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Atto:LEGGE REGIONALE 24 giugno 2024, n. 12
Titolo:Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attivitŕ venatoria)
Pubblicazione:(B.U. 27 giugno 2024, n. 57)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attivitŕ venatoria

Sommario


Art. 1 (Modifica all'articolo 1 della l.r. 7/1995)
Art. 2 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/1995)
Art. 3 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 7/1995)
Art. 4 (Modifica all'articolo 5 della l.r. 7/1995)
Art. 5 (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/1995)
Art. 6 (Modifiche all'articolo 7 bis della l.r. 7/1995)
Art. 7 (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/1995)
Art. 8 (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 7/1995)
Art. 9 (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 7/1995)
Art. 10 (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 7/1995)
Art. 11 (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 7/1995)
Art. 12 (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1995)
Art. 13 (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 7/1995)
Art. 14 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/1995)
Art. 15 (Modifiche all'articolo 17 della l.r. 7/1995)
Art. 16 (Modifiche all'articolo 18 della l.r. 7/1995)
Art. 17 (Modifiche all'articolo 19 della l.r. 7/1995)
Art. 18 (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/1995)
Art. 19 (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 7/1995)
Art. 20 (Modifica all'articolo 24 della l.r. 7/1995)
Art. 21 (Modifiche all'articolo 25 della l.r. 7/1995)
Art. 22 (Modifica all'articolo 26 della l.r. 7/1995)
Art. 23 (Modifica all'articolo 26 bis della l.r. 7/1995)
Art. 24 (Modifica all'articolo 27 della l.r. 7/1995)
Art. 25 (Modifica all'articolo 27 bis della l.r. 7/1995)
Art. 26 (Modifiche all'articolo 28 della l.r. 7/1995)
Art. 27 (Modifica all'articolo 29 della l.r. 7/1995)
Art. 28 (Modifiche all'articolo 31 della l.r. 7/1995)
Art. 29 (Sostituzione dell'articolo 31 bis della l.r. 7/1995)
Art. 30 (Modifiche all'articolo 32 della l.r. 7/1995)
Art. 31 (Modifiche all'articolo 33 della l.r. 7/1995)
Art. 32 (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/1995)
Art. 33 (Modifiche all'articolo 39 della l.r. 7/1995)
Art. 34 (Modifiche all'articolo 40 della l.r. 7/1995)
Art. 35 (Modifiche all'articolo 41 della l.r. 7/1995)
Art. 36 (Sostituzione dell'articolo 42 della l.r. 7/1995)
Art. 37 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 38 (Dichiarazione d'urgenza)



1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), in fine dopo la parola: "settore" sono aggiunte le seguenti: "al fine di perseguire un'equilibrata e armonica presenza di fauna selvatica sul territorio regionale anche a riguardo dell'ambiente e delle attività umane che vi si svolgono".


1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 7/1995 le parole: "alle Province" e "Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione" e "Regione".
2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 7/1995, in fine dopo la parola: "faunistica." sono aggiunte le seguenti: "A tal fine la Regione si dota di una banca dati redatta dall'Osservatorio faunistico regionale, aggiornata annualmente e finalizzata a rendere pubblica:
1) l'attività gestionale degli Ambiti e delle Aziende faunistico-venatorie;
2) la presenza delle specie faunistiche;
3) la produttività delle zone di ripopolamento e cattura.".

3. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvede ad istituire la commissione per il coordinamento della gestione faunistica di cui all'articolo 7.".

4. Al comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 7/1995 la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione", le parole: "sentita la commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 7," sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: "e con le modalità di cui all'articolo 18, comma 6".


1. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"4. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale e può essere aggiornato nel periodo della sua validità. Fino all'entrata in vigore del nuovo piano resta efficace la pianificazione preesistente.".



1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/1995 in fine dopo la parola: "rispetto" sono aggiunte le seguenti: "e la loro superficie singola e totale per ambito".


1. La rubrica dell'articolo 7 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente: "(Commissione consultiva regionale)".
2. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 7/1995 la parola: "tecnico -" è soppressa.
3. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione è composta da:
a) l'Assessore competente, o suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato;
c) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 157/1992, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione;
d) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana;
e) un rappresentante delle Province marchigiane;
f) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
g) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;
h) un rappresentante designato dagli ambiti territoriali di caccia.".

4. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 7/1995, è sostituito dal seguente:
"3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere c), f) e g), sono quelle riconosciute a livello nazionale.".



1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995, le parole: "dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria da parte dei piani faunistici provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "del piano faunistico-venatorio regionale".
2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995, è aggiunta la seguente:
"h bis) sovrintendere alle attività di rilevazione faunistico venatoria svolte dagli ATC.".

3. Al comma 4 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995, le parole: "e di un programma annuale stabiliti da un Comitato composto:" sono sostituite dalle seguenti: "stabiliti dalla Giunta regionale.".
4. Le lettere a), c), d), e), f) e g) del comma 4 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995 sono abrogate.
5. I commi 5 e 6 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995 sono abrogati.
6. Al comma 7 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995, le parole: "e del Comitato" sono soppresse.


1. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 7/1995, le parole: "dalle Province", sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
2. Al comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 7/1995 la parola: "rilevanti" è soppressa.


1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995, le parole: "dalle Province" e "dei piani faunistico-venatori provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione" e "del piano faunistico-venatorio regionale".
2. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995, la parola: "Provincia" ovunque presente è sostituita dalla seguente: "Regione".
3. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995, dopo le parole: "sotto la vigilanza del personale provinciale," sono aggiunte le seguenti: "che può delegare le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 37,".
4. Al comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995, le parole: "le Province" e "possono" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "la Regione" e "può".
5. Al comma 10 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995 le parole: "Le Province provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione provvede".
6. Al comma 11 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
7. Al comma 13 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995, le parole: "dei piani faunistico-venatori provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "del piano faunistico-venatorio regionale".


1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
2. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995, la parola: "Provincia" è sostituita dalle seguenti: "polizia provinciale che può altresì delegare anche le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 37".
3. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"4. In ogni centro di riproduzione della fauna selvatica gli ATC attuano il programma di gestione di cui al comma 1.".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995, è aggiunto il seguente:
"5 bis. In ogni centro di riproduzione della fauna selvatica la Regione può autorizzare gare e prove cinofile previo assenso del soggetto gestore.".



1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 7/1995, è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative di programmazione, può istituire, previo assenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati che rappresentino almeno il 50 per cento della superficie dei fondi medesimi, zone di ricerca e sperimentazione faunistica, prioritariamente all'interno di ZRC o di aree comunque già precluse all'esercizio venatorio. Con l'atto istitutivo la Regione approva il progetto relativo.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:
"1 bis. Le zone di ricerca e sperimentazione faunistica di cui al comma 1 sono istituite con le procedure di cui all'articolo 12. In tali zone è posto il divieto di caccia.".

3. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 11 della l.r. 7/1995 sono abrogati.


1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione istituisce le oasi di protezione faunistica, le ZRC, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e le zone addestramento cani permanenti, quando proposte dall'ATC con una estensione superiore ai 50 ettari, e non siano delimitate da recinzione, nei termini previsti dai criteri e dagli indirizzi regionali dettati dall'articolo 4, secondo le modalità del piano faunistico-venatorio regionale.".

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, le parole: "le Province determinano" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione determina".
3. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, le parole: "le Province provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione provvede".
4. Al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
5. Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, le parole: "I piani faunistico-venatori provinciali determinano" sono sostituite dalle seguenti: "Il piano faunistico-venatorio regionale determina".
6. Al comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 13 e 14 e per l'istituzione delle zone di cui all'articolo 33".
7. Al comma 8 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, le parole: "le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione può".


1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 le parole: "Le province" e "autorizzano" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "La Regione" e "autorizza".
2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 le parole: "le province possono" e "10" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "la Regione può" e "15".
3. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 la parola: "provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
4. Al comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale".


1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 7/1995 le parole: "Le province autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione autorizza".
2. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 7/1995 la parola: "provincia", ove presente, è sostituita dalla seguente: "Regione".
3. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 7/1995 la parola: "provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
4. Al comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 7/1995 la parola: "provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".


1. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"2. Per l'iscrizione nell'ATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione, di cui all'articolo 19, utilizzando apposito modulo predisposto dall'ambito stesso. Per gli anni successivi, il rinnovo dell'iscrizione all'ATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi tra il 1° giugno e il 31 dicembre di ogni anno, secondo quanto stabilito dall'ATC stesso. E' facoltà di ogni ATC applicare una maggiorazione, fino ad un massimo del 5 per cento della quota di iscrizione, per il pagamento effettuato oltre il 30 giugno.".

2. Il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"4. Il mancato accoglimento della domanda di cui al comma 3 deve essere motivato dal comitato di gestione dell'ATC e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Regione nel caso di violazione dei criteri previsti all'articolo 15. La Regione decide entro quarantacinque giorni. L'accoglimento del ricorso comporta di diritto l'iscrizione all'ATC.".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Per l'iscrizione ad un ATC regionale, il cacciatore non residente nella regione Marche, previa dichiarazione di rinuncia all'ATC di residenza, può presentare domanda di iscrizione all'ATC prescelto entro i termini e con le modalità di cui al comma 3. L'accoglimento della richiesta consente l'esercizio dell'attività venatoria in tale ambito secondo quanto previsto dal calendario venatorio regionale.
4 ter. Ogni anno l'iscrizione all'ATC è confermata, per i cacciatori residenti, con il versamento della quota annuale che ha validità sino al 29 giugno dell'anno successivo, mentre, per i cacciatori non residenti, la validità decorre dalla data del pagamento della quota e fino al 30 luglio dell'anno successivo.".

4. Al comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ATC annualmente stabilisce inoltre il numero di giornate di caccia per l'avifauna migratoria, nel rispetto di quanto previsto dal calendario venatorio.".
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:
"5 bis. L'ATC annualmente può prevedere il versamento di quote differenziate per coloro che non risiedono nel territorio dell'ATC, per coloro che risiedono fuori regione e in base all'opzione della forma di caccia richiesta.".

6. Al comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 le parole: "ammissibili nelle Marche regolamentandone l'accesso secondo le priorità previste dal comma 4 dell'articolo 15" sono soppresse.


1. Al comma 01 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In considerazione delle finalità d'interesse pubblico perseguite sono soggetti all'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e all'applicazione dei principi espressi dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).".
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:
"a) l'assemblea composta da 40 componenti di cui n. 15 in rappresentanza delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, n. 15 in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale e n. 10 in rappresentanza delle organizzazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale;".

3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, le parole: "dei rappresentanti delle associazioni venatorie" sono soppresse.
4. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:
"b) le modalità di elezione del presidente e dei rappresentanti delle organizzazioni venatorie, professionali agricole e protezionistiche, all'interno del comitato di gestione, nonché la nomina del revisore unico;".

5. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è aggiunta la seguente:
"c bis) le cause di incompatibilità del presidente e dei componenti il comitato di gestione.".

6. Il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"4. I rappresentanti delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni protezionistiche, in seno all'assemblea, sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali, ammesse in veste di socio ordinario, in base al principio di rappresentatività e sono in totale in numero di 40.".

7. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 sono aggiunti i seguenti:
"4 ter. Lo statuto, entro trenta giorni dalla sua approvazione, è inviato per il controllo preventivo di legittimità alla Regione, che ne può richiedere modifiche o integrazioni, nei successivi sessanta giorni, in caso di difformità rispetto allo statuto tipo. Decorso tale termine, la Regione ne pronuncia con provvedimento motivato l'annullamento o, sempre con provvedimento motivato, l'esecutività.
4 quater. Compete altresì alla Regione il controllo di legittimità di ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati dall'assemblea.".



1. Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 è sostituito dai seguenti:
"2. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono composti da:
a) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale;
b) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;
c) due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale;
d) due rappresentanti della Regione residenti nei comuni ricadenti nel territorio degli ATC, di cui almeno uno residente nei comuni delle Unioni montane.
2 bis. I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono eletti dall'assemblea, in base al principio di rappresentatività nel territorio.
2 ter. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina i rappresentanti di cui alla lettera d) del comma 2, di cui almeno uno individuato tra soggetti residenti nei comuni dell'Unione montana il cui territorio ricade, anche parzialmente, in quello dell'ATC di riferimento, che, a partire dalla loro accettazione, automaticamente entrano a far parte del comitato di gestione dell'ATC.".

2. Al comma 3 bis dell'articolo 18 della l.r. 7/1995, le parole: ", di Presidente della Provincia, di Assessore provinciale e di Consigliere provinciale" sono soppresse.
3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:
"3 ter. Il Presidente può restare in carica per un massimo di due mandati consecutivi, il mandato si intende espletato qualora abbia raggiunto la durata minima di sei mesi.".

4. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 è abrogato.
5. Il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"6. In caso di inerzia ed in tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge o statutarie ovvero inadempienze ai compiti di cui all'articolo 19 o alla disciplina regionale di cui all'articolo 16, la Regione diffida il comitato di gestione a provvedere in merito entro sessanta giorni. Qualora il comitato di gestione non adempia entro i termini, la Regione provvede alla nomina di un Commissario, con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 2. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, la Regione provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un Commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del comitato di gestione responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati. Gli oneri derivanti dall'attivazione degli interventi sostitutivi sono a carico dell'ATC medesimo.".



1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale" e la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
2. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995, dopo le parole: "pianificazione quinquennale," sono aggiunte le seguenti: "oltre ad una relazione sulla gestione delle aree di cui all'articolo 10 bis," e la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
3. Ai commi 5 e 8 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e al comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 la parola: "tecnica" è soppressa.
4. Il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"7. Gli ATC provvedono, tramite il comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992, al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla prevenzione dei medesimi danni, mediante fornitura di materiale idoneo, con le risorse allo scopo previste dall'articolo 41 di questa legge. Per le stesse finalità provvedono, altresì, all'erogazione di contributi ai sensi del comma 14 dell'articolo 14 della legge 157/1992.".

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:
"7 bis. La Giunta regionale approva un regolamento recante i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 7, prevedendo se necessario l'intervento di risorse proprie dell'ATC, derivanti dalle quote annuali versate dagli associati, al fine di concorrere al risarcimento del danno per l'eventuale quota residua oltre il limite del "de minimis", nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.".



1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995, le parole: "trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre di ogni anno".
2. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995, la parola: "provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
3. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione provvede entro il 15 febbraio di ogni anno a valutare la richiesta. La richiesta è accolta sino alla disponibilità di superficie riservata dalla pianificazione faunistico-venatoria regionale per i fondi sottratti alla gestione programmata della caccia, nei casi nei quali l'attività venatoria sia in contrasto con le esigenze di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, tecniche biologiche, o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.".

4. Al comma 8 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995, dopo le parole: "Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme", sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle capezzagne e delle fasce di rispetto dei fossi e corsi d'acqua permanenti".


1. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 7/1995, le parole: "Le province autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione autorizza".
2. Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 7/1995, le parole: "provincia competente" sono sostituite dalla seguente: "Regione".
3. Al comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 7/1995, le parole: "Le province" e "autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e "autorizza".


1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 7/1995, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale".


1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"2 La Regione, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 19 e 19 ter della legge 157/1992 e per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, la Regione può autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui a questo comma non costituiscono attività venatoria.".

2. Il comma 2 bis dell'articolo 25 della l.r. 7/1995 è abrogato.
3. Il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti in almeno un ambito territoriale di caccia della regione, previa frequenza di corsi di formazione realizzati secondo programmi e modelli organizzativi stabiliti dalla Giunta regionale, e sono coordinati dalla polizia provinciale o dal personale del Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie e degli agenti dei corpi di polizia locale.".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, sono inseriti i seguenti:
"3 bis. La Giunta regionale definisce i percorsi formativi di cui al comma 3, che devono in ogni caso prevedere principi di ecologia e di gestione delle specie oggetto di controllo, nonché le modalità di abilitazione.
3 ter. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 destinati al consumo alimentare sono sottoposti ai necessari controlli igienico-sanitari. Le carni che all'esito dei controlli non risultano infette da patologia possono essere destinate al consumo alimentare medesimo.".

5. Al comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995, le parole: "Le province" e "possono" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "La Regione" e "può".
6. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, è aggiunto il seguente:
"4 bis. Gli agenti di polizia provinciale che nello svolgimento dei servizi hanno coordinato interventi di controllo numerico della fauna selvatica al raggiungimento della pensione acquisiscono il titolo di cacciatori formati per poter partecipare all'attività di controllo, se in possesso di licenza di caccia.".



1. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 7/1995, la parola: "provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".


1. Al comma 1 dell'articolo 26 bis della l.r. 7/1995, le parole: "Le Province assicurano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione assicura".


1. Al comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 7/1995, le parole: "provincia di residenza" sono sostituite dalla seguente: "Regione".


1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 è inserita la seguente:
"b bis) le modalità di recupero dei capi feriti;".



1. Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995, la parola: "provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
2. Al comma 7 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995, la parola: "provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e le parole: ", fissato dalla provincia stessa, non superiore a lire 50.000 e" sono sostituite dalle seguenti: "di 25,00 euro".
3. Al comma 8 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995, le parole: "Le province organizzano" e "informano" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "La Regione organizza" e "informa".
4. Al comma 12 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995, le parole: "provincia nel cui territorio il candidato risiede" sono sostituite dalle seguenti: "struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia".


1. Il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente: 
"4. Il tesserino, su modello stabilito dalla Giunta regionale in conformità a quanto previsto dal calendario venatorio, in formato cartaceo e su supporto elettronico, non in via esclusiva, è predisposto dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia ed è valido per una sola stagione venatoria. E' fatta salva la facoltà del cacciatore di scegliere la tipologia di tesserino da utilizzare, nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione in attuazione della normativa statale relativa al prelievo di determinate specie.".



1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:
"a) appostamento fisso alla minuta selvaggina, collocato a terra, avente dimensioni non superiori a 9 mq ed un piano di calpestio non più alto di 3 metri da terra;".

3. Al comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995, dopo le parole: "durante tutto l'anno del suolo," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione del periodo compreso dal 1° maggio al 31 agosto per le attività di manutenzione e ripristino del sito di appostamento e".
4. Al comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale".
5. Il comma 5 bis dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è abrogato.
6. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:
"5 ter. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 5 provvede al versamento della relativa tassa di concessione annuale entro e non oltre il 31 luglio; la ricevuta del versamento è trasmessa ai competenti uffici della Giunta regionale, anche in modalità telematica, entro il 5 agosto successivo.".

7. I commi 8, 9 e 10 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 sono sostituiti dai seguenti:
"8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi ad una distanza inferiore a metri 500 da altro appostamento fisso preesistente. La distanza è misurata dal capanno principale. Sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento alle disposizioni di cui al comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore di questa legge.
9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 27, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate che abbiano scelto la forma esclusiva di caccia di tipo B da appostamento fisso, solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita, entro un raggio di metri 200 dal capanno previsto per minuta selvaggina e dal capanno principale per colombacci e entro un raggio di metri 300 dal capanno principale per acquatici.
10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento è vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante e da appostamento temporaneo ad una distanza inferiore a metri 200 dal capanno principale per colombacci e per minuta selvaggina collocata a terra e metri 300 dal capanno principale per acquatici salvo quanto previsto al comma 20.".

8. Al comma 11 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 le parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 5 bis" sono soppresse.
9. Al comma 13 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 le parole: "Le province autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione autorizza".
10. Al comma 16 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 le parole: ", anche se a distanza inferiore a quella indicata nel comma 18" sono soppresse.
11. Il comma 17 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"17. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a metri 100, salvo accordo tra coloro che approntano limitrofi appostamenti temporanei, e dalle zone previste dal comma 7, a metri 200 da un appostamento fisso per piccola selvaggina posto a terra (nocetta) e dal capanno principale per colombacci, a metri 300 dal capanno principale, se trattasi di appostamento per acquatici, salvo quanto previsto dai commi 10 e 20.".

12. Dopo il comma 18 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:
"18 bis. L'appostamento fisso alla minuta selvaggina può essere costituito da un appostamento fisso e da massimo un capanno sussidiario, posto ad una distanza massima di metri 50, fermo restando il divieto dell'utilizzo contemporaneo dei capanni.".

13. Al comma 20 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è aggiunto infine il seguente periodo: "Nella parte esterna del capanno principale dell'appostamento fisso autorizzato deve essere apposto il numero dell'autorizzazione dello stesso, a cura del cacciatore titolare e in forma libera ma leggibile ed indelebile.".


1. L'articolo 31 bis della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 31 bis (Appostamenti fissi storici)
1. Sono appostamenti fissi storici gli appostamenti fissi per la caccia all'avifauna migratoria esistenti da almeno trenta anni, così come accertato dai servizi competenti, anche in deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 31.
2. La distanza degli appostamenti fissi storici da altri appostamenti fissi non deve essere inferiore a 500 metri, misurati dal capanno principale.".



1. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 7/1995 le parole: "anellini inamovibili rilasciati dalle province" sono sostituite dalle seguenti: "anello inamovibile rilasciato dalla Regione".
2. Ai commi 5 e 6 dell'articolo 32 della l.r. 7/1995 la parola: "provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e al comma 6 dell'articolo 32 della l.r. 7/1995 la parola: "anellino" è sostituita dalla seguente: "anello".


1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 7/1995 le parole: "Le Province, anche concordemente tra di esse, istituiscono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione istituisce" e le parole: "ne affidano" sono sostituite dalle seguenti: "ne affida".
2. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 7/1995 le parole: "dai piani faunistici-venatori provinciali e comunque nel rispetto di quanto indicato con i Criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria" sono sostituite dalle seguenti: "dal piano faunistico-venatorio regionale".
3. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 33 della l.r. 7/1995 sono inseriti i seguenti:
"2 quater. Qualora l'istituzione delle ZAC sia richiesta dagli ATC e sia riferita ad una superficie territoriale superiore a 50 ettari senza recinzione, si applica la procedura prevista dall'articolo 12.
2 quinquies. Le ZAC senza sparo possono essere istituite, oltre che nei territori di caccia programmata, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale e sentiti i rispettivi soggetti gestori, anche nelle oasi di protezione faunistica, nelle zone di popolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, nelle aree di rispetto, nelle zone di ricerca e sperimentazione faunistica e nelle foreste demaniali regionali. Per l'istituzione delle ZAC senza sparo nelle aree protette ai sensi della legge 394/1991 è necessario l'atto di assenso del soggetto gestore.".

4. Al comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 7/1995 la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".


1. La rubrica dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente: "(Danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria)".
2. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 le parole: "Gli ATC risarciscono, con risorse proprie, i" sono sostituite dalle seguenti: "Ai sensi dell'articolo 19, commi 7 e 7 bis, gli ATC provvedono al risarcimento dei" e il secondo periodo del comma medesimo è soppresso.


1. Alla lettera uu) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995, le parole: "provincia competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Regione e ad esclusione dell'attività di controllo faunistico di cui all'articolo 25 e della caccia di selezione al cinghiale secondo quanto definito dalle disposizioni di specifici atti che regolamentano la fattispecie".
2. Dopo la lettera uu) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995 è inserita la seguente: "uu bis) durante l'esercizio venatorio usare, detenere o trasportare a bordo di veicoli di qualunque genere, per raggiungere il luogo di caccia, visori notturni e termici per la ricerca della fauna selvatica, fatte salve le attività consentite dalla legge, autorizzate dalla Regione, le attività di controllo e di prelievo della specie cinghiale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale;".


1. Dopo la lettera r) del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 7/1995 è inserita la seguente:
"r bis) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera qq);".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:
"5 bis. Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera qq), oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera r bis) del comma 1, è disposta la sospensione, per il periodo di un anno, del tesserino di caccia di cui all'articolo 29.".



1. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e può prevedere anche risorse integrative destinate alle finalità previste dalle lettere c bis) e d) del comma 3, iscritte alla Missione 16, Programma 02, Titolo 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio".
2. Al comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea le parole: "Il fondo di cui al comma 1 è ripartito" sono sostituite con le seguenti: "La quota del fondo di cui al comma 1 derivante dalle entrate previste dall'articolo 35 è ripartita";
b) alla lettera a) le parole: "32 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "26 per cento";
c) alla lettera c) le parole: "14 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento";
d) alla lettera d) le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento" e dopo la parola: "Caccia" sono aggiunte le seguenti: "per le spese sostenute per l'esercizio delle altre funzioni previste da questa legge".

3. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è inserita la seguente:
"c bis) 55 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ai sensi dell'articolo 34, comma 1, di cui almeno il 20 per cento va destinato alla prevenzione;".

4. Il comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale determina criteri e modalità concernenti:
a) l'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a) del comma 3 per le funzioni regionali;
b) la concessione delle risorse di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 3;
c) il riparto delle risorse di cui alla lettera c bis) del comma 3, stabilendo la quota delle stesse da destinare rispettivamente per la prevenzione dei danni e per l'indennizzo dei medesimi.".

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. Ad integrazione delle risorse del fondo di cui al comma 3, lettera c bis), è istituito un fondo per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui all'articolo 34, comma 1, finanziato con le risorse regionali.
4 ter. Gli ATC risarciscono, con risorse proprie, eventuali richieste di risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui all'articolo 34, comma 1, alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 19, comma 7 bis, e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.".



1. L'articolo 42 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 42 (Disposizioni finanziarie)
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 02 (Caccia e Pesca), Titolo 1 (Spesa corrente), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026, la spesa massima di:
a) euro 3.161.564,99 per l'anno 2024;
b) euro 3.411.564,99 per l'anno 2025;
c) euro 2.481.564,99 per l'anno 2026.
2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita:
a) con riferimento all'anno 2024:
1) per euro 1.681.564,99 dalle entrate di cui all'articolo 35, iscritte nel Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati), dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2024/2026 e correlate alle risorse iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa;
2) per euro 1.480.000,00 dalle risorse già iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa;
b) con riferimento all'anno 2025:
1) per euro 1.681.564,99 dalle entrate di cui all'articolo 35, iscritte nel Titolo 1, Tipologia 101, dello stato di previsione dell'entrata e correlate alle risorse iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa;
2) per euro 1.730.000,00 dalle risorse già iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa;
c) con riferimento all'anno 2026:
1) per euro 1.681.564,99 dalle entrate di cui all'articolo 35, iscritte nel Titolo 1, Tipologia 101, dello stato di previsione dell'entrata e correlate alle risorse iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa;
2) per euro 800.000,00 dalle risorse già iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa.
3. Con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle previsioni di entrata e spesa sulla base dell'effettivo andamento degli introiti derivanti dall'applicazione di questa legge.".

2. Per effetto del comma 1 sono azzerate le autorizzazioni di spesa per gli anni 2024, 2025 e 2026 della Missione 16, Programma 02, Titolo 1, di cui alla voce "Interventi per gli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica in agricoltura" della Tabella E allegata alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)) e sono conseguentemente aumentate di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 100.000,00 per l'anno 2026 le autorizzazioni di spesa relative alla l.r. 7/1995 della Tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 26 (Bilancio di previsione 2024/2026).
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.


1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui all'articolo 41, comma 4, della l.r. 7/1995, come sostituito da questa legge.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale:
a) provvede alla nomina di un Commissario straordinario per la costituzione dei nuovi organi degli Ambiti territoriali di caccia di cui all'articolo 17 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge;
b) approva lo statuto tipo per gli Ambiti territoriali di caccia, ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge;
c) adotta gli atti di cui agli articoli 7 bis, comma 4, e 19, comma 7 bis, della l.r. 7/1995, come modificati da questa legge;
d) determina i criteri e le modalità per l'istituzione delle ZAC senza sparo di cui all'articolo 33, comma 2 quinquies, della l.r. 7/1995, come inserito da questa legge.

3. Nelle more dell'approvazione degli atti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti nonché gli atti di Giunta regionale adottati ai sensi delle medesime.
4. Entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto tipo di cui alla lettera b) del comma 2, l'assemblea dell'Ambito territoriale di caccia approva il relativo statuto, che diviene esecutivo secondo le modalità previste dal comma 4 ter dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, come aggiunto da questa legge.
5. Entro trenta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario di cui alla lettera a) del comma 2 avvia le procedure per la costituzione dell'assemblea di ciascun Ambito territoriale di caccia, secondo quanto previsto all'articolo 17 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge.
6. La costituzione dei comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia previsti all'articolo 18 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, ha luogo entro i trenta giorni successivi alia costituzione della relativa assemblea.
7. Il Presidente ed i componenti degli organi degli Ambiti territoriali di caccia di cui all'articolo 17 della l.r. 7/1995, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, cessano di svolgere le rispettive funzioni il giorno successivo a quello della costituzione dei nuovi organi, secondo le modalità previste da questo articolo.
8. Agli appostamenti fissi storici disciplinati all'articolo 31 bis della l.r. 7/1995 esistenti da almeno trent'anni alla data di entrata in vigore di questa legge, continua ad applicarsi la distanza, non inferiore a 200 metri da altro appostamento fisso, di cui al comma 2 dell'articolo 31 bis della l.r. 7/1995, nel testo previgente del medesimo articolo.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.