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Atto:LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2022, n. 23
Titolo:Celebrazioni dell’anniversario della Battaglia del Pian Perduto
Pubblicazione:(B.U. 13 ottobre 2022, n. 86)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attivitŕ culturali – Celebrazioni

Sommario





1. La Regione, nel più ampio quadro di iniziative volte a promuovere il patrimonio storico e culturale della comunità marchigiana nonché lo sviluppo di forme di turismo imperniato sulle peculiarità del territorio, celebra la ricorrenza della Battaglia del Pian Perduto, evento storico del 19 luglio 1522.
2. La Regione promuove, altresì, la sottoscrizione con la Regione Umbria di un protocollo d'intesa atto a condividere la ricorrenza della Battaglia del Pian Perduto, quale evento storico-culturale comune, con l'impegno a consolidare e accrescere, attorno alla celebrazione annuale della stessa ricorrenza, il valore fondante della pace nonché lo sviluppo alla collaborazione istituzionale, amministrativa e culturale tra Regioni.


1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione sostiene:
a) iniziative in occasione della ricorrenza storica e altre iniziative di ricerca storico-culturale con annessi progetti editoriali, di diffusione della memoria storica del territorio e delle tradizioni culturali, religiose, artistiche e sociali, nonché di sviluppo turistico-culturale e di promozione degli aspetti identitari legati alla ricorrenza e ai luoghi interessati;
b) attività di studio e predisposizione di una Carta della Montagna che, dopo la Carta di Fonte Avellana (1996), sia strumento di sviluppo dei territori montani.

2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 3, determina i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative e approva il programma degli interventi da finanziare al Comune di Castelsantangelo sul Nera quale ente capofila.


1. La Giunta regionale costituisce il Comitato promotore delle celebrazioni dell'anniversario della Battaglia del Pian Perduto composto:
a) dal Presidente della Giunta o assessore alla cultura da lui delegato, che lo presiede;
b) dal dirigente della Giunta regionale competente in materia di beni e attività culturali o suo delegato;
c) dal Sindaco del Comune di Castelsantangelo sul Nera;
d) dal Presidente dell'Unione montana Marca di Camerino.

2. Possono partecipare al Comitato, in qualità di invitati permanenti:
a) un rappresentante della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche;
b) l'Arcivescovo di Camerino-San Severino o suo delegato;
c) il Sindaco del Comune di Norcia;
d) l'Arcivescovo di Spoleto-Norcia o suo delegato;
e) i presidenti delle delegazioni CAI di Camerino, Macerata e San Severino Marche;
f) il Presidente della Provincia di Macerata;
g) il Presidente del Parco nazionale dei Monti Sibillini.

3. Il Comitato dura in carica per tre anni.
4. La Giunta regionale assicura:
a) la costituzione di una segreteria a supporto del Comitato medesimo;
b) la facoltà di integrare per questioni specifiche il Comitato, su richiesta del Comitato stesso, con rappresentanti di enti ed istituzioni coinvolti.

5. I componenti del Comitato svolgono le funzioni a titolo gratuito.
6. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) elaborare un piano e un programma di iniziative culturali destinati alla valorizzazione della ricorrenza storica e dei luoghi ad essa legati, comprendenti attività di ricerca e di rievocazione, editoriali, naturalistiche, religiose e di organizzazione di manifestazioni ed eventi, da attuarsi in una prospettiva regionale e interregionale tra Marche e Umbria;
b) predisporre e coordinare programmi tesi a favorire processi di sviluppo turistico-culturale, nonché attività ed azioni comuni di valorizzazione connesse alle celebrazioni;
c) elaborare un programma annuale di specifici itinerari naturalistici, turistici e religiosi a carattere regionale e interregionale, individuando la tappa principale nella Chiesa della Madonna della Cona, l'edificio religioso situato nel punto più alto delle Marche.



1. In sede di prima applicazione di questa legge, la Giunta regionale provvede alla costituzione del Comitato entro dieci giorni dall'entrata in vigore della stessa.


1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata la spesa di euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:
a) per l'anno 2022 mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024, relative all'intervento autorizzato nell'allegato 3 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 13 (Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modifiche normative) alla voce "Contributo straordinario al Comune di Castelsantangelo sul Nera per le celebrazioni dell'anniversario della battaglia del Pian Perduto - Spese correnti";
b) per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante incremento degli stanziamenti nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 e contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 01 "Fondo di riserva" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

3. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese relative agli interventi previsti da questa legge si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. Per effetto della lettera a) del comma 2, l'autorizzazione di spesa prevista alla voce "Contributo straordinario al Comune di Castelsantangelo sul Nera per le celebrazioni dell'anniversario della battaglia del Pian Perduto - Spese correnti" iscritta nella Missione 05, Programma 02, inserita nell'allegato 3 della legge regionale 13/2022, è soppressa.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.