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Atto:LEGGE REGIONALE 2 luglio 2025, n. 12
Titolo:Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)
Pubblicazione:(B.U. 10 luglio 2025, n. 62)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Sommario





1. Dopo il comma 3 quinquies dell'articolo 7 ter della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) sono inseriti i seguenti:
"3 sexies. I Consiglieri che alla data di conclusione della legislatura regionale hanno già maturato il diritto a percepire il trattamento di cui al comma 1 possono comunicare la rinuncia di cui al comma 3 ter entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica.
3 septies. Nel caso in cui il Consigliere regionale non versi il contributo di cui al comma 2 per almeno cinque anni di mandato, in quanto cessato anticipatamente dalla carica, le trattenute operate sull'indennità di carica sono restituite d'ufficio.
3 octies. Al Consigliere che, per qualsiasi motivo, subentra nel corso della legislatura non si applica la trattenuta obbligatoria di cui al comma 2.".



1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.