Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2023, n. 3 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei) |
Pubblicazione: | (B.U. 2 marzo 2023, n. 21) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | AGRICOLTURA E FORESTE |
Materia: | Boschi e foreste – Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna |
Sommario
Art. 1 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 18/2022)
Art. 2 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 18/2022)
Art. 3 (Modifica all'articolo 7 della l.r. 18/2022)
Art. 4 (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 18/2022)
Art. 5 (Modifica all'articolo 13 della l.r. 18/2022)
Art. 6 (Modifica all'articolo 15 della l.r. 18/2022)
Art. 7 (Invarianza finanziaria)
Art. 8 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 18/2022)
Art. 3 (Modifica all'articolo 7 della l.r. 18/2022)
Art. 4 (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 18/2022)
Art. 5 (Modifica all'articolo 13 della l.r. 18/2022)
Art. 6 (Modifica all'articolo 15 della l.r. 18/2022)
Art. 7 (Invarianza finanziaria)
Art. 8 (Dichiarazione d'urgenza)
1. All'articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2022, n 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"b) siano in possesso dell'abilitazione alla raccolta dei funghi prevista all'articolo 5;";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Possono effettuare la raccolta senza essere muniti del titolo di cui alla lettera c) del comma 1 i minori di anni sedici, purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso dell'abilitazione e del titolo di cui alle lettere b) e c) del comma 1, ferme restando le esenzioni di cui alle lettere b), c), e d) del comma 2 bis. I funghi raccolti dal minore di anni sedici concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito alla persona maggiorenne.";
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Sono esonerati dal possesso dell'abilitazione di cui alla lettera b) del comma 1 coloro i quali:
a) abbiano meno di sedici anni, nel rispetto di quanto previsto al comma 2;
b) siano in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo);
c) siano in possesso del tesserino rilasciato a norma dell'articolo 3 della l.r. 6 ottobre 1987, n. 34 (Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi);
d) non siano residenti nella regione e siano in possesso di un titolo di abilitazione alla raccolta, comunque denominato, rilasciato ai sensi della normativa vigente in altre Regioni o stati esteri di residenza.".
1. L'articolo 5 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Abilitazione alla raccolta)
1. L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è rilasciata dalla Regione e dalle Unioni montane territorialmente competenti ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, in relazione alla residenza del candidato, a seguito del superamento del colloquio di cui al comma 3 finalizzato ad accertare la conoscenza delle specie fungine commestibili, degli elementi essenziali della micologia e delle intossicazioni da funghi, nonché delle principali norme di tutela della flora e dell'ambiente naturale di raccolta. L'abilitazione ha validità su tutto il territorio regionale.
2. I non residenti nel territorio regionale che non siano in possesso di un titolo di abilitazione alla raccolta, comunque denominato, rilasciato ai sensi della normativa vigente in altre Regioni o stati esteri di residenza, possono sostenere il colloquio abilitativo sia presso la Regione sia presso le Unioni montane.
3. Il colloquio abilitativo, organizzato dagli enti territorialmente competenti, è svolto sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale che provvede altresì a fissare:
a) la composizione delle commissioni;
b) il modello standard del titolo abilitativo.
4. Le commissioni di cui alla lettera a) del comma 3, che devono prevedere la presenza di un micologo designato dalla struttura sanitaria competente per territorio, operano a titolo gratuito senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
5. Le associazioni micologiche e naturalistiche iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), gli enti formativi riconosciuti dalla Regione, le università, gli enti locali, le associazioni professionali agricole nonché altri soggetti pubblici e privati possono organizzare corsi preparatori al colloquio abilitativo.".
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:
"1. Durante la raccolta occorre essere muniti dei titoli di cui agli articoli 5 e 6, accompagnati da idoneo documento di identità in corso di validità. I soggetti esentati dal possesso dell'abilitazione alla raccolta o del titolo per la raccolta devono comunque essere muniti di apposito documento di identità in corso di validità. Tali documenti sono esibiti a richiesta del personale addetto alla vigilanza.".
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:
"1. La vendita dei funghi freschi spontanei di cui all'elenco approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 è soggetta ad apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al SUAP competente per territorio ai sensi della normativa vigente.".
2. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:
"3. L'attività di cui al comma 1 è subordinata:
a) al superamento di un esame di idoneità, finalizzato a valutare le capacità di riconoscere e identificare le specie fungine, nonché la conoscenza delle norme di trattamento, conservazione e commercializzazione;
b) alla certificazione di avvenuto controllo, da parte delle strutture sanitarie territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).".
1. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 18/2022 le parole "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1".
1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente: "2. La Giunta regionale approva l'elenco delle specie di funghi spontanei e coltivati di cui è consentita la commercializzazione allo stato fresco, integrato a norma del comma 2 dell'articolo 4 del d.p.r. 376/1995.".
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente. All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.