Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2022, n. 29
Titolo:Modifiche alle leggi regionali 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali") e 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l'Ente parco regionale del Conero) e 2 settembre 1997, n. 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi)
Pubblicazione:(B.U. 5 gennaio 2023, n. 1)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Protezione della natura - Parchi e riserve naturali

Sommario





1. L'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi) è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Gestione del Parco)
1. Per la gestione del Parco è costituito apposito ente di diritto pubblico, ai sensi della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15: "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali").
2. La composizione del consiglio direttivo dell'ente di gestione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi è stabilita dall'articolo 3 della l.r. 13/2012.".



1. L'ente di cui all'articolo 3 della l.r. 57/1997, come modificato dall'articolo 1 di questa legge, subentra all'Unione montana dell'Esino-Frasassi nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla gestione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi.


1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15: "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali") sono sostituite dalle seguenti:
"a) tre rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante per ciascun Comune nel cui territorio insiste il perimetro del parco.".

2. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2012 è sostituito dal seguente: "Il Presidente, scelto anche al di fuori del consiglio direttivo, è nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio medesimo e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.".
3. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 13/2012 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.".


1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l'Ente parco regionale del Conero) è sostituita dalla seguente:
"a) tre rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta regionale;".

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 2/2019 è abrogato.
3. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente:
"1. Per la nomina del presidente si applica il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2012.".



1. L'Unione montana dell'Esino Frasassi e il nuovo ente di gestione definiscono d'intesa i tempi e le modalità di subentro che deve essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge.
2. In caso di mancato accordo entro il termine indicato al comma 1, provvede la Giunta regionale.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le disposizioni di questa legge si applicano con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli direttivi degli enti parco successivo all'entrata in vigore della medesima.
4. Per quanto non previsto da questa legge, si applicano le disposizioni della l.r. 13/2012.
5. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo dell'Ente Parco naturale del Monte San Bartolo, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, sono prorogati fino alla nomina dei nuovi e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2023.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.