Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 6 novembre 2024, n. 18 |
Titolo: | Iscrizione per l’anno 2024 del fondo per il contributo alla finanza pubblica. Attuazione dell’articolo 1, comma 527-ter, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 |
Pubblicazione: | (B.U. 6 novembre 2024, n. 102) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
Art. 1 (Fondo per il contributo alla finanza pubblica)
Art. 2 (Modifica alle leggi regionali 25/2023 e 26/2023)
Art. 3 ( Allegati)
Art. 4 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati
Art. 2 (Modifica alle leggi regionali 25/2023 e 26/2023)
Art. 3 ( Allegati)
Art. 4 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati
1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di finanza pubblica, è autorizzata, in attuazione del comma 527-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2024- 2026, di un fondo per il contributo alla finanza pubblica, nell'annualità 2024, a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per un importo pari a euro 10.621.223,69.
2. La copertura degli oneri derivanti dal comma 1 è garantita dalla contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento di spesa, non riguardante redditi da lavoro dipendente, sanità e trasferimenti agli enti locali, già iscritto nel bilancio 2024/2026, nell'annualità 2024, a carico della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 4 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali", Titolo 1 "Spese correnti" e autorizzato per il concorso alla finanza pubblica.
3. Al fondo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 527-bis, 527-ter, 527-quater dell'articolo 1 della legge 213/2023.
1. Per effetto del comma 2 dell'articolo 1, la voce "Rimborso allo Stato dell'importo dovuto per il concorso alla finanza pubblica da parte della Regione" della Tabella E "Autorizzazioni di spesa" allegata alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche. Legge di stabilità 2024), iscritta a carico della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 04 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali", Titolo "Corrente" per l'anno 2024, è ridotta di euro 10.621.223,69.
2. Lo stanziamento del fondo di riserva di cassa autorizzato dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 26 (Bilancio di previsione 2024/2026), iscritto nell'annualità 2024 a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 1 "Fondi di riserva" è aumentato di euro 10.621.223,69.
1. Per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, sono approvati i seguenti allegati:
a) Variazioni alla Tabella E allegata alla l.r. 25/2023 (Allegato 1);
b) Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2024- 2026 (Allegato 2);
c) Variazioni al prospetto concernente gli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel Bilancio 2024/2026 (Allegato 3);
d) Allegato di interesse del tesoriere (Allegato 4).
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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