Leggi e regolamenti regionali
| Atto: | LEGGE REGIONALE 16 giugno 2025, n. 11 |
| Titolo: | Modifiche alle leggi regionali 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) e 2 luglio 2020, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27. "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale") |
| Pubblicazione: | (B.U. 19 giugno 2025, n. 53) |
| Stato: | Vigente |
| Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
| Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
| Materia: | Elezioni |
Sommario
Art. 1 (Modifica all'articolo 6 della l.r. 27/2004)
Art. 2 (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 27/2004)
Art. 3 (Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 27/2004)
Art. 4 (Abrogazioni)
Art. 5 (Invarianza finanziaria)
Art. 6 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 27/2004)
Art. 3 (Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 27/2004)
Art. 4 (Abrogazioni)
Art. 5 (Invarianza finanziaria)
Art. 6 (Dichiarazione d'urgenza)
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) le parole: "quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati dell'ultimo censimento permanente della popolazione".
1. Il secondo e il terzo periodo del comma 3 bis dell'articolo 10 della l.r. 27/2004 sono sostituiti dal seguente: "Sono inoltre esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni, sono espressione di forze politiche corrispondenti a gruppi o a componenti politiche del gruppo misto presenti nell'Assemblea legislativa, nonché le liste, anche con contrassegno composito, che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con un gruppo parlamentare costituito alla Camera o al Senato.".
2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 10 della l.r. 27/2004 è inserito il seguente:
"3 ter. La corrispondenza a gruppi o a componenti politiche del gruppo misto è certificata dal Presidente del rispettivo gruppo consiliare. La dichiarazione di collegamento con un gruppo parlamentare costituito alla Camera o al Senato è rilasciata dal Presidente del relativo gruppo.".
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 bis della l.r. 27/2004 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale possono presentarsi come candidati alla carica di consigliere regionale in una sola delle circoscrizioni elettorali di cui al comma 1 dell'articolo 6.
2. I candidati alla carica di consigliere regionale possono presentarsi in una sola delle circoscrizioni elettorali di cui al comma 1 dell'articolo 6.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste provinciali, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti i limiti indicati ai commi 1 e 2, partendo dalla lista presentata per ultima.".
1. Sono o restano abrogati:
a) il comma 7 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004;
b) il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27. "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale").
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.