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Atto:LEGGE STATUTARIA 30 settembre 2024, n. 10
Titolo:Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)
Pubblicazione:(B.U. 3 ottobre 2024, n. 89)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Statuto - Stemma e gonfalone

Sommario





1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I componenti dell'Ufficio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo consiliare al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi consiliari.".


1. Al comma 5 bis dell'articolo 22 della legge statutaria 1/2005 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Presidente e il Vicepresidente che cessano di far parte del Gruppo consiliare al quale appartenevano al momento della nomina decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi consiliari.".


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 di questa legge statutaria, si applicano a decorrere dalla legislatura regionale successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima.