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Atto:LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2022, n. 21
Titolo:Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile)
Pubblicazione:(B.U. 13 ottobre 2022, n. 86)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile), dopo la parola: "recupero," sono inserite le seguenti: "compreso il restauro conservativo,".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 29/2021, è inserito il seguente:
"2 bis. L'attuazione degli interventi di cui al Capo II è soggetta, sin dalla fase progettuale, al rispetto dei principi e delle misure di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).".

3. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 29/2021 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'attuazione di detti interventi è soggetta, sin dalla fase progettuale, al rispetto dei principi e delle misure di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004.".
4. All'alinea del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 29/2021, le parole: "tutela e valorizzazione dei beni e delle attività ambientali e culturali" sono sostituite dalle seguenti: "attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio".
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 29/2021, è inserito il seguente:
"1 bis. Per gli aspetti relativi alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, nelle more della elaborazione e adozione del Piano paesaggistico di cui articoli 135 e 143 del d.lgs. 42/2004, per l'approvazione del programma di cui al comma 1 sono altresì sentiti i competenti uffici periferici del Ministero della cultura.".

6. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 29/2021 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In particolare, per gli interventi sugli immobili aventi valore artistico, storico, culturale o paesaggistico è fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. 42/2004. Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III dello stesso decreto, i medesimi interventi sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico elaborato congiuntamente con il Ministero della cultura ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del medesimo decreto, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 140, 141 e 141-bis dello stesso decreto, ovvero nei casi e limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero della cultura, destinato a confluire nel piano paesaggistico.".


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.