetto e della sua potenzialità, dei fenomeni di gravitazione già esistenti.
4. I Comuni/Unioni di Comuni, anche con popolazione pari o superiore a diecimila abitanti, facenti parte dello stesso bacino commerciale, possono associarsi per l'individuazione di un'unica area commerciale ricadente nelle previsioni del PTC. In tal caso i limiti di localizzazione previsti dalla Tabella 8 sono applicati al numero complessivo degli abitanti dei Comuni associati. Una volta individuata l'area comune per la localizzazione delle grandi strutture di vendita non sono realizzabili altre grandi strutture di vendita nei Comuni associati, anche se il PTC prevede tale possibilità.
5. I Comuni associati ai sensi del comma 4 non possono partecipare ad altre associazioni aventi le medesime finalità.
6. Il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita è consentito nell'ambito del territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dal PTC.
7. In caso di apertura di una grande struttura di vendita in cui si esercita congiuntamente attività di vendita al dettaglio e attività di commercio all'ingrosso, il titolare deve presentare contestualmente alla domanda di autorizzazione per la media struttura di vendita, la dichiarazione di svolgere attività di commercio all'ingrosso nella medesima struttura, a condizione che il locale in cui si svolgono entrambe le attività non superi i limiti previsti per le medie strutture di vendita.


1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica del settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione, in conformità alla disciplina e agli strumenti di pianificazione in materia di urbanistica e di ambiente e in coerenza con i principi di tutela ambientale, inteso anche come ambiente urbano, di salvaguardia del territorio, di tutela della qualità dell'architettura, anche ai fini della valorizzazione del paesaggio, di una coerente e sostenibile pianificazione urbanistica e di tutela dei consumatori.
1- bis. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
2. In caso di:
a) grande struttura composta da un unico esercizio commerciale: a seguito del nullaosta della conferenza di servizi di cui all'art. 26 della l.r. 22/2021, il SUAP competente per territorio rilascia un'unica autorizzazione al richiedente;
b) grande struttura composta da più esercizi di vicinato o da medie o grandi strutture e attività non commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande che non costituiscono un Centro commerciale: a seguito del nullaosta della conferenza di servizi di cui all'art. 26 della l.r. 22/2021, il SUAP competente per territorio rilascia un'unica autorizzazione al richiedente e successivamente, gli aventi diritto, presentano tante SCIA quante sono le medie e grandi strutture, e tante comunicazioni quanti sono gli esercizi di vicinato. Per le attività non commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande si applicano le relative norme di settore;
c) grande struttura sotto forma di Centro commerciale o Parco commerciale: a seguito del nullaosta della conferenza di servizi di cui all'art. 26 della l.r. 22/2021, il SUAP competente per territorio rilascia un'unica autorizzazione al promotore del Centro commerciale/Parco commerciale e successivamente, prima dell'effettivo inizio dell'attività, gli aventi diritto presentano tante comunicazioni quanti sono gli esercizi di vicinato e tante SCIA, per ogni media o grande struttura di vendita. Per le attività non commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande si applicano le relative norme di settore.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato in particolare al rispetto:
a) dei criteri per la pianificazione commerciale predisposti dalla Provincia mediante il PTC, con specifico riguardo a quelli finalizzati a individuare le aree di localizzazione attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico, nonché in relazione alla rete viaria e agli accessi;
b) delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali della zona o dell'area a destinazione commerciale da cui risulti specificatamente la possibilità di localizzare grandi strutture di vendita;
c) dei parametri di parcheggio di cui agli articoli 12 e 40;
d) degli accessi previsti dall'articolo 43;
e) delle risultanze dello studio dell'impatto sulla viabilità anche in relazione al possibile integrazione del sito nella rete di trasporto pubblico locale regionale e comunale e del suo eventuale potenziamento;
f) della destinazione commerciale dell'immobile da adibire a grande struttura di vendita;
g) dei limiti dimensionali previsti dalle Tabelle 7 e 8;
h) dei Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei Regolamenti edilizi e di sicurezza;
i) dei requisiti di onorabilità e professionali solo per le attività del settore alimentare;
j) delle disposizioni in materia di VIA e di VAS, ai sensi della normativa statale e regionale vigente ove previste.

4. La domanda diretta a ottenere il rilascio dell'autorizzazione è presentata al SUAP competente per territorio utilizzando la modulistica pubblica e deve indicare:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale o la denominazione in caso di società;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15 della l.r. 22/2021 solo per le attività del settore alimentare. In caso di società, il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o altra persona preposta specificamente all'attività commerciale;
c) il settore o i settori merceologici;
d) l'ubicazione dell'esercizio;
e) la superficie di vendita dell'esercizio;
f) elenco delle attività.

5. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) relazione tecnico-progettuale contenente:
- la descrizione del progetto relativo all'intervento, con indicazione delle dimensioni del lotto di pertinenza dell'intervento, della superficie lorda di calpestio, delle superfici destinate alla vendita, ai magazzini o ai depositi o ad altre attività non commerciali connesse all'insediamento e delle eventuali gallerie commerciali;
- la descrizione del computo del fabbisogno totale minimo di parcheggi relativo alla tipologia di struttura distributiva e alla superficie di vendita richiesta, nonché alle attività non commerciali e di servizi.
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti:
- la dichiarazione di conformità delle opere in progetto alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti e al PTC;
- la destinazione d'uso commerciale dell'immobile da adibire a grande struttura di vendita;
- il rispetto dei parametri di parcheggio e delle disposizioni sugli accessi.
c) documentazione concernente la VIA e la VAS nel rispetto delle normative specifiche di settore ove previste.
d) studio relativo all'impatto sulla viabilità, corredato da soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento commerciale attraverso il controllo e la correzione della esternalità negative. Lo studio del traffico corrisponde al riscontro del sistema viario esistente e di quello di progetto ricadente nel contesto dell'insediamento della grande struttura di vendita. Lo studio è corredato anche dalle analisi sul sistema del trasporto pubblico locale e delle previsioni di potenziamento dello stesso o di soluzioni di sharing mobility per le mitigazioni delle esternalità di cui sopra.
e) studio dell'impatto ambientale contenente la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti, nonché l'esposizione dei dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che la struttura può produrre e delle misure previste per il monitoraggio.

6. Il Comune, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, completa l'istruttoria e trasmette alla Regione e alla Provincia competente per territorio la documentazione presentata e la scheda istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento, convocando contestualmente la conferenza di servizi di cui all'articolo 26 della l.r. 22/2021 alla quale partecipano il Comune, la Provincia e la Regione nella persona di un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti dei Comuni/Unioni di Comuni contermini, delle associazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal Comune, maggiormente rappresentative in relazione al bacino d'utenza interessato dall'insediamento. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra Regione confinante, la conferenza di servizi richiede alla stessa un parere non vincolante. Alla conferenza partecipa per la Regione il dirigente della struttura organizzativa competente o un suo delegato. Ciascun rappresentante di Regione, Provincia e Comune può essere accompagnato da relatori tecnici o amministrativi, i quali non hanno diritto di voto.
7. Se il bacino d'utenza riguarda anche parte del territorio di altra Regione confinante, il responsabile del procedimento richiede alla stessa un parere non vincolante, come previsto dall'articolo 26, comma 4, della l.r. 22/2021. Il parere si intende acquisito decorsi venti giorni dalla richiesta. Se il parere non viene rilasciato entro il termine di venti giorni, l'amministrazione procede indipendentemente dall'espressione del parere.
8. La riunione della conferenza di servizi è pubblica e si svolge di norma presso la sede della Giunta regionale. Essa è presieduta dal rappresentante del Comune procedente e le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune medesimo.
9. Della riunione della conferenza è redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti con diritto di voto. Dell'esito è fatta menzione nell'autorizzazione rilasciata.
10. ll rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita, per i Centri commerciali e per i Parchi commerciali è comunque subordinato:
a) all'insediamento in aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano una specifica destinazione d'uso commerciale;
b) al parere comunale di conformità urbanistica dell'intervento rispetto agli strumenti urbanistici generali ed attuativi nonché agli strumenti di pianificazione del traffico, dei trasporti e della mobilità sostenibile vigenti;
c) all'espletamento della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), qualora prevista dalla normativa vigente in materia ambientale, il cui esito escluda la necessità della VIA, con particolare attenzione ai rischi geologici;
d) al rispetto delle norme europee, statali e regionali in materia di siti di interesse nazionale (SIN), siti di importanza Comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) e di aree ad elevato rischio di crisi ambientale, con particolare riferimento ad eventuali prescrizioni relative alla distanza dalle suddette aree di nuovi insediamenti commerciali.

11. La cessazione deve essere comunicata al SUAP competente per territorio entro 30 giorni dalla chiusura dell'attività.


1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, il rilascio di una nuova autorizzazione per l'apertura, il trasferimento, la modifica del settore merceologico e l'ampliamento di grandi strutture di vendita è subordinato al rispetto dei parametri di parcheggio di cui alla Tabella 9.
2. Qualora si tratti di attività commerciali del settore alimentare o miste, le dotazioni di parcheggio previste sono incrementate di una percentuale pari al 15 per cento.
3. I parcheggi di pertinenza di una struttura edilizia qualificata come grande struttura di vendita, anche in forma di Centro commerciale o Parco commerciale, devono essere funzionalmente separati dai parcheggi di pertinenza di altre strutture edilizie relative ad altre attività commerciali, artigianali, produttive e non, inerenti alla stessa area o territorio. I Comuni/Unioni di Comuni definiscono le modalità e gli strumenti idonei di separazione dei parcheggi pertinenziali alle grandi strutture di vendita.


1. Gli accessi delle grandi strutture di vendita devono realizzare il raccordo tra parcheggio, viabilità pubblica e rete del trasporto pubblico locale in modo da garantire:
a) il flusso veicolare di picco, determinato in relazione al numero massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza, ridotto delle quote di utenti prevedibili non motorizzati e tenuto conto del tempo medio di permanenza valutato sulla base di dati recenti rilevati in analoghe strutture operanti;
b) la previsione di collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica, per entrambi i sensi di marcia, nella misura di almeno uno ogni 20.000 mq di superficie destinata a parcheggio;
c) l'assenza di interferenze tra le corsie di accesso dalla viabilità pubblica ai parcheggi e le corsie di uscita che comportino l'attraversamento dei flussi di traffico;
d) idonea illuminazione artificiale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di strada considerata;
e) il corretto smaltimento delle acque meteoriche incidenti sulle aree di progetto;
f) a previsione aree di accesso ai servizi di trasporto pubblico locale in conformità alla normativa vigente ed in funzione del servizio di trasporto pubblico presente o previsto, comprensive degli opportuni dispositivi di infomobilità elettronica.

2. Per le grandi strutture di vendita con superficie di vendita superiore ai 10.000 mq, gli accessi viari, oltre alle condizioni di cui al comma 2, devono rispettare:
- la valutazione del livello di servizio atteso delle viabilità interferenti con l'esercizio commerciale sia prossimo ad una situazione di traffico congestionato, oppure risulti inferiore al livello di servizio "E", come definito dal metodo Highway Capacity Manual (HCM), il progetto deve prevedere interventi infrastrutturali in grado di minimizzare gli impatti sulla mobilità in questione, quali dislocazione degli accessi, corsie di accumulo riservate per le svolte, corsie di decelerazione e accelerazione, corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale e soluzioni di bus priority, intersezioni a rotatoria e/o semaforizzate.

3. La progettazione della viabilità di raccordo e dei relativi accessi deve rispettare le disposizioni vigenti in materia di progettazione stradale.
4. Il Comune può consentire la deroga al comma 3 in tutto o in parte, qualora la grande struttura sia insediata in aree interessate da interventi di riuso o rigenerazione urbana previsti dai vigenti piani operativi, a condizione che siano verificati e documentati i requisiti di sicurezza, efficienza e funzionalità delle soluzioni progettuali alternative adottate.


1. Il rilascio dell'autorizzazione di una grande struttura di vendita, oltre al rispetto della normativa vigente in materia ambientale ed energetica, è subordinato all'ottenimento del certificato di sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'articolo 6 della L.R. 14/2008, "norme per l'Edilizia sostenibile" e smi.
2. I Comuni/Unioni di Comuni possono prevedere ulteriori prestazioni, mediante:
a) l'attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l'uso di sistemi a rendere per imballaggi secondari e terziari in plastica o legno e altre modalità, eventualmente anche su proposta del richiedente;
b) la realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata e allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio;
c) l'impegno, attraverso apposite convenzioni, all'assunzione in via prioritaria di personale collocato in cassa integrazione, premobilità o mobilità;
d) l'impegno al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché degli accordi sindacali territoriali;
e) l'impegno al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e dalla normativa statale e regionale in materia di pari opportunità;
f) intese con il gestore di trasporto pubblico locale presente nel dato territorio e con l'ente concedente i servizi, per la promozione di agevolazioni tariffarie, l'istituzione o il potenziamento di linee di detto trasporto o di soluzioni di sharing mobility da e per la struttura in esame, al cui costo partecipa l'impresa che gestisce la medesima struttura interessata.

CAPO III
CENTRI COMMERCIALI E PARCHI COMMERCIALI



1. Il Centro commerciale è una struttura edilizia unitaria, anche se articolata su più immobili funzionalmente collegati a destinazione specifica, sorta o trasformata al fine di ospitare il centro, anche se all'interno operano più esercizi commerciali. In essa deve essere prevista la suddivisione degli spazi destinati ai vari esercizi, nonché la presenza di infrastrutture comuni e spazi di servizio la cui gestione sia organizzata e garantita unitariamente. Il Centro commerciale comporta la condivisione delle aree di parcheggio, delle aree di accesso, dei corridoi interni di collegamento tra i vari esercizi, delle eventuali vie di accesso o zone destinate a verde e dei locali destinati agli uffici e ai servizi.
2. Il Centro commerciale può comprendere anche pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, di servizi, nonché cinema, teatri e simili.
3. Le autorizzazioni devono essere riferite alla tipologia Centro commerciale, se ricorrono tutti i seguenti elementi:
- unicità della struttura o dell'insediamento commerciale;
- destinazione specifica o prevalente della struttura;
- spazi di servizio gestiti unitariamente;
- infrastrutture comuni;
- due o più attività commerciali oltre alle attività non commerciali.

4. Il Comune deve verificare il ricorrere degli elementi di cui al comma 3 in sede di esame della domanda, quale che sia la formula o la dizione commerciale adottata dal promotore.
5. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche del settore merceologico, l'ampliamento della superficie e la cessazione di un Centro commerciale sono disciplinati dalle disposizioni previste per le medie strutture di vendita quando la somma delle superfici degli esercizi commerciali del centro rientra nei limiti individuati dalle Tabelle 3, 4 e 5 ovvero dalle disposizioni previste per le grandi strutture di vendita quando la somma delle superfici degli esercizi commerciali del centro rientra tra i limiti individuati dalle Tabelle 7 e 8.
6. Se non è richiesta e rilasciata l'apposita autorizzazione per il Centro commerciale non sono consentite soluzioni strutturali o formali o informazioni al pubblico riguardanti uno o più esercizi, idonee a rappresentare gli stessi quali Centro commerciale o, comunque, come unitario complesso commerciale e a determinare la maggiore attrattività propria di tale classe di esercizi.


1. Il Parco commerciale consiste nell'aggregazione di esercizi di vicinato, medie o grandi strutture di vendita nonché di altre attività non commerciali insistenti in immobili anche distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono la fruizione di un sistema di accessibilità comune o un percorso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi, per cui, anche se contraddistinte da autonome autorizzazioni all'apertura, si configurano come un unico progetto commerciale.
2. Il Parco commerciale composto da più esercizi di vicinato medie o grandi strutture di vendita insistenti in immobili anche distinti ma ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono la fruizione di un sistema di accessibilità comune o un percorso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi è soggetto al rilascio di tante autorizzazioni quante sono le strutture e si presentano tante comunicazioni quanti sono gli esercizi di vicinato presenti.
3. Il Parco commerciale può comprendere anche pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, di servizi, nonché cinema, teatri e simili.
4. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche del settore merceologico, l'ampliamento della superficie e la cessazione di un Parco commerciale sono disciplinati dalle disposizioni previste per le medie strutture di vendita quando la somma delle superfici degli esercizi commerciali del centro rientra nei limiti individuati dalle Tabelle 3, 4 e 5 ovvero dalle disposizioni previste per le grandi strutture di vendita quando la somma delle superfici degli esercizi commerciali del centro rientra tra i limiti individuati dalle Tabelle 7 e 8.


1. Nei Centri commerciali/Parchi commerciali e nelle grandi strutture di vendita in generale non è richiesta la conferenza di servizi di cui all'art. 26 l.r. 22/2021 per operazioni di riorganizzazione delle superfici interne già edificate che non comportano l'introduzione di settori merceologici diversi da quelli previsti nel titolo abilitativo o l'aumento della superficie di vendita oltre i limiti della tipologia precedentemente autorizzata.
2. La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è presentata in conformità a quanto previsto all'articolo 41 comma 4 del Regolamento e al comma 5 limitatamente ai punti a) e b) qualora siano già assolte ed esistenti le prescrizioni relative ai parcheggi.


1. I parcheggi degli esercizi commerciali con superficie di vendita di cui alle Tabelle 6 e 9 devono avere le seguenti caratteristiche:
a) differenziazione tra le varie aree di parcheggio per gli utenti, per il personale di servizio e per carico e scarico merci;
b) rispetto delle norme di sicurezza;
c) assenza di barriere architettoniche e posti riservati a portatori di handicap;
d) spazi appositi per mezzi di servizio o soccorso;
e) tecniche per la riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico;
f) delimitazione dei posti auto con apposita segnalazione;
g) depositi carrelli localizzati tra i posti auto rapidamente raggiungibili;
h) transito di veicoli distanziato dall'edificio e in particolare dall'accesso dell'edificio stesso;
i) illuminazione a spettro ampio;
j) sistemi per la raccolta dei rifiuti;
k) percorsi pedonali protetti;
l) fermate in sede propria per i servizi di trasporto pubblico locale conformi alle disposizioni regionali in materia ed accessibili alle persone con disabilità, dotate di idonee protezioni per gli utenti e degli opportuni dispositivi di infomobilità elettronica;
m) parcheggi per biciclette e motocicli e veicoli alimentati ad energia alternativa;
n) manutenzione, pulizia, agibilità ed efficienza in tutte le condizioni meteorologiche;
o) servizio di controllo, direzione, ricezione e manutenzione dell'area gestito da apposito personale.

2. Il Comune può prevedere nel Regolamento comunale ulteriori caratteristiche dei parcheggi nonché l'installazione di pensiline fotovoltaiche a copertura dei parcheggi, integrati con punti di ricarica per mezzi elettrici.


1. Fermi restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici ad uso del personale addetto previsti dalla normativa vigente, le medie e le grandi strutture di vendita devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela facilmente individuabili con apposite segnalazioni.
2. La misura minima dei servizi igienici di cui al comma 1 è la seguente:
a) per strutture con superficie di vendita compresa tra 1500 e 2.500 mq, almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini e uno per disabili, oppure un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini se attrezzati per disabili;
b) per strutture con superficie di vendita superiore alle dimensioni di cui alla lettera a), per ogni 2.500 mq di superficie di vendita almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini e uno per disabili, oppure un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini se attrezzati per disabili.



1. Per garantire l'accesso e l'utilizzo degli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche) e smi.


1. Al fine di favorire l'osmosi tra distribuzione commerciale e territorio, le grandi strutture di vendita e/o Centri e Parchi commerciali possono dotarsi all'interno di uno spazio dedicato all'attività promozionale. L'attività promozionale può essere espletata anche attraverso monitor o totem multimediali in grado di diffondere notizie sulle produzioni tipiche del territorio, sulle risorse naturalistico - ambientali e sull'offerta turistica del territorio.


1. La condivisione di sede commerciale finalizzata alla condivisione di costi e servizi presuppone la presentazione da parte di ciascun titolare dell'attività commerciale di apposita comunicazione, se trattasi di esercizio di vicinato o SCIA, se trattasi di media o grande struttura di vendita al SUAP competente per territorio.
2. La presente disposizione si applica anche alle strutture commerciali non inserite all'interno di Centri commerciali.
CAPO IV
FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO



1. In base a quanto previsto dall'articolo 33 della l.r. 22/2021, l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio negli spacci interni è subordinato:
a) alla titolarità dell'attività in capo all'ente o impresa, pubblici o privati, nel cui ambito essa si svolge;
b) allo svolgimento in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accessi alla via pubblica;
c) alla sussistenza, in capo al titolare o al preposto all'attività, dei requisiti di onorabilità, nonché dei requisiti professionali solo per le attività del settore alimentare;
d) al rispetto delle normative igienico-sanitarie e, nel caso di attività del settore alimentare, di sicurezza alimentare;
e) al rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali;
f) al rispetto della dotazione minima di standard di parcheggio previsti dal PRG.

2. Per l'apertura, ampliamento o riduzione della superficie, modifica del settore merceologico, cessazione, trasferimento di sede e subingresso è richiesta la comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.


1. Per l'avvio dell'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici deve essere presentata la comunicazione al SUAP competente per territorio ove ha la sede legale l'impresa.
2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere presentata anche in caso di modifica del settore merceologico, cessazione, trasferimento di sede e subingresso.
3. Tutti gli apparecchi automatici utilizzati devono recare la ragione sociale dell'impresa utilizzatrice, in maniera leggibile e inamovibile.
4. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni sanitarie a tutela dell'igiene e della sicurezza degli alimenti.
5. La Regione promuove la vendita mediante distributori automatici di prodotti del territorio o a chilometro zero ed incentiva le azioni dirette a ridurre il consumo di plastica.
6. Il divieto previsto dall'art. 76, comma 2, l.r. 22/2021 non si estende ai distributori dotati di lettore di carta di identità elettronica.


1. Nella comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio per l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione devono essere indicati la sussistenza dei requisiti soggettivi e il settore merceologico. I requisiti soggettivi devono essere posseduti anche dal personale incaricato alla vendita. In tutti i casi in cui la vendita comprende la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare dell'azienda, il preposto o il personale incaricato alla vendita devono possedere oltre ai requisiti di onorabilità, quelli di professionalità.
2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere presentata anche in caso di modifica del settore merceologico o trasferimento di sede.
3. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve aver presentato o presentare contestualmente alla comunicazione al SUAP competente per territorio, la comunicazione prevista dall'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).


1. Il commercio elettronico si svolge nel rispetto delle disposizioni sovranazionali e nazionali in vigore, del principio di trasparenza e delle norme a tutela dei consumatori.
2. L'attività commerciale svolta in rete può essere esercitata in riferimento ai settori merceologici.
3. L'attività è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio riportante:
- il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, solo per le attività del settore alimentare;
- il settore merceologico;
- dichiarazione attestante il possesso del magazzino e/o deposito e l'eventuale indirizzo del magazzino/deposito solo se diverso dal luogo della sede legale o operativa dell'impresa e dichiarazione di conformità in materia igienico - sanitaria, ai regolamenti edilizi ed alle norme urbanistiche, di sicurezza e di destinazione d'uso; alla dichiarazione deve essere allegata la planimetria dei locali;
- indicazione di un dominio web;
- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti anche nel caso in cui lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico.

4. Tutte le varie clausole e le condizioni generali del contratto proposte al cliente devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione (download). Devono essere rese esplicite le condizioni generali di vendita.
5. Deve essere assicurato al consumatore il diritto di recesso nei termini di legge.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano se l'attività commerciale online è associata ad un'attività per cui è stato richiesto apposito titolo abilitativo.


1. La Regione promuove la vendita di prodotti sfusi e alla spina anche a chilometro zero da effettuare in appositi "corner" e "dispenser" all'interno delle attività commerciali.
2. Per prodotti sfusi si intendono i prodotti alimentari e non alimentari la cui vendita in modalità sfusa o alla spina è espressamente prevista dalla rispettiva normativa di settore.
3. Le attività di cui al comma 1 devono essere svolte nel rispetto della normativa Comunitaria, regionale e nazionale in materia igienico-sanitaria, di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e di comunicazione delle informazioni sugli alimenti al consumatore. In particolare, devono essere fornite adeguate informazioni su origine e specificità dei prodotti venduti, su produzioni di qualità, biologiche, naturali e da filiera corta, nonché sulla trasparenza dei prezzi.
4. Al fine di promuove la diffusione del consumo critico, la Regione può utilizzare i dati ricavati dall'osservatorio di cui all'art. 9 della l.r. 22/2021 al fine di censire gli esercizi che vendono prodotti sfusi o alla spina suddivisi per territorio di appartenenza.
CAPO V
SUBENTRO



1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 54 della l.r. 22/2021 al trasferimento di titolarità o gestione dell'attività per atto tra vivi si provvede mediante presentazione di comunicazione al SUAP competente per territorio, entro quarantacinque giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento, allegando l'originale del titolo abilitativo, copia del contratto di cessione o gestione d'azienda e autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali ove previsti.
2. Fino alla presentazione della comunicazione di cui al comma 1, gli aventi diritto possono svolgere l'attività esibendo l'originale del contratto di cessione o gestione d'azienda, unitamente a copia conforme all'originale del titolo abilitativo.
3. Nel caso di trasferimento per causa di morte della titolarità dell'attività, gli aventi diritto presentano comunicazione al SUAP competente per territorio entro quarantacinque giorni dal decesso, allegando l'originale del titolo abilitativo, atto notorio da cui risulta la qualità di erede e autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali ove previsti.
4. Fino alla presentazione della comunicazione al di cui al comma 3 gli aventi diritto possono svolgere l'attività esibendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulta la qualità di erede, unitamente all'originale del titolo abilitativo. Nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti, fino alla pendenza del termine di accettazione dell'eredità ovvero per la durata di gestione provvisoria dell'impresa individuale, gli aventi diritto possono svolgere l'attività esibendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, unitamente all'originale del titolo abilitativo. In caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, gli aventi diritto possono svolgere l'attività presentando la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario unitamente all'originale del titolo abilitativo.
5. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui ai commi 1 e 3, provvede, verificati i requisiti, alla reintestazione del titolo abilitativo.


1. Il Comune dispone la decadenza del titolo abilitativo se l'attività commerciale non è stata attivata entro i termini di cui all'art 55, comma 1 lettera e) della l.r. 22/2021, salvo proroga dei suddetti termini in caso di comprovata necessità. L'eventuale proroga su motivata istanza, deve essere richiesta ed autorizzata, una sola volta, prima della scadenza del termine per la revoca e per un periodo massimo di sei mesi o dodici mesi in caso di grande struttura di vendita anche sotto forma di centro commerciale o parco commerciale.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



1. Le Province adeguano il proprio PTC entro 12 mesi dall'approvazione del presente Regolamento. In attesa si applicano le disposizioni del PTC vigente in quanto compatibili. I Comuni individuano entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tramite il PRG o mediante altri strumenti urbanistici o regolamentari, le zone del territorio dove localizzare le medie strutture di vendita anche sotto forma di Centri Commerciali o Parchi Commerciali, nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 22/2021 e nel presente Regolamento.
2. I Comuni adeguano i propri Regolamenti alle presenti disposizioni entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. In attesa si applicano le disposizioni vigenti in quanto compatibili.
3. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni, possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per medie/grandi strutture di vendita solo se compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti e nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento.
4. Le domande di autorizzazione per medie strutture di vendita in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono esaminate secondo le norme vigenti al momento della loro presentazione.
5. La modifica del settore merceologico, l'ampliamento e il trasferimento di una media struttura di vendita già autorizzata prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento sono consentiti nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 22/2021 e nel presente Regolamento. Per il subingresso si applicano le disposizioni legislative e regolamentari antecedenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
6. Le disposizioni di cui al medesimo articolo 37 non si applicano, oltre al caso previsto dall'articolo 37, comma 5 a:
a) agli ampliamenti delle medie strutture di vendita già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
b) alle attività commerciali già esistenti e previste in piani attuativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso di riconversione e riorganizzazione in attività commerciali di aree mercatali miste.

7. Per gli esercizi commerciali già in attività alla data in vigore del presente Regolamento i parametri di superficie di parcheggio restano quelli preesistenti anche nei casi di subentro, qualora l'attività sia inerente lo stesso settore merceologico. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l'adeguamento ai nuovi parametri di parcheggio è richiesto, per tutta la superficie di vendita, in caso di modifica del settore merceologico. In caso di ampliamento della superficie di vendita, l'adeguamento ai nuovi parametri di parcheggio è richiesto per la sola parte ampliata, tenendo conto della distinzione tra settore alimentare e non alimentare. L'eventuale riduzione dei parametri di parcheggio previsti comporta la riduzione proporzionale della superficie di vendita, in mancanza della quale l'autorizzazione è revocata.
8. L'art 54, comma 4, della l.r. 22/2021 non si applica alle sospensioni derivanti da procedure fallimentari, concorsuali o di esdebitazione, anche se iniziate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, purché le procedure non siano ancora concluse. L'art 54, comma 4, si applica alle sospensioni di attività volontarie attivate su richiesta dell'interessato.
9. In attesa della modulistica pubblica (nazionale unificata e/o regionale), può essere utilizzata quella adottata ai sensi della normativa regionale previgente, integrata nei contenuti con quanto richiesto dalla medesima l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento.
10. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per le finalità di cui all'articolo 9 della l.r. 22/2021 è fatto obbligo al Comune di Comunicare con modalità telematica all'Osservatorio regionale del commercio ogni variazione della rete commerciale del proprio territorio. Le imprese commerciali ricadenti nei Comuni che sono in regola con l'invio dei dati all'osservatorio regionale del commercio che partecipano a bandi regionali per l'incentivazione hanno diritto a una priorità pari a punti 5.
11. Nel rispetto delle normative di settore, un operatore commerciale può svolgere, all'interno di un stesso locale a destinazione d'uso commerciale, due o più attività qualificabili come somministrazione di alimenti e bevande, vendita di giornali e riviste, distributori automatici, commercio elettronico e simili.
12. Nel rispetto delle specifiche normative di settore, le attività di commercio all'interno delle aree delle stazioni ferroviarie e degli aeroporti non sono configurabili come grande struttura di vendita o come Centro Commerciale/Parco Commerciale, ma come tante singole attività di vendita.
13. E' abrogato il regolamento n. 1/2015 e le disposizioni regolamentari o regolatorie comunque non compatibili con il presente Regolamento, con decorrenza a partire dall'entrata in vigore dello stesso.
14. Per quanto non espressamente stabilito, si rinvia alla normativa sovranazionale, nazionale e regionale in vigore ed in particolare alle disposizioni della legge 241/1990 e smi.
15. Le disposizioni del presente regolamento che si pongono in contrasto con eventuali norme nazionali o governative sopravvenute difformi sono automaticamente disapplicate.
16. La modulistica standardizzata è aggiornata o emanata ex novo dalla struttura regionale competente entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul BUR Marche.


1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


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