Leggi e regolamenti regionali
| Atto: | LEGGE REGIONALE 17 aprile 2025, n. 4 |
| Titolo: | Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche) |
| Pubblicazione: | (B.U. 24 aprile 2025, n. 36) |
| Stato: | Vigente |
| Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
| Settore: | EDILIZIA |
| Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 1/2018)
Art. 2 (Inserimento degli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater nella l.r. 1/2018)
Art. 3 (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 1/2018)
Art. 4 (Modifica all'articolo 14 della l.r. 1/2018)
Art. 5 (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2018)
Art. 6 (Disposizioni transitorie)
Art. 7 (Invarianza finanziaria)
Art. 2 (Inserimento degli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater nella l.r. 1/2018)
Art. 3 (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 1/2018)
Art. 4 (Modifica all'articolo 14 della l.r. 1/2018)
Art. 5 (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2018)
Art. 6 (Disposizioni transitorie)
Art. 7 (Invarianza finanziaria)
1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche) è sostituito dal seguente:
"2. Nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 36 e 36-bis del d.p.r. 380/2001, i Comuni competenti per territorio effettuano controlli diretti a verificare la correttezza dello stato di fatto dichiarato dal professionista abilitato. E' facoltà dei Comuni eseguire i predetti controlli con il metodo a campione, stabilendo con proprio atto le relative modalità.".
2. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:
"3. I Comuni, a seguito dell'accertamento di violazioni, trasmettono i processi verbali di cui all'articolo 96 del d.p.r. 380/2001 alla struttura tecnica regionale competente, la quale effettua le verifiche previste dal comma 2 dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001 secondo le procedure di cui agli articoli 12 ter e 12 quater.".
1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 1/2018, come modificato da questa legge, sono inseriti i seguenti:
"Art. 12 bis (Procedimenti relativi alle tolleranze costruttive)
1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 34-bis del d.p.r. 380/2001, relativa ad interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001 o a sopraelevazioni ai sensi dell'articolo 90 del medesimo decreto, è presentata alla struttura tecnica regionale competente esclusivamente in via telematica mediante il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3. Si applicano le procedure di cui all'articolo 8, in quanto compatibili, nonché le disposizioni attuative stabilite dalla Giunta regionale. L'autorizzazione riguarda esclusivamente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, fatte salve le competenze del Comune e delle altre amministrazioni, nonché i diritti dei terzi.
2. L'istanza per l'esercizio del controllo previsto dal comma 3-bis dell'articolo 34-bis e dal comma 5 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, relativa ad interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, è presentata alla struttura tecnica regionale competente esclusivamente in via telematica mediante il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3. Il controllo viene eseguito su un campione pari al 5 per cento, arrotondato per eccesso, del numero di istanze presentate nel mese precedente ai sensi di questo comma. A tal fine si applicano le procedure di cui all'articolo 8 bis, in quanto compatibili, nonché le disposizioni attuative stabilite dalla Giunta regionale.
3. L'istanza per l'esercizio del controllo previsto dal comma 3-bis dell'articolo 34-bis e dal comma 5 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, relativa ad interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, è presentata al Comune territorialmente competente, che provvede ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, anche con modalità a campione.
4. Le istanze di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corredate della seguente documentazione, firmata da uno dei tecnici indicati al comma 2 dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001, nei limiti delle rispettive competenze:
a) asseverazione inerente:
1) alla rilevanza dell'intervento nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001;
2) al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento;
b) elaborati tecnici definiti nelle disposizioni attuative stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 12 ter (Procedimenti relativi all'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali)
1. Nell'ambito dei procedimenti previsti dall'articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12 bis.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora dall'asseverazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 12 bis risulti il mancato rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, il richiedente presenta il progetto di un intervento diretto a rimuovere le opere che costituiscono parziali difformità o variazioni essenziali, oppure a rendere tali opere conformi alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della presentazione dell'istanza.
3. L'autorizzazione o l'attestazione di deposito, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 bis, assolvono anche gli obblighi di cui agli articoli 8 e 8 bis relativi all'eventuale progetto di cui al comma 2.
Art. 12 quater (Procedimenti relativi all'accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità)
1. Nell'ambito dei procedimenti previsti dall'articolo 36 del d.p.r. 380/2001 relativi a interventi rilevanti o di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, il richiedente presenta alla struttura tecnica regionale competente, esclusivamente in via telematica mediante il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, la seguente documentazione, firmata da uno dei tecnici indicati dal comma 2 dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001, nei limiti delle rispettive competenze:
a) asseverazione inerente:
1) alla rilevanza dell'intervento nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001;
2) al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente in materia;
b) elaborati tecnici definiti nelle disposizioni attuative stabilite dalla Giunta regionale.
2. Qualora dall'asseverazione di cui alla lettera a) del comma 1 risulti il mancato rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, il richiedente presenta il progetto di un intervento diretto a rimuovere le opere realizzate in assenza di titolo o in totale difformità oppure a rendere tali opere conformi alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della presentazione dell'istanza.
3. La struttura tecnica regionale competente controlla la documentazione di cui al comma 1 e l'eventuale progetto di cui al comma 2. L'esito del controllo è comunicato al Comune, per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 36 del d.p.r. 380/2001, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini nel caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti da parte del responsabile del procedimento.
4. L'esito favorevole del controllo di cui al comma 3 assolve anche gli obblighi di cui agli articoli 8 e 8 bis relativi all'eventuale progetto di cui al comma 2.".
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 1/2018 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Nei casi previsti dall'articolo 12 bis, che ai sensi del comma 1 dell'articolo 34-bis del d.p.r. 380/2001 non costituiscono violazioni edilizie, non si applica il procedimento previsto dagli articoli 96 e seguenti del d.p.r. 380/2001.
2 ter. Nei casi di cui agli articoli 12 ter e 12 quater, la struttura tecnica regionale competente, sulla base della documentazione prevista dai medesimi articoli e dell'eventuale verbale di accertamento del Comune, comunica all'Autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 96 del d.p.r. 380/2001, la violazione degli obblighi di cui alla Parte II, Capo II e Capo IV, del d.p.r. 380/2001 nonché l'esito dei controlli effettuati. Nei casi di cui all'articolo 12 ter per i quali è previsto il controllo a campione, in relazione alle istanze che non sono risultate incluse nel campione estratto viene trasmessa all'Autorità giudiziaria competente l'asseverazione del tecnico abilitato, di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 12 bis.".
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018, dopo le parole: "previsti agli articoli 8 e 8 bis" sono inserite le seguenti: ", nonché della documentazione prevista dagli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater,".
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2018, dopo le parole: "articolo 93 del d.p.r. 380/2001" sono aggiunte le seguenti: ", nonché gli elementi essenziali la cui mancanza comporta la irricevibilità delle istanze".
2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2018 è aggiunta la seguente:
"g bis) stabilisce ulteriori disposizioni per l'attuazione di questa legge.".
1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater della l.r. 1/2018, come inseriti dall'articolo 2, si applicano a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale contenente le relative disposizioni di attuazione.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.