Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2022, n. 20
Titolo:Assestamento del bilancio 2022- 2024 e modifiche normative
Pubblicazione:(B.U. 6 ottobre 2022, n. 85)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


CAPO I ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
Art. 1 (Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2021)
Art. 2 (Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021)
Art. 3 (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2021)
Art. 4 (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2021)
CAPO II MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE
Art. 5 (Modifiche alla l.r. 9/2006)
Art. 6 (Modifiche alla l.r. 18/2021)
Art. 7 (Modifica alla l.r. 29/2021)
Art. 8 (Modifiche alla l.r. 39/2021)
Art. 9 (Modifica alla l.r. 30/2021)
Art. 10 (Modifica alla l.r. 35/2021)
Art. 11 (Modifiche alla l.r. 31/2001)
Art. 12 (Modifica alla l.r. 8/2022)
Art. 13 (Modifiche alla l.r. 9/2022)
Art. 14 (Modifica alla l.r. 12/2022)
Art. 15 (Modifiche alla l.r. 13/2022)
Art. 16 (Attività INFEA Informazione, formazione ed educazione ambientale)
Art. 17 (Finalizzazioni di spesa)
Art. 18 (Modifiche alla l.r. 17/2003)
Art. 19 (Proroga relativa agli organi dell'Ente parco naturale del Monte San Bartolo)
CAPO III VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 20 (Variazioni delle tabelle allegate alla l.r. 38/2021 e alla l.r. 39/2021)
Art. 21 (Autorizzazione all'indebitamento per investimenti nel triennio 2022/2024)
Art. 22 (Variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa 2022-2024)
Allegati
Art. 24 (Copertura finanziaria)
Art. 25 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati

CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024



1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2021, già iscritti con la legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 (Bilancio di previsione 2022-2024), nello stato di previsione delle entrate per l'importo presunto di euro 2.699.521.752,26, sono rideterminati in euro 1.918.607.950,46 in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'anno 2021.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2021, già iscritti con la l.r. 39/2021 nello stato di previsione della spesa per l'importo presunto di euro 2.363.615.185,36 sono rideterminati in euro 1.672.974.063,07 in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'anno 2021.


1. L'ammontare della giacenza di cassa presso la tesoreria regionale alla chiusura dell'esercizio 2021, già iscritta con la l.r. 39/2021 nello stato di previsione delle entrate per l'importo presunto di euro 524.206.482,78 è stabilita per effetto delle risultanze del rendiconto generale della Regione per l'anno 2021, nell'importo di euro 575.337.061,06.


1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del rendiconto generale della Regione per l'anno 2021, è quantificato in euro 664.673.754,04.
2. L'ammontare relativo alle quote accantonate e vincolate specificate nell'Allegato a) "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" del rendiconto generale della Regione per l'anno 2021, è pari complessivamente a euro 741.900.211,18.
3. Per effetto delle quote accantonate e delle quote vincolate, l'esercizio 2021 si chiude, con un disavanzo di amministrazione di euro 77.226.457,14 che corrisponde interamente al debito autorizzato e non contratto specificato nell'Allegato o) "Prospetto mutui autorizzati e non contratti" del rendiconto generale della Regione per l'anno 2021.


1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui degli anni pregressi per il finanziamento degli investimenti realizzati, già stabilita dal comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 39/2021 in complessivi euro 150.291.538,64, è rideterminata in complessivi euro 77.226.457,14 secondo le risultanze dell'Allegato o) "Prospetto mutui autorizzati e non contratti" del rendiconto generale della Regione per l'anno 2021, come di seguito specificato:
a) relativamente all'anno 2006 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 13.696.204,51 si stabilisce nel nuovo importo di euro 0,00;
b) relativamente all'anno 2007 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 14.263.893,73 si stabilisce nel nuovo importo di euro 7.968.854,50;
c) relativamente all'anno 2008 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 19.022.285,75 si stabilisce nel nuovo importo di euro 13.956.684,01;
d) relativamente all'anno 2009 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 10.530.386,76 si stabilisce nel nuovo importo di euro 6.074.314,53;
e) relativamente all'anno 2010 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 16.646.971,23 si stabilisce nel nuovo importo di euro 9.452.979,18;
f) relativamente all'anno 2011 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 6.088.875,44 si stabilisce nel nuovo importo di euro 5.284.035,10;
g) relativamente all'anno 2019 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 6.788.947,38 è confermato nell'importo di euro 6.788.947,38;
h) relativamente all'anno 2020 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 16.362.761,32 si stabilisce nel nuovo importo di euro 13.554.218,98;
i) relativamente all'anno 2021 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 46.891.212,52 si stabilisce nel nuovo importo di euro 14.146.423,46.

CAPO II
MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE



1. Dopo l'articolo 43 bis della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è inserito il seguente:
"Art. 43 ter (Registro regionale)
1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di turismo, il registro delle strutture ricettive di cui al Titolo ll, con esclusione del Capo II, Sezione II, e dei Capi III e IV.
2. Alle strutture inserite nel registro di cui al comma 1 è attribuito un codice identificativo regionale.
3. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per la costituzione e la tenuta del registro nonché le caratteristiche e le modalità di utilizzo del codice identificativo regionale, nel rispetto della normativa europea e statale vigente.".

2. La Giunta regionale adotta l'atto di cui al comma 3 dell'articolo 43 ter della l.r. 9/2006, come introdotto da questa legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa stessa legge.
3. I dati relativi al registro regionale delle strutture extra-alberghiere di cui all'articolo 34 bis della l.r. 9/2006, abrogato da questa legge, confluiscono d'ufficio nel registro regionale di cui al medesimo articolo 43 ter.
4. L'articolo 34 bis della l.r. 9/2006 è abrogato.
5. Dall'applicazione di questo articolo non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale) è inserita la seguente:
"f bis) nomina i componenti del Comitato tecnico-consultivo per la legislazione;".

2. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 18/2021 le parole: "direttore di dipartimento" sono sostituite dalla seguente: "dirigente".


1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile) è sostituito dal seguente:
"2. Per il finanziamento del Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa di cui all'articolo 4, con questa legge è autorizzata a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" dello stato di previsione della spesa per l'anno 2021 la spesa massima di euro 80.000,00 al Titolo 1 e di euro 20.000,00 al Titolo 2; per l'anno 2022 la spesa massima di euro 1.900.000,00 al Titolo 2; per l'anno 2023 la spesa massima di euro 5.800.000,00 al Titolo 2.".



1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 (Bilancio di previsione 2022-2024) l'importo: "287.243,72" è rideterminato nell'importo: "185.159,55".
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 39/2021 l'importo: "196.000,00" è rideterminato nell'importo: "500.000,00".


1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2021, n. 30 (Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della regione) è sostituito dal seguente:
"3. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 per euro 30.000,00 e "Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 per euro 170.000,00 del bilancio di previsione 2021/2023.".



1. Il comma 13 dell'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30) è sostituito dal seguente:
"13. Per effetto dei commi 5, 7 e 10 l'autorizzazione di spesa prevista nella Tabella A allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021/2023), per la legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), è ridotta di euro 200.000,00 nell'anno 2022 ed euro 2.095.800,00 nell'anno 2023; l'autorizzazione per la legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero), è ridotta di euro 60.000,00 per l'anno 2022.".



1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è aggiunta la seguente:
"b bis) richieste di emissione di provvisori di uscita da parte dell'istituto tesoriere, affinché quest'ultimo possa effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, come previsto dall'articolo 58, comma 5, del d.lgs. 118/2011.".

2. Il comma 3 dell'articolo 51 della l.r. 31/2001 è sostituito dal seguente:
"3. Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b) sono firmati da un addetto al riscontro contabile e dal responsabile del servizio finanziario o da un suo delegato. Gli atti di cui al comma 1, lettera b bis) sono firmati dal funzionario competente in materia e dal responsabile del servizio finanziario o da un suo delegato.".



1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2022, n. 8 (Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria) sono inseriti i seguenti:
"3 bis. Per ciascuna annualità 2023 e 2024, è autorizzata la spesa di euro 12.000,00 a carico della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.
3 ter. Alla copertura delle spese autorizzate al comma 3 bis si provvede, per ciascuna annualità 2023 e 2024, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.".



1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2022, n. 9 (Promozione e disciplina degli Ecomusei) sono inseriti i seguenti:
"3 bis. Per ciascuna annualità 2023 e 2024, è autorizzata la spesa di euro 60.000,00, a carico della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 per euro 30.000,00 e Titolo 2 per euro 30.000,00, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.
3 ter. Alla copertura delle spese autorizzate al comma 3 bis si provvede, per ciascuna annualità 2023 e 2024, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.".

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 9/2022 è sostituito dal seguente:
"4. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge regionale di approvazione dei relativi bilanci.".



1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 19 maggio 2022, n. 12 (Interventi a sostegno delle vittime del dovere e individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo) sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Per ciascuna annualità 2023 e 2024, è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000,00 di cui euro 20.000,00 per gli interventi indicati all'articolo 3 ed euro 20.000,00 per gli interventi indicati all'articolo 5, da iscrivere nella Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.
2 ter. Alla copertura delle spese autorizzate al comma 2 bis si fa fronte mediante contestuale ed equivalente riduzione delle risorse già iscritte a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.".



1. All'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 13 (Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modifiche normative), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente:
"c bis) Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese che hanno subito danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022;";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il fondo di cui alla lettera c) del comma 1 è stabilito, per l'anno 2022, in euro 1.000.000,00 ed è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2022-2024 in aumento alla Missione 14, Programma 01, Titolo 01; la copertura è garantita dalle nuove entrate iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio vigente al Titolo 2, Tipologia 0101 per euro 500.000,00 e al Titolo 3, Tipologia 0500 per euro 500.000,00.";
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Il fondo di cui alla lettera c bis) del comma 1 è stabilito, per l'anno 2022, in euro 6.072.938,00 ed è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2022-2024 nella Missione 14, Programma 01, Titolo 01; la copertura è garantita per euro 2.750.000,00 dalle entrate iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio al Titolo 2, Tipologia 01 per euro 1.250.000,00 e al Titolo 3, Tipologia 05 per euro 1.500.000,00 e per euro 3.322.938,00 dal complesso delle variazioni apportate con la legge di assestamento del bilancio 2022/2024 allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'allegato 9 della medesima legge di assestamento.";
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La Regione acquisisce allo stato di previsione dell'entrata del bilancio 2022-2024 - annualità 2022, complessivi euro 5.300.000,00 di cui euro 3.800.000,00 relativi alle risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 al Titolo 3, Tipologia 0500 ed euro 1.500.000,00 relativi alla compartecipazione della Camera di commercio delle Marche alla costituzione dei fondi per il sostegno alla liquidità al Titolo 2, Tipologia 0101.";
e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6 bis. La Regione acquisisce al Titolo 2, Tipologia 0101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2022-2024 - annualità 2022, euro 250.000,00 relativi alla compartecipazione della Camera di commercio delle Marche alla costituzione del fondo di cui alla lettera c bis) del comma 1, per il sostegno alla liquidità; al Titolo 3, Tipologia 0500, euro 500.000,00 relativi alle risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006.";
f) al comma 7 le parole: "a), b), c) e d" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), c bis) e d".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/2022, stabilito in euro 3.615.162,86, dal comma 2 del medesimo articolo 1, è rideterminato in euro 3.485.162,86.
3. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 13/2022, dopo le parole: "nell'annualità 2022", sono aggiunte le parole: ", per euro 700.000,00 nell'annualità 2023 e per euro 450.000,00 nell'annualità 2024".


1. Per le attività INFEA Informazione, formazione ed educazione ambientale svolte dai Centri di educazione ambientale è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2022 ed euro 200.000,00 per l'anno 2023 da iscrivere nella Missione 9, Programma 02, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022/2024.


1. Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale 17 maggio 2018, n. 15 (Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura fotografica), annualità 2022 e 2023, inserite nella tabella A dell'allegato 14 di questa legge, sono finalizzate all'attuazione dell'articolo 3 della medesima legge.
2. Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale 29 luglio 2019, n. 22 (Valorizzazione delle arti visive e figurative e dell'attività del Museo Archivio del Manifesto), annualità 2022 e 2023, inserite nella tabella A dell'allegato 14 di questa legge, sono finalizzate all'attuazione dell'articolo 3 della medesima legge.


1. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 9, l'articolo 11 e il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi).


1. Nelle more della legge regionale di riforma delle aree protette, il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo dell'Ente parco naturale del Monte San Bartolo, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, sono prorogati fino alla nomina dei nuovi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022.
CAPO III
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. DISPOSIZIONI FINANZIARIE



1. Le tabelle allegate alla legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)) sono modificate come segue:
a) la tabella B "Rifinanziamento per gli anni 2022-2024 di leggi regionali " è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata a questa legge;
b) la tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali" è modificata secondo le risultanze della tabella D 1 allegata a questa legge;
c) la tabella D 2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari" è modificata secondo le risultanze della tabella D 2 allegata a questa legge;
d) la tabella E "Autorizzazioni di spesa" è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata a questa legge.

2. La tabella A "Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2022-2024 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio" allegata alla legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 (Bilancio di previsione 2022-2024) è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata a questa legge.
3. La copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9.


1. Nel triennio 2022/2024 l'autorizzazione all'indebitamento per la copertura di interventi di investimento di cui al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 39/2021 aumenta complessivamente di euro 67.750.546,74 di cui euro 25.068.133,74 nel 2022, euro 5.862.413,00 nel 2023 ed euro 36.820.000,00 nel 2024.
2. Per effetto del comma 1 l'autorizzazione complessiva a contrarre mutui per la copertura degli interventi di investimento del triennio 2022/2024, già stabilita all'articolo 9 della l.r. 39/2021 in euro 172.721.984,66, è rideterminata complessivamente in euro 240.472.531,40 di cui:
a) euro 103.997.411,94 nel 2022;
b) euro 64.569.045,13 nel 2023;
c) euro 71.906.074,33 nel 2024.



1. Allo stato di previsione dell'entrata del Bilancio di previsione 2022-2024 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato 2 di questa legge "Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2022-2024".
2. Allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2022-2024 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato 4 di questa legge "Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2022-2024".

Allegati

1. A questa legge sono allegati:
a) Elenco delle variazioni dei residui attivi per titoli e tipologie e dei residui passivi per missioni e programmi (allegato 1);
b) Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2022-2024 (allegato 2);
c) Riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il triennio 2022-2024 (allegato 3);
d) Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2022-2024 (allegato 4);
e) Riepilogo generale delle variazioni di Bilancio per missioni - titoli per il triennio 2022-2024 (allegato 5);
f) Stato di previsione delle entrate 2022-2024 e stato di previsione delle spese 2022-2024 assestati (allegato 6);
g) Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato (allegato 7);
h) Quadro generale riassuntivo assestato (allegato 8);
i) Prospetto assestato concernente gli equilibri di Bilancio (allegato 9);
j) Prospetto assestato concernente la composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10);
k) Aggiornamento del prospetto concernente i limiti di indebitamento (allegato 11);
l) Elenco aggiornato dei capitoli che riguardano spese obbligatorie (allegato 12);
m) Aggiornamento della tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 13);
n) Variazioni alle Tabelle allegate alla l.r. 38/2021 e alla l.r. 39/2021 (Allegato 14);
o) Nota integrativa predisposta ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 118/2011 (allegato 15);
p) Allegato di interesse del tesoriere (allegato 16).



1. La copertura degli oneri finanziari derivanti da questa legge è garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'allegato 9.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

Scarica allegato in formato pdf