Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 14 maggio 1973, n. 9
Titolo:Personale in servizio presso l'Ente Regione Marche per la prima costituzione degli uffici.
Pubblicazione:(B.u.r. 20 maggio 1973, n. 17)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

Al personale in posizione di comando o di distacco, in servizio alla data del 31 marzo 1973, presso l'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è riconosciuto il diritto di essere inquadrato, a domanda, nel ruolo regionale; tale diritto è riconosciuto anche al personale che sia stato richiamato dalle amministrazioni di provenienza.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge concernente l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale trasferito dallo Stato in base ai decreti delegati.
Al personale di cui al primo comma sono estesi i benefici previsti dalla legge per il personale dello Stato trasferito alla Regione in applicazione dei decreti delegati.

Art. 2

A favore del personale che risulti abbia prestato servizio continuativamente e a tempo pieno presso l'amministrazione regionale alla data del 31 marzo 1973 è riconosciuto il diritto di cui al precedente articolo. Con la legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale, saranno dettate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le norme per lo svolgimento delle prove di concorso ai fini dell'inquadramento di tale personale nei ruoli regionali.
La disposizione del comma precedente non si applica nei confronti del personale di cui al primo comma dell'art. 1 e di quello trasferito dallo Stato alla Regione a seguito del passaggio delle funzioni a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La stessa disposizione non si applica, altresì, nei confronti di coloro che siano stati incaricati di svolgere la loro attività presso l'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 53, commi secondo e quarto e dell'art. 55 dello statuto salvo quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 3

Al personale regionale amministrativo e tecnico, trasferito, comandato, distaccato o comunque messo a disposizione della Regione è attribuito, salvo conguaglio, un acconto lordo mensile, sui futuri miglioramenti economici derivanti dall'inquadramento nei ruoli organici della Regione, nella misura di L. 50.000 con decorrenza dal primo gennaio 1973 e cessazione alla data di inquadramento del personale nell'organico della Regione.

Art. 4

All'onere di L. 650.000.000 per l'anno 1973 derivante dalla presente legge di fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 11201 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.