Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 22 maggio 2024, n. 11
Titolo:Modifiche della legge regionale 21 marzo 2024, n. 4 (Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici in attuazione degli articoli 9, terzo comma, 41, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione)
Pubblicazione:(B.U. 6 giugno 2024, n. 50)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ENERGIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Nel titolo della legge regionale 21 marzo 2024, n. 4 (Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici in attuazione degli articoli 9, terzo comma, 41, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione) le parole: "in attuazione degli articoli 9, terzo comma, 41, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione" sono soppresse.


1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 4/2024 le parole: "e relative fasce di rispetto (buffer zone)" sono soppresse.
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 4/2024 le parole: "anche individuati dagli strumenti urbanistici generali" sono soppresse.
3. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 4/2024 le parole: ", ad esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 Kwp" sono soppresse.
4. Al numero 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 4/2024 le parole: "di cui alla Rete ecologica delle Marche (REM)" sono soppresse.
5. Il numero 4) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 4/2024 è abrogato.
6. Le lettere m), o) e p) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 4/2024 sono abrogate.


1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 4/2024 è sostituito dal seguente:
"2. Al fine di preservare il suolo agricolo costituisce altresì parametro per l'insediamento nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali di impianti fotovoltaici con moduli posizionati a terra, con potenza uguale o superiore ad 1 MWp, il vincolo di asservimento tra l'area occupata dall'impianto e altre zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali per una superficie pari almeno a 10 volte la medesima area.".

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 4/2024 le parole: ", in regime di esclusività," sono soppresse.
3. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 4/2024 le parole: "di cui al comma 2," sono soppresse.


1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 4/2024 le parole: "dieci annate" sono sostituite dalle seguenti: "cinque annate".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 4/2024 le parole: "secondo soluzioni progettuali volte ad assicurarne la funzionalità e a cui possono essere collegati incentivi premiali da parte della Regione" sono soppresse.
3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 4/2024 le parole: ", sulle quali è sempre consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a condizione che le suddette aree non abbiano acquisito una ulteriore e preminente valenza ambientale o paesaggistica, riconosciuta dalla pianificazione territoriale e urbanistica, e qualora la realizzazione dell'impianto risulti compatibile con la destinazione finale della medesima zona" sono soppresse.
4. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 4/2024 dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "nonché a quelle previste alla lettera c ter) del comma 8 dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021".
5. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 4/2024 è abrogato.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.