Leggi e regolamenti regionali
Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 14 dicembre 2022, n. 8 |
Titolo: | Ulteriori modifiche al regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalitŕ dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura) |
Pubblicazione: | (B.U. 15 dicembre 2022, n. 106) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | TURISMO |
Materia: | Agriturismo – Turismo rurale |
Note: | Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 1380 del 28/10/2022 |
Sommario
Art. 1 (Modifiche dell'articolo 2)
Art. 2 (Modifiche dell'articolo 3)
Art. 3 (Sostituzione dell'articolo 4)
Art. 4 (Sostituzione dell'articolo 5)
Art. 5 (Sostituzione dell'articolo 6)
Art. 6 (Modifiche dell'articolo 8)
Art. 7 (Sostituzione dell'articolo 12)
Art. 8 (Modifiche dell'articolo 13)
Art. 9 (Inserimento dell'articolo 13bis)
Art. 10 (Modifiche dell'articolo 15)
Art. 2 (Modifiche dell'articolo 3)
Art. 3 (Sostituzione dell'articolo 4)
Art. 4 (Sostituzione dell'articolo 5)
Art. 5 (Sostituzione dell'articolo 6)
Art. 6 (Modifiche dell'articolo 8)
Art. 7 (Sostituzione dell'articolo 12)
Art. 8 (Modifiche dell'articolo 13)
Art. 9 (Inserimento dell'articolo 13bis)
Art. 10 (Modifiche dell'articolo 15)
1. Il comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)", è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) artigiano alimentare: l'impresa per la quale l'attività artigiana è riconosciuta come principale o prevalente, iscritta presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) come ditta artigiana, nonché all'albo delle imprese artigiane in base alle vigenti disposizioni;
b) Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica - BDN - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b) e all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) e agli articoli 7 e 8 del Regolamento (CE) n. 21/2004. La BDN garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori. Attraverso questo sistema è possibile rendersi conto del patrimonio zootecnico esistente sul territorio e conoscere non solo l'anagrafica ma anche la movimentazione della popolazione animale;
c) classificazione delle aziende agrituristiche: l'"idea complessiva di massima" del livello di comfort (comodità dell'accoglienza), varietà di servizi (animazione dell'accoglienza) e qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio, tranquillità) che l'azienda è in grado di offrire, attraverso l'attribuzione di categorie, espresse dalla presenza del seguente simbolo, riportato in un numero variabile in successione:
(girasole con l'immagine del picchio stilizzato)
Sono classificate le aziende che offrono l'ospitalità di cui all'articolo 4, con o senza la prestazione di altri servizi;
d) Codice aziendale dell'anagrafe zootecnica nazionale: è un codice che identifica il luogo ove sono allevati e/o commercializzati gli animali e deve essere rilasciato per ogni nuova attività di allevamento, entro venti giorni dall'ingresso degli animali in stalla, dagli Uffici Territoriali Veterinari dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) territorialmente competenti. Il codice si compone di 8 caratteri alfanumerici che riportano il Codice ISTAT del Comune (tre numeri) seguito dalla sigla della Provincia (due lettere) e da un codice progressivo (tre numeri);
e) Denominazione di Origine Protetta - DOP - Regime di qualità che identifica a livello europeo un prodotto:
1) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
2) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi intrinseci fattori naturali e umani;
3) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata;
f) Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici - EROA - come istituito dall'articolo 13 legge regionale 21/2011;
g) Fascicolo Aziendale: il fascicolo istituito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), disciplinato dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 2015 (Semplificazione della gestione PAC 2014-2020), e consiste nell'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e in particolare del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ivi comprese quelle del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
h) Indicazione Geografica Protetta - IGP - regime di qualità che identifica a livello europeo un prodotto:
1) originario di un determinato luogo, regione o paese;
2) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche;
3) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella regione geografica delimitata;
i) materia prima tracciabile o prodotto regionale tracciabile: il prodotto agricolo di origine marchigiana in quanto ottenuto da aziende agricole marchigiane singole o associate, che non ha subito alcuna lavorazione o trasformazione o distribuzione esterna all'azienda stessa; possono rientrare nei prodotti tracciabili, ai sensi del punto b), comma 2, articolo 6 della Legge regionale n. 21/2011, anche quelli provenienti da aziende agricole con sede in comuni contigui di regioni limitrofe;
j) materia prima tracciata o prodotto regionale tracciato: il prodotto alimentare di provenienza marchigiana, acquistato presso qualsiasi operatore economico, per il quale sia fornita idonea documentazione (fattura o documentazione fiscale equivalente, documento di trasporto e simili) attestante l'origine marchigiana del prodotto stesso o delle materie prime utilizzate nel caso di prodotti trasformati. Tale documentazione dovrà, inoltre, fornire le informazioni principali relative alle varie fasi del processo produttivo, a partire dalla nascita del bene agricolo fino alla trasformazione e alla distribuzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni europee e nazionali nel campo della sicurezza alimentare - in particolare, nel caso di prodotti di origine animale, dove è verificabile la "rintracciabilità", il prodotto si considera tracciato nel caso in cui il documento fiscale riporti il codice identificativo o del singolo animale (esempio bovini - equidi - ovicaprini meno gli agnelli) o della singola partita degli animali (esempio suini/avicoli etc.); possono rientrare nei prodotti tracciati, ai sensi del punto b), comma 2, articolo 6 della Legge regionale n. 21/2011, anche quelli provenienti da aziende agricole con sede in comuni contigui di regioni limitrofe;
k) Qualità Garantita dalle Marche - QM - marchio di qualità collettivo per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari della Regione Marche riconosciuto a livello europeo;
l) Specialità Tradizionale Garantita - STG - regime di qualità, relativo alle specialità tradizionali garantite, istituito a livello europeo per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali;
m) Superficie Agricola Utilizzata - SAU - Ai fini della Legge Regionale n. 21/2011 e del Regolamento Regionale n. 6/2013, si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali e al pascolo; sono escluse dalla SAU le superfici forestali, salvo gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della L.R. 6/2005 e le superfici a bosco in attualità di coltura di cui alla L.R. 12/2016, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino - SUINO) con la previsione di un carico minimo di 0,3 UBA/ettaro;
n) Utenti Macchine Agricole - UMA - registro: elenco nominativo degli utenti ammessi all'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica);
o) zona: l'ambito territoriale omogeneo, interno al territorio regionale, non delimitato da confini amministrativi.
1. Al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)", la parola: "principalità" è sostituita con la parola: "prevalenza".
2. Al comma 4 al dell'articolo 3 del r.r. 6/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "in base alla normativa europea vigente," sono inserite le parole: "nonché nelle aree comprese nei parchi regionali e nazionali, nelle riserve naturali e nelle aree Natura 2000,"
b) le parole: "degli addetti" sono sostituite dalle parole: "delle aziende".
1. L'articolo 4 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)", è sostituito dal seguente:
1. L'ospitalità di cui all'articolo 5 della l.r. 21/2011 consiste nella fornitura del servizio di pernottamento:
a) in alloggi, ricavati in appositi locali nella disponibilità dell'azienda, con eventuale somministrazione della prima colazione;
b) in spazi aperti, opportunamente attrezzati con piazzole per la sosta.
2. L'attività di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo può essere liberamente organizzata dall'operatore agrituristico in camere o in unità abitative autonome, nel rispetto della vigente normativa in materia urbanistica e igienico-sanitaria, nonché della capacità ricettiva consentita dal rispetto del rapporto di connessione, come indicato dall'articolo 5, commi 1 e 2, della l.r. 21/2011.
3. Nel caso di ospitalità in unità abitative autonome, l'attività può essere esercitata nei locali destinati al pernottamento consistenti in:
- camere
- soggiorni, salotti, zone giorno o simili se attrezzati per il posizionamento di posti letto.
Il periodo di permanenza consentito allo stesso ospite non può superare, nell'anno solare, l'arco temporale massimo di tre mesi. Se nella SCIA sono indicate superfici prive di posti letto destinate a soggiorni, salotti, zone giorno o simili, l'utilizzo delle stesse per aumentare la capacità di alloggio è sanzionata ai sensi dell' articolo 23, comma 3, della l.r. 21/2011.
4. Se l'azienda agrituristica offre la sola prima colazione agli alloggiati, la percentuale del 65 per cento di materia prima o prodotto, indicata nell'articolo 5, comma 7, della l.r. 21/2011, è calcolata in termini di valore economico.
5. Le piazzole per la sosta di cui al comma 1, lettera b), devono essere predisposte e attrezzate per l'accoglienza stagionale di tende, roulotte, autocaravan o altri mezzi di soggiorno, secondo le prescrizioni riportate nell'allegato 6.
In considerazione che l'agriturismo è ricompreso tra le strutture ricettive all'aperto, rientrano tra i mezzi di soggiorno che possono essere allestiti dall'operatore agrituristico le strutture amovibili come case mobili, tende glamping, case sugli alberi, alloggi in botti e simili; come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) il loro utilizzo è consentito a condizione che le strutture e le attrezzature impiegate non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno, siano di facile rimozione, conservino i meccanismi di rotazione in funzione e gli allacciamenti alle reti tecnologiche di adduzione e di smaltimento siano rimovibili in qualsiasi momento e, in ogni caso, il Comune dove ricadono le particelle interessate alla realizzazione delle piazzole, deve autorizzare sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico la loro messa in opera.
Le tende e le tende lodge devono essere realizzate con materiali smontabili e trasportabili.
L'operatore agrituristico può allestire fino ad un massimo di 8 piazzole con le strutture amovibili precedentemente elencate.
In ogni caso, tutti i manufatti installati dall'operatore agrituristico dovranno essere rimossi quando lo stesso operatore decidesse di cessare l'attività di ospitalità agrituristica in spazi aperti con queste tipologie di strutture.
Le piazzole possono essere dislocate in più siti aziendali anche singolarmente e se allestite su terreni in pendenza possono essere realizzate con strutture in legno o altro materiale idoneo o con movimenti di terra dove consentito, per realizzare i piani orizzontali in sicurezza con esclusione delle opere murarie.
Il periodo di permanenza consentito allo stesso ospite non può superare, nell'anno solare, l'arco temporale massimo di tre mesi.
La superficie da destinare a piazzola o unità di sosta deve essere di almeno 60 metri quadrati e almeno due piazzole devono essere realizzate con percorsi idonei al superamento delle barriere architettoniche.
Nel caso vengano realizzate solo piazzole con mezzi di soggiorno allestiti dall'operatore agrituristico e dotati di servizi igienico - sanitari e lavanderia, non è necessario realizzare i servizi comuni.
6. Non rientra nell'attività agrituristica la fornitura, sui terreni di pertinenza dell'azienda agricola, del servizio di rimessaggio per roulottes, autocaravan o altri veicoli ovvero per le case mobili.
1. L'articolo 5 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)", è sostituito dal seguente:
1. Ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 21/2011 l'azienda che esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande garantisce che:
a) almeno il 30 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga dalla produzione aziendale;
b) un ulteriore 30 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga da aziende agricole singole o associate ubicate in ambito regionale o in comuni contigui di regioni limitrofe come prodotto tracciato o tracciabile; nel caso di approvvigionamento presso aziende ricadenti in comuni contigui di regioni limitrofe è consentito l'acquisto e il successivo uso di prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o specialità tradizionali garantite realizzati in areali di produzione che comprendono tutto o parte del territorio della Regione Marche;
c) un massimo del 20 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga da acquisiti effettuati presso artigiani alimentari della zona o presso aziende di trasformazione dei prodotti agricoli locali operanti nel territorio regionale, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, per i prodotti tradizionali individuati ai sensi della normativa statale vigente, per i prodotti considerati biologici dalla normativa europea e statale e per i prodotti a marchio Qualità garantita delle Marche (QM);
d) la quota residua massima del 20 per cento del valore della materia prima utilizzata calcolato su base annua, provenga dalla normale distribuzione commerciale.
2. Nel rispetto delle vigenti norme regionali in materia di commercializzazione e consumo delle carni di selvaggina abbattuta e di tutti i requisiti igienico - sanitari, possono essere somministrate anche le carni di ungulati selvatici provenienti da stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 e prelevate esclusivamente nel territorio regionale o in comuni contigui di regioni limitrofe. Ai fini del calcolo delle percentuali minime di materie prime alimentari per la preparazione dei pasti di cui all'art. 6 della l.r. 21/2011, le carni in questione sono considerate materie prime tracciate o tracciabili ai sensi del comma 1 del presente articolo, lettera b).
3. Per le aziende che praticano l'agricoltura biologica e offrono alimenti e bevande esclusivamente biologici, nonché per le aziende che ricadono nelle aree montane e svantaggiate individuate in base alla normativa dell'Unione europea, la percentuale di produzione aziendale indicata al comma1, lettera a), è ridotta al 25 per cento.
4. Devono essere utilizzati esclusivamente vino, birra, olio extra vergine di oliva e miele prodotti nella regione, salvo che per eventi eccezionali se ne verifichi un calo significativo di produzione accertato dalla Giunta regionale.
Parimenti, devono essere utilizzati esclusivamente prodotti orticoli e carne fresca (bovina, equina, suina, ovi-caprina, di bassa corte, ungulati, lepri, selvatici da piuma) o trasformata di provenienza regionale; fanno eccezione i prodotti che, pur utilizzati come ingredienti nelle ricette tradizionali marchigiane, non rientrano nelle tipiche trasformazioni del territorio regionale.
I prodotti orticoli e i prodotti animali, sia freschi sia trasformati, acquistati presso comuni contigui di regioni limitrofe sono equiparati ai prodotti regionali.
5. Per la determinazione del volume di attività che l'azienda può sviluppare, si utilizzano i parametri indicati nella deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 3 dell'articolo 3, relativi all'espletamento delle attività agrituristiche. La SCIA deve riportare esplicitamente il numero totale di pasti che l'azienda agrituristica è in grado di somministrare nel corso dell'anno, comprendendo sia i pasti consumati presso l'azienda, anche all'aperto, sia la somministrazione svolta mediante servizio di asporto o di consegna a domicilio.
6. Sono considerati di propria produzione i prodotti ottenuti e lavorati in modo tradizionale nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazione esterna. Le produzioni interessate da quest'ultima, per la quale deve essere conservata agli atti la specifica documentazione relativa al conferimento o conto lavorazione, devono mantenere le caratteristiche originali di ogni produzione tipica. Rientrano tra i prodotti aziendali anche quelli conferiti a cooperative o a consorzi di trasformazione di cui l'azienda fa parte, i quali successivamente cedono il prodotto finito all'azienda agricola in quantità proporzionale a quanto conferito. E' parte di una cooperativa o di un consorzio l'azienda agricola che ne è socia ai sensi dello statuto. Sono considerati prodotti propri anche quelli ottenuti attraverso regolari contratti di soccida semplice quando la proprietà degli animali è esclusivamente del soccidante. In questo caso, però, gli animali allevati con il contratto di soccida non rientrano nel calcolo del tempo-lavoro agricolo per la verifica del rispetto del rapporto di connessione con l'attività agrituristica.
7. Tutti i prodotti utilizzati per la somministrazione degli alimenti e delle bevande, compresa la prima colazione, devono risultare dalle registrazioni contabili dell'azienda agricola nel rispetto delle modalità previste dalla normativa fiscale vigente.
8. Ai prodotti aziendali che vengono ceduti all'azienda agrituristica mediante movimento interno di beni con emissione di specifica documentazione fiscale a norma di legge (fattura o documentazione fiscale equivalente, documento di trasporto e simili), può essere applicato il più probabile valore di mercato rilevato dai prezzari della CCIAA o nei mercati agricoli della zona o in alternativa, nel caso in cui l'azienda svolga anche l'attività di vendita diretta, i prezzi di vendita effettivamente realizzati nell'anno solare precedente. In quest'ultimo caso i prezzi applicati sono comunque confrontati, in sede di controllo, con i valori standard utilizzati dalla Regione nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale e gli eventuali scostamenti superiori al 50 per cento devono essere adeguatamente motivati dall'imprenditore.
9. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli operatori agrituristici che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande comunicano alla Regione e al Comune, anche telematicamente, i dati relativi ai pasti somministrati nell'anno precedente.
1. L'articolo 6 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)", è sostituito dal seguente:
1. L'organizzazione di degustazioni e di eventi promozionali, che possono essere svolti anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, e che riguardano i prodotti provenienti prevalentemente dalle proprie aziende eventualmente integrati con prodotti di altre aziende agricole regionali, prevista dell'articolo 7 della l.r. 21/2011, consiste nella messa a disposizione all'ospite di piccole quantità di prodotti enogastronomici aziendali, con l'obiettivo della valutazione qualitativa ovvero di promuovere e valorizzare le produzioni agroalimentari strettamente collegate al loro territorio di origine.
2. Per realizzare tale servizio occorre disporre di locali a norma per la preparazione e somministrazione di alimenti, secondo quanto previsto nell'allegato 6.
1. Al comma 3 dell'articolo 8 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)", dopo le parole: "del settore volta a volta interessato" sono inserite le parole: ", tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 10 comma 2bis della LR 21/2011".
1. L'articolo 12 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)", è sostituito dal seguente:
1. In base a quanto previsto dall'articolo 16 della l.r. 21/2011, per l'esercizio dell'attività agrituristica possono essere utilizzati sia i fabbricati a destinazione abitativa, con esclusione di quelli di categoria di lusso, sia i fabbricati strumentali all'attività agricola, esistenti sul fondo, fermo restando che nel caso di immobili edificati dopo il 1967, gli stessi devono risultare regolarmente edificati con relativa abitabilità o agibilità e successivo accatastamento.
2. Per i fabbricati strumentali realizzati ai sensi della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo) per i quali non è ancora trascorso il relativo vincolo di destinazione, al fine di utilizzo agrituristico, sarà necessario verificare, da parte della Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio, la cessazione delle condizioni di necessità che hanno consentito la loro edificazione.
3. Possono essere utilizzati anche gli immobili oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione con aumento di cubatura realizzata ai sensi della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, solo se lo stesso intervento sia avvenuto nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio mediante la conservazione del suo aspetto complessivo originario, dei singoli elementi architettonici e con l'uso di materiali e tecniche tipici della zona e previa attestazione di agibilità e successivo accatastamento.
4. Si considerano esistenti anche le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite che risultano accatastate e delle quali è possibile reperire adeguata documentazione relativa alla loro organizzazione tipologica originaria, individuabile, oltre che da specifico materiale fotografico, anche da altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale, comunque tale da permettere l'individuazione della volumetria preesistente.
5. Non possono essere utilizzate, in quanto non compatibili con l'esercizio dell'attività agrituristica, strutture quali serre, immobili per allevamenti zootecnici a carattere industriale, tettoie aperte e simili.
6. Parimenti, per quanto indicato al comma 1., non possono essere utilizzati gli immobili che realizzati dopo il 1967, siano stati eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria con successivo conseguimento dell'abitabilità o dell'agibilità.
7. I fabbricati utilizzati per l'attività agrituristica, esclusi gli edifici di abitazione, sono da considerare costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola e rientrano nella tipologia di Immobile a destinazione non abitativa utilizzato per lo svolgimento di attività agrituristica autorizzata dagli organi competenti, come previsto dalle vigenti disposizioni.
1. Al punto c) del comma 5 dell'articolo 13 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)", dopo le parole "secondo le specifiche prescrizioni comunali al riguardo.", sono inserite le parole: "In ogni caso le nuove edificazioni devono rispettare le seguenti dimensioni: LOCALE PER SERVIZI IGIENICO-SANITARI - superficie coperta chiusa massima di 36 metri quadrati e altezza massima al colmo di 3,50 metri; LOCALE MULTIUSO (connesso al locale servizi igienico-sanitari nel caso di ospitalità in spazi aperti attrezzati per la sosta e preferibilmente da realizzare in aderenza al locale per servizi igienico-sanitari) - superficie massima di 24 metri quadrati con un lato lungo sempre aperto e altezza massima al colmo di 3,50 metri.
VOLUME TECNICO - superficie coperta chiusa massima di 9 metri quadrati e altezza massima al colmo di 3,00 metri.
2. Al comma 7 dell'articolo 13 del r.r. 6/2013 dopo le parole: e che siano inseriti nel contesto rurale.", sono inserite le parole: "Possono essere dotati di copertura sia aperta sia chiusa in tutti i lati."
1. Dopo l'articolo 13 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)", è inserito il seguente:
Art. 13bis
(Barriere architettoniche - Accessibilità/Visitabilità delle strutture agrituristiche)
1. A norma dell'articolo 18 della l.r. 21/2011, le aziende agrituristiche devono garantire l'accessibilità e la visitabilità nelle loro strutture dedicate all'ospitalità e alla somministrazione di alimenti e bevande.
Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia; l'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.
Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta; la visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
2. In particolare, le aziende agrituristiche devono garantire:
in caso di ospitalità, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21/2011, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto quando la struttura ricettiva dispone di tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.
Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.
Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.
In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.
La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile.
Nel caso in cui l'azienda svolga l'attività di ospitalità in alloggi utilizzando più fabbricati il rispetto di tali condizioni riguarda la struttura ricettiva nel suo complesso e non, chiaramente, ogni singolo edificio adibito all'accoglienza.
Nel caso di ospitalità in spazi aperti devono essere accessibili almeno due unità di soggiorno temporaneo;
in caso di attività di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 21/2011, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico - dedicato alla sola attività di somministrazione -, sono accessibili.
3. Per quanto riguarda i criteri di progettazione per la visibilità nelle strutture agrituristiche si devono rispettare le prescrizioni, le specifiche funzionali e dimensionali e le soluzioni tecniche conformi, come stabilite dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
4. Si precisa che tali norme si applicano solo nel caso in cui si realizzi un intervento di ristrutturazione edilizia degli immobili adibiti o che saranno adibiti all'ospitalità agrituristica e, comunque, possono essere ammesse deroghe a quanto prescritto, in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.
Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.
5. Per gli edifici soggetti ai vincoli di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2022, n. 137), nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, nel caso di mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione della predetta autorità.
1. Al comma 7 dell'articolo 15 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)", le parole: ", comma 3," sono sostituite con le parole: ", comma7,".
Al comma 10 dell'articolo 15 del r.r. 6/2013 dopo le parole: "corrisponde al massimo al 20 per cento.", sono inserite le parole: "Nel caso di materia prima costituita da funghi/tartufi coltivati, la percentuale in valore che concorre a raggiugere la soglia del 30 per cento corrisponde al massimo al 20 per cento mentre nel caso di funghi/ tartufi spontanei tali prodotti sono ricompresi nell'ambito degli acquisti effettuati presso la normale distribuzione commerciale.".