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Atto:LEGGE REGIONALE 26 aprile 2023, n. 6
Titolo:Modifica alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia)
Pubblicazione:(B.U. 4 maggio 2023, n. 41)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia) è aggiunto il seguente:
"5 bis. Al fine di contenere il consumo di suolo mediante un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti e la valorizzazione del patrimonio edilizio, nella zona territoriale omogenea A di cui al d.m. 1444/1968, anche se altrimenti denominata, è consentito, limitatamente ai locali con destinazione produttiva, commerciale e artigianale da almeno settant'anni, il mantenimento delle altezze interne esistenti in deroga ai limiti di altezza previsti dalla normativa statale vigente in materia e dal regolamento edilizio comunale, a condizione che le misure progettuali adottate non contrastino con il livello di sicurezza ed igienico-sanitario previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).".



1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.