Leggi e regolamenti regionali
| Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 6 febbraio 2025, n. 1 |
| Titolo: | Criteri e modalità per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria in attuazione articolo 19 comma 7 bis legge regionale del 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) |
| Pubblicazione: | (B.U. 20 febbraio 2025, n. 16) |
| Stato: | Vigente |
| Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
| Settore: | CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA |
| Materia: | Protezione della fauna - Attività venatoria |
| Note: | Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 92 del 03/02/2025. |
Sommario
Art. 1 (Oggetto e finalità)
Art. 2 (Soggetti incaricati dell'accertamento e della valutazione dei danni)
Art. 3 (Soggetti destinatari)
Art. 4 (Requisiti delle imprese agricole)
Art. 5 (Tipologia di danni)
Art. 6 (Prevenzione del danno)
Art. 7 (Presentazione della domanda)
Art. 8 (Controlli di ammissibilità, sopralluogo)
Art. 9 (Quantificazione del danno)
Art. 10 (Pagamento)
Art. 11 (Controlli)
Art. 12 (Disposizioni transitorie)
Art. 13 (Abrogazioni)
Art. 2 (Soggetti incaricati dell'accertamento e della valutazione dei danni)
Art. 3 (Soggetti destinatari)
Art. 4 (Requisiti delle imprese agricole)
Art. 5 (Tipologia di danni)
Art. 6 (Prevenzione del danno)
Art. 7 (Presentazione della domanda)
Art. 8 (Controlli di ammissibilità, sopralluogo)
Art. 9 (Quantificazione del danno)
Art. 10 (Pagamento)
Art. 11 (Controlli)
Art. 12 (Disposizioni transitorie)
Art. 13 (Abrogazioni)
1. Questo regolamento detta le disposizioni necessarie a dare attuazione all'articolo 19 comma 7 e 7 bis Legge regionale 05 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla prevenzione dei medesimi danni, mediante fornitura di materiale idoneo.
1. Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) effettuano l'accertamento e la quantificazione dei danni sulla base:
a) del "Manuale delle procedure per il risarcimento dei danni da fauna selvatica" contenenti le procedure amministrative informatizzate, nonché l'indicazione delle tecniche di prevenzione specifiche da adottare per le diverse colture. Il Manuale è adottato con atto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale su proposta del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM;
b) degli esiti dei sopralluoghi effettuati da Tecnici incaricati iscritti agli albi professionali, selezionati dall'ATC nell'ambito dell'Elenco dei tecnici predisposto dalla Regione Marche, competenti per l'accertamento, la stima e la quantificazione dei danni e scelti in modo da assicurare la terzietà.
1. Sono destinatari delle misure di cui all'articolo 1 gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c.
1. Le imprese debbono:
a) avere la disponibilità delle superfici agricole, inserite nel fascicolo Aziendale Agea, sulle quali si sono avuti i danni.
b) essere iscritte all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale Agea);
c) avere Partita IVA con codice attività agricola;
d) non essere titolari di polizza a copertura dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole o al patrimonio zootecnico per i quali si richiede il risarcimento.
1. Sono risarcibili i danni conseguenti ad un'azione che determini la riduzione quantitativa o qualitativa di una produzione agricola, del patrimonio costituito dagli animali di bassa corte ovvero il danneggiamento delle opere destinate e utilizzate a fini agricoli insistenti sul fondo.
2. Ai fini di questo regolamento sono considerate produzioni agricole le colture erbacee ed arboree, gli impianti di arboricoltura da legno, i prati, i pascoli, i castagneti in attualità di coltura (art. 2 lettera h) L.R. 6/2005), le tartufaie coltivate per i danni alle sole essenze arboree.
3. Non sono risarcibili i danni avvenuti nei seguenti territori così come rappresentati nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR):
a) di un'area di un parco (art. 20 comma 3, L.R 28/04/1994 n.15) oppure
b) di un centro privato di riproduzione di fauna selvatica oppure
c) di un'azienda faunistico-venatoria oppure
d) di un'azienda agrituristico-venatoria oppure
e) nelle zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile.
4. Non sono altresì risarcibili i danni:
a) ai prati, pascoli ed alle foreste di proprietà pubblica qualora non siano condotti o gestiti dai soggetti di cui all'art.3;
b) alle produzioni agricole realizzate con la finalità di incrementare le disponibilità alimentari per la fauna selvatica già oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 20 della I.r. 7/1995;
c) alle produzioni agricole già interessate, a qualsiasi titolo, da compensazioni monetarie per la diminuzione o la mancata produzione per cause attribuibili alla fauna selvatica;
d) alle produzioni agricole per le quali non sono rispettati gli obblighi previsti per la prevenzione dei danni, ai sensi del Manuale delle procedure di cui all'art. 2 e dell'articolo 6;
e) alle produzioni di castagneti, noceti e noccioleti per le quali il richiedente non sia in grado di dimostrare la commercializzazione del prodotto, sulla base di fatture dall'annata precedente;
f) alle colture già raccolte.
5. Non vengono risarciti danni di importo inferiore a € 100,00 che rimangono a carico dell'imprenditore agricolo.
1. Ai fini di questo regolamento, sono opere di prevenzione tutte le strutture, misure o azioni finalizzate a ridurre il rischio di danneggiamento alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico di bassa corte, aventi efficacia comprovata in ordine alla potenziale riduzione del rischio di danneggiamento, individuate dal Manuale delle procedure di cui all'articolo 2.
2. Su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 3, gli ATC provvedono alla fornitura degli strumenti di prevenzione presso punti ed orari prestabiliti, garantendo il posizionamento di tali punti sia in area montana che costiera.
3. I soggetti di cui all'articolo 3 sono responsabili della messa in opera e della successiva manutenzione degli strumenti di prevenzione.
1. I soggetti di cui all'articolo 3 presentano la domanda per il risarcimento esclusivamente attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).
2. La domanda deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento dannoso con le modalità stabilite dal Manuale delle procedure di cui all'articolo 2.
1. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 7, è effettuato il sopralluogo per il rilevamento dei danni da fauna selvatica, secondo l'ordine di ricevimento delle domande, da un Tecnico incaricato iscritto agli albi professionali, selezionato dall'ATC nell'ambito dell'Elenco dei tecnici predisposto dalla Regione Marche.
2. Nei casi di urgenza, stabiliti dal Manuale delle procedure di cui all'articolo 2, il sopralluogo è effettuato entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda stessa; detto termine può essere ridotto nelle ipotesi individuate dal Manuale delle procedure di cui all'art. 2.
3. Nel caso in cui si verifichino ulteriori danni prima dell'esecuzione del sopralluogo, l'interessato può presentare una richiesta integrativa nelle forme e nei modi stabiliti dal Manuale delle procedure di cui all'articolo 2. Il sopralluogo deve tener conto dell'eventuale ulteriore danno avutosi prima dell'esecuzione del sopralluogo stesso.
4. Nel caso si verifichino danni ulteriori sullo stesso terreno successivamente al sopralluogo del tecnico incaricato e prima del pagamento del danno, l'interessato è tenuto a produrre una nuova domanda. La conseguente stima del danno tiene conto della stima già effettuata.
5. Nel caso in cui, per condizioni atmosferiche che impediscono la visita dei luoghi, si determini uno stato di perdurante impossibilità alla verifica del danno, il sopralluogo può avvenire successivamente ai termini sopra indicati, ma comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla cessazione delle condizioni che ne impediscano lo svolgimento.
6. Le spese e gli oneri connessi o comunque riconducili alle operazioni di accertamento del danno di cui ai punti precedenti, sono a carico dell'ATC che potrà avvalersi di eventuali specifici contributi da parte della Regione.
7. Fino allo svolgimento del sopralluogo, o non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta motivata di accertamento del danno con urgenza, è fatto obbligo al richiedente di astenersi dal compiere attività agricole sulle opere o sulle colture danneggiate che comportino l'impossibilità di accertare il nesso di causalità tra il danno subito e l'azione che l'ha determinato.
8. Del sopralluogo è redatto verbale secondo il modello predisposto e reso disponibile su SIAR, che viene sottoscritto dal richiedente per presa visione. L'interessato può produrre, entro quindici giorni dal sopralluogo, tramite SIAR, una perizia asseverata ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 o giurata di parte, sottoscritta da tecnici iscritti negli specifici albi professionali con oneri a proprio carico.
1. Sulla base degli esiti del sopralluogo, l'ATC procede alla quantificazione del risarcimento calcolato secondo i valori stabiliti dalla Regione sulla base dei seguenti criteri:
a) qualora il danno si verifichi nelle prime fasi della coltura, viene corrisposto il costo delle spese vive di risemina che può riguardare la coltura danneggiata o una coltura sostitutiva;
b) qualora il danno sia tale da rendere non economica la prosecuzione della coltivazione e non vi sia possibilità di semina di una coltura sostitutiva, l'ammontare del risarcimento è determinato sulla base del valore della produzione media della zona per la coltura danneggiata, decurtato di tutte le spese ordinarie di produzione della zona per la medesima coltura, compresa la raccolta; in tal caso non può essere seminata una nuova coltura sullo stesso appezzamento prima della fine del ciclo vegetativo della coltura oggetto di risarcimento;
c) qualora il danno avvenga in particolari fasi di sviluppo di alcune colture, individuate dal Manuale delle procedure di cui all'articolo 2, nelle quali è difficile una corretta quantificazione del danno, i sopralluoghi potranno essere procrastinati ad una fase successiva, ma comunque mai posteriore a due mesi dalla raccolta;
d) nel caso di danno alle colture arboree che ne renda necessaria la sostituzione, l'ammontare del risarcimento è calcolato sulla base del costo delle nuove piante e della loro messa a dimora nonché del mancato raccolto calcolato:
1) nel caso di piante non ancora in produzione, sulla base del ritardo di entrata in produzione delle colture stesse;
2) nel caso di piante in piena produzione, tenendo conto del periodo di tempo che intercorre tra il momento della messa a dimora, sino al momento della produzione delle nuove piante;
e) qualora il danno avvenga in fase avanzata di coltivazione, il risarcimento è calcolato sulla base dei seguenti criteri:
1. dei valori indice stabiliti, per ciascuna annata agraria, per i risarcimenti massimi erogabili alle aziende coperte dal Fondo mutualistico nazionale, tramite l'intervento SRF04 del PSP 2023-2027;
2. oppure, in caso di produzioni oggetto di contratti di coltivazione e di vendita sottoscritti antecedentemente al raccolto, sulla base dei valori fissati dai contratti stessi e verificati con fattura;
3. oppure, in caso di produzioni di particolare qualità, sulla base dei valori riportati in fattura relativi alla vendita dei prodotti effettuata dall'azienda nell'annata precedente;
4. oppure nel caso di attività di trasformazione aziendale dei prodotti individuati dal Manuale delle procedure di cui all'articolo 2 per i quali siano adottate le specifiche misure di prevenzione, potrà essere riconosciuto un risarcimento sulla base dei valori riportati in fattura relativi ai prodotti trasformati venduti direttamente dall'azienda nell'annata precedente, con decurtazione dei costi di trasformazione.
Nel caso di utilizzo del criterio di cui al primo punto, i valori sono predefiniti dalla Regione;
f) nel caso di danno alle opere, il risarcimento è calcolato sulla base del prezziario regionale vigente.
1. Entro 90 giorni dal sopralluogo di cui all'articolo 8 deve essere sottoposta alla decisione del Comitato di Gestione la proposta di risarcimento. Il Comitato di Gestione dovrà assumere la decisione entro i successivi 30 giorni, fatta salva la disponibilità delle somme di cui all'art. 41, comma 3, lettera c) bis della L.R. 7/1995.
2. In ipotesi di contenzioso attivato dal danneggiato, le somme riconosciute dall'ATC a titolo di risarcimento sono in ogni caso oggetto di accantonamento in attesa della successiva definizione della procedura risarcitoria.
3. Gli aiuti sono riconosciuti ai sensi del Regolamento UE N. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 "De Minimis" e successive modificazioni.
4. Nel caso in cui sia stata superata la soglia prevista dal suddetto regolamento, il risarcimento per la parte eccedente viene pagato con risorse proprie dall'ATC (art. 19, comma 7 bis, L.R. 7/1995).
1. La Regione Marche esegue un controllo in situ su almeno il 3% del totale delle perizie dei verbali di accertamento effettuati nell'arco dell'anno solare. Tali controlli sono eseguiti entro 5 giorni lavorativi dalla data del sopralluogo effettuato dal tecnico incaricato dall'ATC. La scelta delle perizie da controllare è effettuata dalla Regione, in itinere nel corso dell'anno, sulla base dei seguenti criteri:
- le verifiche dovranno interessare tutti i Tecnici incaricati dall'ATC almeno una volta nel corso dell'anno solare;
- le verifiche dovranno interessare tutte le ATC almeno una volta nel corso dell'anno solare;
- si dovrà tenere conto del fattore di rischio derivante dagli esiti dei precedenti controlli.
Del controllo viene data notizia all'imprenditore agricolo ed al Tecnico che ha effettuato la perizia, i quali possono partecipare alla visita in loco.
Le eventuali irregolarità rilevate in sede di controllo, potranno determinare l'esclusione dall'elenco dei periti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in relazione alla gravità ed alla reiterazione degli errori rilevati.
2. La Regione effettua inoltre controlli, su un campione pari al 5% delle domande istruite dall'ATC nel corso dell'anno, tenendo conto del maggior rischio derivante dall'importo del risarcimento, aventi ad oggetto:
- la verifica del rispetto dei tempi del procedimento;
- la corretta applicazione delle procedure.
Nel caso di reiterate inadempienze afferenti il mancato rispetto dei tempi del procedimento, si potrà attivare la procedura di cui art. 2, comma 7 della L.R. 5 gennaio 1995, n.7.
Nel caso in cui dalle verifiche emergano irregolarità nell'applicazione del Manuale delle procedure di cui all'articolo 2, l'ATC dovrà provvedere a correggere gli esiti delle istruttorie svolte e, nel caso in cui il risarcimento corrisposto sia stato superiore a quello liquidabile, al recupero delle somme erroneamente erogate.
1. Fino all'approvazione del Manuale delle procedure di cui all'articolo 2, restano valide le domande pervenute sulla base delle procedure adottate in precedenza.
1. Il Reg. reg. 10 giugno 2019, n. 3 (Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria in attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), è abrogato.