Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 novembre 1977, n. 43
Titolo:Aumento dello stanziamento stabilito dalla L.R. 30.5.1977, n. 21 per il credito agevolato di conduzione.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 novembre 1977, n. 69)
Stato:Abrogata
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

E' autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa integrativa di L. 350 milioni per la concessione del credito agrario di conduzione ai sensi della legge regionale 30.5.1977, n. 21, art. 8.

Art. 2

I fondi occorrenti per il pagamento delle spese di cui alla presente legge sono iscritti in aumento degli stanziamenti di cassa e di competenza del capitolo 1522203 avente la denominazione "Concorso regionale negli interessi su prestiti annuali di esercizio" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977. Gli stanziamenti si stabiliscono, ambedue, in L. 795 milioni.

Art. 3

Agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 2700106 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio" - elenco n. 14 - partita n. 8 bis.