Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 4 luglio 2022, n. 14
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2019, n. 38 (Disposizioni in materia di equo compenso)
Pubblicazione:(B.U. 14 luglio 2022, n. 59)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Professioni - Mestieri

Sommario





1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 novembre 2019, n. 38 (Disposizioni in materia di equo compenso), dopo le parole "partecipate dalla Regione" sono aggiunte le seguenti: "nonché agli enti locali o altri enti, pubblici o privati, che esercitano funzioni conferite dalla Regione stessa".


1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 38/2019 sono inseriti i seguenti:
"Art. 2 bis (Presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione) 1. La presentazione per conto dei privati cittadini e delle imprese di un'istanza, comunque denominata, anche di natura autorizzatoria o concessoria, prevista da norme e da regolamenti regionali, provinciali, comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera o dalle lettere di affidamento dell'incarico sottoscritte dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni.
2. La lettera di affidamento dell'incarico deve contenere i dati del professionista, gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio, posta elettronica certificata, gli estremi dell'assicurazione professionale obbligatoria, la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste ed il relativo compenso.
3. Il compenso di cui al comma 2 deve risultare proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, sulla base della vigente legislazione statale e dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità considerate, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale da svolgere.
Art. 2 ter (Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)
1. L'amministrazione, al momento conclusivo di un iter amministrativo iniziato con la presentazione di un'istanza, di cui all'articolo 2 bis, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell'esecuzione delle opere, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, secondo i modelli adottati dalla Giunta regionale e, sulla base di questi, dai competenti organi degli enti di cui all'articolo 2, pubblicati nei rispettivi siti web.
2. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione è effettuata dall'amministrazione competente ai sensi del comma 1.
3. Nel caso di prestazione a carattere tecnico, il pagamento delle competenze professionali di cui al comma 1 è comunque subordinato alla preventiva attestazione da parte dell'amministrazione competente in ordine all'idoneità del progetto o dell'elaborato tecnico comunque denominati, presentato per la conclusione dell'iter amministrativo.".



1. Le disposizioni di questa legge non si applicano ai procedimenti amministrativi in corso alla data della sua entrata in vigore.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.