Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 1 settembre 1977, n. 37
Titolo:Rifinanziamento della legge regionale 16.1.1974, n. 2 per la realizzazione di opere di edilizia scolastica minore.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 settembre 1977, n. 52)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia non abitativa
Note:Abrogata dall'art. 85, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Sommario




Art. 1

Per le finalitŕ previste dall'art. 1 della legge regionale 16.1.1974, n. 2, č autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di lire 200 milioni.

Art. 2

I termini di presentazione delle domande e le norme per l'attribuzione e l'erogazione dei contributi restano quelli previsti dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19.7.1976, n. 18 concernente modifiche e integrazioni alla legge regionale 16.1.1974, n. 2.

Art. 3

Le somme occorrenti per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente sono iscritte a carico del cap. 2331201 "Contributi per il finanziamento di opere di adattamento e riattamento della edilizia scolastica minore" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 - rubrica terza titolo secondo - "Spese di investimento" il cui finanziamento di competenza č stabilito in L. 200 milioni; lo stanziamento di cassa del detto capitolo č aumentato di L. 200 milioni.
Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2700101 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti alle funzioni normali" - partita n. 1 dell'elenco 9 - del bilancio per l'anno 1977.