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Atto:LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2022, n. 24
Titolo:Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attivitŕ produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19)
Pubblicazione:(B.U. 3 novembre 2022, n. 93)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2020, n.13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19) le parole: "TAEG bancario" sono sostituite dalla parola: "TAN".
2. Dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 13/2020 è aggiunta la seguente:
"b bis) resta impregiudicata la facoltà dell'istituto di credito di applicare, al contratto di finanziamento, un TAEG alle condizioni di mercato.".



1. Per le misure di sostegno previste al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 13/2020, è autorizzata, per l'anno 2022, l'ulteriore spesa di euro 600.000,00 a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 13 (Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modifiche normative) già iscritte nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e conseguentemente il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13/2022 è ridotto di euro 600.000,00.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione. 


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.